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25.07.2016 - lavoro

INPS – RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME A FAVORE DI LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE – AGEVOLAZIONI – CIRCOLARE N. 90/2016

Si informa che l’Inps, con l’allegata Circolare n. 90 del 2016, di cui si riproduce lo stralcio di interesse in calce alla presente nota, ha fornito istruzioni operative per la presentazione dell’istanza volta alla concessione del beneficio per il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato, in prossimità del pensionamento di vecchiaia, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
L’Istituto, nel riportare i principi generali per la concessione dell’agevolazione, ha specificato che la stessa riguarderà i “contratti di lavoro a tempo parziale agevolato” stipulati a decorrere dal 2 giugno 2016 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale).
In merito ai requisiti soggettivi che i lavoratori interessati devono possedere per accedere al beneficio, è stato chiarito che per “sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del lavoro privato, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato” deve intendersi un rapporto di lavoro, anche in somministrazione, alle dipendenze di datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (associazioni politiche o sindacali, studi professionali etc…), con esclusione dei rapporti di collaborazione a progetto, del lavoro intermittente etc….
La circolare ha, inoltre, confermato la necessità che il lavoratore sia in possesso, al momento della domanda, del requisito contributivo (almeno 20 anni) e, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico (commi 6 e 7 dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011).
E’ stato chiarito, inoltre, che non sarà causa di esclusione dal beneficio la titolarità o il possesso, alla data di presentazione della domanda, di un trattamento pensionistico diverso da quello di vecchiaia, dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata, o il perfezionamento del diritto successivamente al riconoscimento del beneficio. Diversamente, il conseguimento della pensione anticipata comporterà la decadenza del beneficio stesso.
L’accesso al beneficio garantirà, al lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa, calcolata sulla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nonché la corresponsione, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata.
È stato, inoltre, precisato che la fruizione del beneficio viene mantenuta anche nel caso di trasferimento del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro, senza soluzione di continuità (cessione di contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 C.C. e trasferimento d’azienda).
Per quanto concerne, poi, gli adempimenti necessari per il riconoscimento del beneficio, è stato evidenziato che il lavoratore dovrà presentare all’Inps, in modalità telematica, la richiesta di certificazione relativa al possesso del requisito per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e al perfezionamento, entro il 2018, del requisito anagrafico.
Dopo aver acquisito la certificazione, il lavoratore e il datore di lavoro dovranno stipulare l’apposito “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Lo stesso dovrà essere trasmesso alla Direzione Territoriale del lavoro (Dtl) che, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione, rilascerà l’autorizzazione. Il datore di lavoro, anche senza parere espresso da parte della Dtl entro il termine previsto, potrà presentare la richiesta di ammissione al beneficio all’Inps che, entro ulteriori 5 giorni, accoglierà o rigetterà la domanda stessa.

Inps

Roma, 26 maggio 2016

Circolare n. 90

Premessa
Nell’ambito degli interventi sul mercato del lavoro, l’art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2016”) come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto un “part-time agevolato” diretto ai lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima, che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento.
Il citato beneficio – con i conseguenti oneri posti a carico del bilancio dello Stato – ha la duplice finalità di mitigare l’impatto dell’allungamento dell’età di pensionamento disposto dall’art.24, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 201 ed, in connessione, accrescere l’offerta potenziale di posti di lavoro da parte del sistema.
In particolare, in presenza dei requisiti e presupposti previsti dalla norma, il lavoratore titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato può concordare con il datore di lavoro la riduzione dell’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60 per cento per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
L’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Il predetto beneficio è riconosciuto entro l’ammontare massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.
La disciplina dettata dal legislatore prevede, inoltre, l’erogazione al dipendente che accede al citato beneficio di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (IVS) a carico del datore di lavoro commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale somma, erogata dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Dal punto di vista operativo, la legge di stabilità 2016 prevede che l’accesso ai benefici di cui alla norma in oggetto sia autorizzato dall’INPS, su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le parti, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge e sulla base delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (D.M. 7 aprile 2016, G.U. n. 115 del 18 maggio 2016, entrato in vigore il 2 giugno 2016, cfr. allegato n. 1).
Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti relativi alla presentazione dell’istanza volta alla concessione del beneficio nonché quelle relative alle modalità di assolvimento dei conseguenti obblighi informativi in materia previdenziale.
Il beneficio riguarda i contratti di lavoro a tempo parziale agevolato stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del citato decreto ministeriale (2 giugno 2016).

1. Requisiti soggettivi
Il diritto all’accesso al “part-time agevolato”, previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti e al ricorrere delle seguenti condizioni:
– sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
– iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;
– maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda, del relativo requisito contributivo.
Requisito sub 1): sussistenza di rapporto di lavoro subordinato del settore privato, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Sono da considerarsi dipendenti del settore privato, tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi rivestano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, il beneficio in oggetto è previsto in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori (sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..) e da datori di lavoro imprenditori.
Al riguardo, si ricorda che, sulla base dell’orientamento consolidato adottato dall’Istituto (cfr., da ultimo, circ. n. 17/2015 recante la disciplina attuativa dell’esonero contributivo triennale introdotto dalle legge di stabilità 2015), rientrano in questa categoria i dipendenti di enti pubblici economici, posto che gli EPE, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore e su un piano paritetico con i medesimi.
In proposito, si rammenta che già il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 6 ottobre 2004, prot. n. 5767/G/86/256, nell’individuare i “dipendenti del settore privato” destinatari dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui alla legge n. 243/2004 (art. 1, commi da 12 a 17), aveva escluso unicamente i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, il cui rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo, e delle Autorità Amministrative Indipendenti.
Sempre in ordine al requisito in trattazione, si evidenzia che la tipologia contrattuale del “rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato” deve essere compatibile con la sua trasformazione a tempo parziale.
Ne consegue che impediscono l’accesso al beneficio i rapporti di lavoro che prevedano prestazioni lavorative in forme giuridiche diverse da quelle tipizzate nell’ambito del citato comma 284, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di collaborazione a progetto, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio, etc., mentre potranno rientrare nella disciplina di cui all’articolo 1, comma 284 il contratto di somministrazione ed i rapporti di lavoro agricoli.

– Requisito sub 2): iscrizione all’AGO o alle forme sostitutive o esclusive della medesima.
La norma prevede come ulteriore requisito soggettivo che si tratti di lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive (es. F.p.l.s., F.p.s.p, etc.) o esclusive della medesima (gestioni ex Inpdap, etc.).

– Requisito sub 3): maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso del relativo requisito contributivo.
I soggetti di cui ai punti sub 1 e sub 2, possono accedere al beneficio del part-time agevolato, ove:
a) in possesso alla data di presentazione della domanda di verifica del diritto al “part-time agevolato”, del requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per il diritto alla pensione di vecchiaia;
b) perfezionino, entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011, per il diritto alla pensione di vecchiaia, adeguato alla speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m. (v. circolare n. 63 del 2015).
c) alla data di presentazione della domanda, nei casi in cui il richiedente non sia in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, l’importo della pensione calcolato sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile di cui alla precedente lettera b), non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995.
Non è di per sé causa di esclusione dal beneficio la titolarità o il possesso, alla data di presentazione della domanda di verifica del diritto al “part-time agevolato”, rispettivamente, di un trattamento pensionistico o dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata.
Il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al “part-time-agevolato” non comporta di per sé la decadenza dal beneficio; mentre il conseguimento della pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al “part-time agevolato” comporta la decadenza dal predetto beneficio.
Per la verifica del requisito contributivo di cui alla lettera a) del presente punto si fa rinvio a quanto chiarito nelle circolari nn. 35, 36 e 37 del 2012 e n. 16 del 2013, nonché, nel punto 6 della circolare n. 180 del 14 settembre 1996 e nel punto 5 della circolare n. 58 dell’1 aprile 2016.
Ai fini dell’individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro in “part-time agevolato”, come previsto dalla norma in oggetto, si applica l’articolo 41, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, pertanto, non si terrà conto nel calcolo della retribuzione pensionabile delle retribuzioni relative alle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.
La decorrenza della pensione di vecchiaia, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente e presentazione della relativa domanda, è stabilita sulla base delle norme vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.
Da ultimo, si sottolinea che il beneficio presuppone, ai fini del riconoscimento e del suo mantenimento, oltre ai requisiti espressamente previsti dall’art. 1, co. 284, L. n. 208/2015, l’assenza di contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa -diversa dal part-time agevolato – con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata di cui di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Ciò a prescindere dalla misura della predetta copertura obbligatoria dovuta per l’attività lavorativa diversa dal part-time agevolato.
Quanto precisato discende dai principi generali in materia, secondo i quali non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione (Cass. civ. Sez. lavoro, 03-07-2004, n. 12218).

2. Assetto e contenuto del beneficio
La disciplina dettata dal legislatore prevede che l’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata e la corresponsione al dipendente di unasomma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Con riguardo alla contribuzione figurativa previdenziale, la stima del contributo IVS sarà effettuata, in fase di ammissione al beneficio, assumendo a riferimento, per ciascuna annualità, la retribuzione lorda imponibile dell’anno o sua frazione non percepita in quanto riferita alla prestazione lavorativa non effettuata. Detta retribuzione deve essere comprensiva anche dei ratei relativi alle gratificazioni annuali e periodiche afferenti al periodo di part-time agevolato. Queste ultime competenze retributive (rateo tredicesima e quattordicesima mensilità), infatti, spetterebbero al lavoratore se il medesimo svolgesse attività lavorativa a tempo pieno e, pertanto, incidono nella stima del contributo da accreditare. Sulla retribuzione così determinata sarà applicata l’aliquota contributiva ordinaria prevista dalle norme vigenti che, per la generalità dei lavoratori, è allo stato, fissata nella misura del 33%. Naturalmente, qualora le norme relative all’assicurazione gestita dal fondo di appartenenza del lavoratore (in relazione alla qualifica posseduta dal lavoratore, alla natura dell’attività esercitata, etc.) prevedano una diversa aliquota si dovrà fare riferimento a quella stabilita dalla legge (es. per i lavoratori iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici l’aliquota è fissata nella misura del 32,65%; per i tersicorei e ballerini, coreografi e assistenti coreografi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo successivamente al 31/12/1995, l’aliquota è pari al 35,70%).
Considerato l’assetto normativo del beneficio di cui si tratta, laddove il datore di lavoro fruisca, in relazione al rapporto di lavoro oggetto dell’istanza di accesso al part-time agevolato, di benefici contributivi/sgravi afferenti al rapporto di lavoro, sarà tenuto a quantificare la contribuzione figurativa applicando alla retribuzione lorda relativa alla prestazione lavorativa non effettuata l’aliquota ordinaria e non quella ridotta (es. esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 1, comma 178 e segg., L. n. 208/2015, etc.). Parimenti, ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato che caratterizza specifiche fattispecie con una aliquota stabilita in misura fissa dalla legge (es. per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015), si farà riferimento all’aliquota ordinaria (33,00%) e non a quella speciale.
La quantificazione effettiva del contributo figurativo a carico della finanza pubblica sarà successivamente determinata tenendo conto degli elementi informativi trasmessi nelle dichiarazioni retributive e contributive dal datore di lavoro.
Con riguardo alla corresponsione, al dipendente, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata, si fa preliminarmente presente che, per espressa previsione di legge, detta somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai fini della determinazione dell’importo della somma da corrispondere in busta paga al lavoratore, il datore di lavoro deve tenere conto dell’onere contributivo che avrebbe sostenuto mantenendo il lavoratore in rapporto full-time a regime contributivo “ordinario”. Pertanto, a tal fine, il datore di lavoro determinerà la contribuzione a suo carico in misura piena, applicando l’aliquota IVS ordinaria ancorché egli fruisca di incentivi economici o sgravi contributivi inerenti allo specifico rapporto di lavoro; ovvero determinerà la contribuzione a suo carico in misura ridotta ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato.
Per quantificare il “bonus” da erogare in busta paga, il datore di lavoro, sulla base di quanto precisato, terrà conto dell’assetto contributivo relativo all’ultimo periodo di paga del rapporto di lavoro full-time. Resta fermo che nel caso in cui si verifichino variazioni relative a detto assetto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (ad es. per progressioni di carriera), anche la misura del predetto “bonus” va adeguata.
La durata del beneficio è pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al medesimo e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. Pertanto, il beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo (v. par. 5).
Si rammenta che il presupposto per l’ammissione al beneficio di cui al comma 284, art.1, L. n. 208/2015 è la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse necessarie per il riconoscimento del contributo figurativo. Il legislatore ha, infatti, stabilito il limite massimo delle risorse destinate a finanziare il beneficio nella seguente misura: 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.
Pertanto, qualora dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa, risulti superato anche per una sola annualità, la soglia dell’importo stanziato, l’Inps respingerà le istanze per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno.
Con l’ammissione al beneficio l’Istituto provvede ad accantonare le somme relative alla contribuzione figurativa da accreditare per l’intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato; ciò comporterà la contestuale riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili.
Resta fermo che l’importo dell’onere della contribuzione figurativa sarà effettivamente calcolato sulla base degli elementi informativi trasmessi, tempo per tempo, attraverso le dichiarazioni retributive e contributive periodiche.
Pertanto, posto che il fisiologico incremento dei livelli retributivi dei lavoratori nel corso del periodo di fruizione del beneficio comporta generalmente un aumento dell’importo della contribuzione figurativa fruita rispetto a quanto calcolato in sede di istanza telematica, allo scopo di favorire il rispetto del tetto di spesa fissato dalle richiamate disposizioni di legge, l’Istituto impegna le risorse entro un limite inferiore rispetto a quello di legge, allo stato prudenzialmente fissato in misura pari al 95 per cento dello stanziamento di cui al comma 284 relativo ad ogni singola annualità. Detta misura, alla luce dell’effettivo andamento dell’onere, potrà essere opportunamente adeguata sulla base delle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Modifiche soggettive del rapporto di lavoro
La fruizione del beneficio viene mantenuta in caso di vicende che determinano il trasferimento del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro senza soluzioni di continuità.
Pertanto, sia nella ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, sia in caso di trasferimento di azienda (da cedente a cessionario), il beneficio, già riconosciuto al lavoratore viene mantenuto per il periodo residuo non goduto, in quanto nel primo caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario e nel secondo caso, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Di contro, per i casi di cessazione dell’appalto di servizi cui sono adibiti i dipendenti, ancorché la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti preveda una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi da parte dell’impresa subentrante, la fruizione del benefico cessa venendosi a costituire ex novo un rapporto di lavoro con un diverso soggetto.

4. Procedimento di ammissione al beneficio
Ai fini dell’ammissione al beneficio, si illustra, di seguito, il relativo procedimento che si articola, sulla base delle previsioni di cui al citato decreto ministeriale, in due fasi: quella di stipula del contratto di lavoro a tempo parziale e quella di presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro all’Istituto.
Nell’ambito delle suddette fasi rispettivamente il lavoratore ed il datore di lavoro saranno tenuti a svolgere gli adempimenti di seguito descritti.

4.1. Stipula del contratto di lavoro e relativi adempimenti
Innanzitutto, va evidenziato che l’adempimento prodromico alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato è l’acquisizione della certificazione idonea a comprovare, per il lavoratore, l’avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
A tal fine, come prescritto dalle disposizioni ministeriali, il lavoratore è tenuto a presentare all’Istituto la richiesta di certificazione relativa al possesso del requisito minimo di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed al perfezionamento entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, adeguato alla speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.
La domanda dovrà essere inoltrata avvalendosi delle procedure telematiche disponibili sul sito www.inps.it attraverso l’utilizzo del PIN dispositivo ovvero utilizzando l’assistenza degli enti di patronato.
Di seguito si descrive il percorso:
• Cliccare su opzione Accedi ai servizi
• Cliccare su opzione Elenco di tutti i servizi
• Cliccare su opzione Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione
• Accedere attraverso l’utilizzo del PIN dispositivo
• Cliccare su opzione Cerca/Compila Domanda
• Nella successiva schermata Domanda di Pensione, cliccare su Nuova domanda
• Compilare i dati anagrafici e confermare l’indirizzo di posta elettronica
• Cliccare su Dichiarazione. La procedura restituiràil pannello sul quale selezionare il tipo di domanda (Gruppo, Prodotto, Tipo, Tipologia) e la gestione previdenziale di appartenenza.

Selezionare il tipo di domanda
Gruppo: Certificazione
Prodotto: Diritto a pensione
Tipo: Part-time agevolato legge 208/2015
Tipologia: Part-time agevolato lavorazione automatica
Gestione: Lavoratori dipendenti
Fondo: FPLD C.I.
Si fa presente che la procedura per il rilascio della predetta certificazione è operativa.
Acquisita la predetta certificazione, il lavoratore ed il datore di lavoro che hanno concordato la riduzione dell’orario di lavoro possono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time mediante la stipula di un apposito “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, i cui effetti saranno, tuttavia, decorrenti dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento della domanda. La durata del contratto sarà pari al periodo intercorrente tra la predetta data (di accesso al beneficio) e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Detto contratto sarà, quindi, trasmesso dal datore di lavoro alla competente Direzione Territoriale del Lavoro affinché la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione, apposito provvedimento di autorizzazione. Qualora, entro il suddetto termine,la DTLnon si esprima, l’autorizzazione si intende comunque rilasciata e il datore di lavoro potrà presentare la richiesta di ammissione al beneficio all’Istituto secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4.2.

4.2. Presentazione e definizione della domanda
Ai fini dell’ammissione al beneficio, solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione della DTL, ovvero solo dopo che siano trascorsi i cinque giorni necessari perché si formi il silenzio-assenso, il datore di lavoro può inoltrare la domanda avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato “PT-284”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it (cfr. fac-simile allegato n. 2, il cui standard potrà essere soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione delle esigenze operative). Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”/“per tipologia di utente”/“aziende, consulenti e professionisti”/“servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin)/“dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare la massima attenzione nella compilazione dei campi del modulo di domanda, essendo gli elementi informativi ivi riportati (informazioni relative al contratto di lavoro, importo della retribuzione relativa alla prestazione lavorativa non effettuata etc.) finalizzati ad operare la stima dell’onere del beneficio.
Per la corretta compilazione di ogni singolo campo con indicazione per ciascuno dei criteri di compilazione si riporta di seguito il dettaglio dei medesimi:
– “percentuale della riduzione oraria” (PercPartTime). Il dato, sulla base delle norme che dettano la disciplina del beneficio, deve necessariamente essere compreso tra il 40 ed il 60%;
– “tipologia del part-time” (Qualifica2). Deve essere indicata la tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia orizzontale, verticale o misto;
– “importo della retribuzione teorica mensile da contratto full-time non comprensivo dei ratei delle gratificazioni annuali e periodiche (13° e 14° mensilità)” (RetribTeoricaMensile). Tale somma non deve comprendere i ratei mensili relativi alle gratificazioni annuali e periodiche;
– “numero delle mensilità previste dal contratto full-time” (NumMensilità). Il valore numerico da attribuire deve intendersi comprensivo delle mensilità ordinarie e delle gratificazioni annuali e periodiche previste dalle specifiche previsioni del contratto di lavoro;
– “importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time su base annua comprensivo del contributo relativo ai ratei delle gratificazioni annuali e periodiche (13° e 14° mensilità)”. Il dato relativo deve essere valorizzato con riferimento alle singole annualità di fruizione del beneficio e, qualora il beneficio interessi frazione di anno, l’importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time su base annua” dovrà essere rapportato ai soli mesi oggetto del beneficio. Ai fini del calcolo della stima del predetto contributo, in caso di part-time orizzontale, si prenderà a riferimento la retribuzione lorda corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, comprensiva dei ratei di gratificazioni annuali e periodiche, riferita al periodo (anno o frazione di anno oggetto del beneficio). Sulla retribuzione così determinata sarà applicata l’aliquota contributiva ordinaria prevista dalle norme vigenti che, per la generalità dei lavoratori è, allo stato, fissata nella misura del 33,00%. Naturalmente, qualora le norme relative all’assicurazione gestita dal fondo di appartenenza del lavoratore (in merito alla qualifica posseduta dal lavoratore, alla natura dell’attività esercitata, etc.) prevedano una diversa aliquota si dovrà fare riferimento a quella stabilita dalla legge. Si ribadisce che, laddove il datore di lavoro fruisca, in relazione al rapporto di lavoro oggetto di accesso al part-time agevolato, di benefici contributivi/sgravi afferenti al rapporto di lavoro, sarà tenuto a quantificare la contribuzione figurativa applicando alla retribuzione lorda relativa alla prestazione lavorativa non effettuata l’aliquota ordinaria e non quella ridotta (es. esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro tempo indeterminato ex art. 1, comma 178 e segg., L. n. 208/2015, etc.). Parimenti, ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato che caratterizza specifiche fattispecie (es. per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015) con una aliquota stabilita in misura fissa dalla legge, si farà riferimento all’aliquota ordinaria (33%) e non a quella speciale. Inoltre, ai fini della determinazione dell’importo stimato si dovrà assumere a riferimento il periodo decorrente dal primo giorno di paga del mese successivo al momento di presentazione dell’istanza;
– “Identificativo della certificazione al diritto del trattamento pensionistico di vecchiaia” (NumDomus). Deve essere indicato il numero identificativo della certificazione acquisita dal lavoratore, dalla quale risulti il possesso dei requisiti minimi contribuitivi all’atto della certificazione e dei requisiti anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31/12/2018;
– “Data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia” (DataReqAnagrafico). Si ricorda che la data, che va desunta dal citato certificato, deve essere non successiva al 31/12/2018.
A titolo esemplificativo, si riporta, di seguito, un’ipotesi tipo di corretta determinazione dei valori da inserire nel campo “importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time su base annua comprensivo del contributo relativo ai ratei delle gratificazioni annuali e periodiche” del modulo di domanda.
L’ipotesi formulata riferita a part-time orizzontale assume a riferimento una domanda presentata il 16 giugno 2016 con perfezionamento del requisito anagrafico a settembre 2018 e decorrenza della pensione il 1° ottobre 2018 con “RetribTeoricaMensile” pari ad euro 1.000, “NumMensilita” pari a 14, “PercPartTime” pari al 40%, aliquota IVS applicata 33%.
Nella richiesta l’importo del contributo stimato per il 2016 sarà pari ad euro 1.386 (1.000*14/12*6mesi*60/100*33/100), per il 2017 sarà pari ad euro 2.772 (1.000*14/12*12mesi*60/100*33/100), per il 2018 sarà pari ad euro 2.079 (1.000*14/12*9 mesi*60/100*33/100).
Diversamente in caso di part-time verticale sarà necessario determinare l’ importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time” con preciso riferimento al tempo non lavorato che ricade in ciascun anno. Si ipotizza una domanda presentata il 16 settembre 2016 con perfezionamento del requisito anagrafico a settembre 2018 e decorrenza della pensione il 1° ottobre 2018, “RetribTeoricaMensile” pari ad euro 1.000, “NumMensilita” pari a 14, “PercPartTime” pari al 50% con previsione di tre mesi lavorati (a decorrere dall’1/10/2016) alternati a tre non lavorati, aliquota IVS applicata 33%.
Nella richiesta l’importo del contributo stimato per il 2016 sarà pari a zero perché tutti i mesi da ottobre a dicembre sono lavorati e non esisterà accredito figurativo (1.000*14/12*0), per il 2017 sarà pari ad euro 2.310 perché sono lavorati da aprile a giugno e da ottobre a dicembre (1.000*14/12*6mesi*33/100) e l’accredito figurativo interesserà i restanti mesi, per il 2018 sarà pari ad euro 2.310 perché sono lavorati da aprile a giugno (1.000*14/12*6mesi*33/100) e l’accredito figurativo riguarderà gennaio-marzo e da luglio a settembre.
L’Istituto effettua, mediante i propri sistemi informativi centrali, i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell’incentivo – esistenza del rapporto di lavoro nell’ambito della banca dati dell’Istituto, sussistenza dei requisiti previdenziali soggettivi di cui al precedente par. 1 – e la disponibilità delle risorse stanziate. Sulla base delle verifiche effettuate, e comunque entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza, l’Istituto accoglie o rigetta la medesima. Laddove i requisiti per il diritto all’accesso al part-time agevolato siano conseguiti nel corso di uno dei due periodi di paga precedenti l’invio dell’istanza, tenuto conto dei termini di presentazione delle dichiarazioni contributive UniEmens previsti dalla legge nonché dei tempi tecnici di acquisizione ed elaborazione dei flussi, verrà posta in essere in un primo momento esclusivamente la verifica automatizzata in ordine alla sussistenza della disponibilità finanziaria idonea a coprire l’onere della contribuzione figurativa e, ove ricorra detto presupposto, sarà accolta l’istanza, mentre i controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge inerenti al rapporto di lavoro saranno realizzati in un secondo momento dalle strutture territoriali dell’Istituto, le quali, laddove rilevassero accessi alla misura di part-time agevolato non in linea con il quadro normativo, provvederanno ad adottare la revoca dell’accesso alla misura in discorso ed ogni conseguente iniziativa.
Si rammenta, in proposito, che il presupposto per l’ammissione al beneficio di cui al comma 284, art.1, L. n. 208/2015 è la disponibilità delle risorse per tutto il periodo pluriennale in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato. Pertanto, qualora all’atto del processamento dell’istanza telematica risulti anche in via prospettica superato il limite dell’importo stanziato, anche per un solo anno, l’Istituto respingerà la domanda per esaurimento delle disponibilità finanziarie riferite a quella specifica annualità.
L’esito positivo o negativo che è stato attribuito all’istanza è visualizzabile all’interno dell’applicativo “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.
Con l’ammissione al beneficio viene contestualmente accantonato l’importo stimato di contribuzione figurativa a favore del lavoratore prossimo alla pensione e per l’intera durata del rapporto di “part-time agevolato”; ciò andrà a ridurre l’ammontare complessivo delle risorse disponibili. La contribuzione figurativa è accreditata dal periodo di paga successivo all’accoglimento della domanda di accesso al beneficio. A tal fine, l’azienda trasmetterà la denuncia retributiva/contributiva nell’ambito del tracciato UniEmens all’uopo opportunamente adeguato, secondo le istruzioni dettate al successivo par. 6, 6.1 e 6.2, ovvero, in caso di datore di lavoro agricolo, mediante il modello DMAG, all’uopo opportunamente adeguato, secondo le istruzioni dettate al successivo par. 6.3.
I datori di lavoro potranno presentare l’istanza di autorizzazione al part-time agevolato, avvalendosi della procedura telematica sopra descritta, a partire dal 2 giugno 2016.

5. Cessazione e revoca del beneficio
La fruizione del beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo come sopra indicati.
In caso di cessazione anticipata del beneficio relativo al “part-time agevolato” a causa di modifica dei termini dell’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, sarà onere del datore di lavoro comunicare all’Istituto e alla competente Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.
Con particolare riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Istituto, si fa presente che il datore di lavoro dovrà, sempre avvalendosi della piattaforma “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, inoltrare l’istanza di revoca, contenente le informazioni relative alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (cfr. fac-simile allegato n. 3, il cui standard potrà essere soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione delle esigenze operative). Gli effetti dell’istanza di revoca decorrono dal primo giorno di paga del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
In caso di richiesta di ammissione al beneficio di un lavoratore che abbia già beneficiato di tale agevolazione e per la quale è stata presentata istanza di revoca (ad es. in ragione di una modifica sulla percentuale di part-time), sarà necessario svolgere nuovamente tutti gli adempimenti previsti dalla norma descritti al precedente par. 4.
Si ricorda che – sulla base dei principi generali secondo i quali non si si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione – il beneficio della contribuzione figurativa non può essere riconosciuto, né ai fini del diritto, né ai fini della misura della prestazione, allorquando, i periodi coperti figurativamente risultino sovrapposti con contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa diversa dal part-time agevolato in discussione con iscrizione ad una qualsiasi delle gestioni assicurative. Ciò a prescindere dalla misura della predetta copertura obbligatoria dovuta per l’attività lavorativa diversa dal part-time agevolato.
Qualora il lavoratore che ha avuto accesso al part-time agevolato intraprenda, per lo stesso periodo, un’altra attività lavorativa che comporta l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata di cui di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro, il quale comunicherà – prima dell’inizio della nuova attività – all’Istituto la revoca del beneficio attraverso l’apposita procedura telematica e opererà la cessazione dell’erogazione in busta paga del cd. bonus (somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro). Pertanto, gli effetti della revoca del beneficio decorreranno dal momento in cui sono venuti a mancare i requisiti previsti dal comma 284, art. 1, L. n. 208/2015. Da pari data, il part-time perderà la connotazione di rapporto di lavoro agevolato, con conseguente esclusione di accrediti figurativi. Ne consegue che il datore di lavoro sarà tenuto a rettificare i dati relativi alle denunce retributive e contributive eventualmente già trasmessi.

6. Istruzioni per la compilazione delle denunce retributive/contributive

6.1. Datori di lavoro tenuti all’invio dei flussi UniEmens sezione <PosContributiva>
Le aziende, saranno tenute a presentare le dichiarazioni retributive e contributive UniEmens relative ai periodi di competenza da giugno 2016 attenendosi alle istruzioni di seguito riportate.
Conformemente alle disposizioni in uso per tutti i lavoratori in part-time, l’attivazione ed il perdurare del part-time di cui al presente beneficio dovranno essere mensilmente attestati mediante la valorizzazione dell’elemento <Qualifica2> in cui sarà indicata la tipologia (orizzontale, verticale, misto) e degli elementi <PercPartTime>,<PercPartTimeMese>riferiti il primo alla percentuale di part-time prevista dal contratto di lavoro, il secondo alla percentuale di part-time del mese da determinare in base alla effettiva articolazione dell’orario di lavoro.
Sarà obbligatoria l’apposizione del codice “PTA” nell’elemento <CodiceEvento>. Il codice di nuova istituzione identificherà l’assenza di prestazione analogamente a quanto avviene per gli eventi a tutela figurativa. Resta da precisare che l’assimilazione operata è meramente procedurale, restando le due fattispecie invece distinte in ordine alla natura propria: gli eventi che godono di tutela figurativa attengono a condizioni personali che riducono la capacità lavorativa ovvero a condizioni personali giudicate meritevoli di tutela. Diversamente nel part-time agevolato opera un beneficio attivabile a domanda a favore di soggetti in possesso dei prescritti requisiti. Posto che entrambe le realtà producono il comune effetto della copertura figurativa, nel flusso UniEmens il part-time agevolato viene gestito come se fosse evento.
La retribuzione “persa” corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata nel mese riferita all’evento “PTA” sarà dichiarata nell’elemento <DiffAccredito>. Dovranno essere incluse le quote di gratificazione annuali e periodiche spettanti al lavoratore se nello steso mese avesse lavorato normalmente secondo le modalità in uso per la determinazione del dato in caso di CGO e CGS.
L’inclusione delle voci ultramensili nella determinazione della retribuzione “persa” trae origine dalla natura di beneficio della fattispecie considerata. Per gli eventi l’art. 40 della L. 4 novembre 2010 n. 183 lega l’accredito all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l’evento, mentre il beneficio (“part-time agevolato”) di cui all’art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 riconosce la contribuzione figurativa commisurandola alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Nel primo caso “normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese”, nel secondo “retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata”. Facendo il beneficio riferimento ad un arco temporale virtualmente pluriennale (e non ad un’assenza limitata) necessariamente esso deve riferirsi anche alle quote di gratificazione annuali e periodiche spettanti al lavoratore qualora nello stesso periodo avesse lavorato in regime di full-time.
Si precisa che nella compilazione del flusso UniEmens relativo al periodo di competenza del mese di maturazione del requisito anagrafico, il datore di lavoro dovrà determinare il valore di <DiffAccredito> sulla base della retribuzione “persa” effettiva del mese tenendo conto della reale prestazione non effettuata.
In particolare, qualora la maturazione del predetto requisito avvenga il 18 del mese il valore della <DiffAccredito> dovrà essere parametrato ai primi 18 giorni e non all’intero mese.
Nell’ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro successivamente al giorno di maturazione del requisito anagrafico – anche in caso di decorrenza di pensione dal primo del mese successivo – la determinazione del valore della retribuzione “persa” corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata non dovrà tenere conto delle giornate lavorative che si collocano nel periodo compreso tra la data di maturazione del requisito e la fine del mese.
In merito alla valorizzazione delle settimane:
– In caso di part-time orizzontale tutte le settimane saranno valorizzate con 2, (perché tutte caratterizzate da imponibile e retribuzione “persa”);
– in caso di part-time verticale dovranno essere valorizzate con 1 le settimane integralmente non lavorate in ragione del part-time perché l’accredito figurativo deve operare nel solo periodo non lavorato. Qualora la settimana sia parzialmente lavorata in ragione del part-time verticale (ci si riferisce all’evenienza in cui il contratto abbia previsto l’effettuazione della prestazione solo in alcuni giorni della settimana) la corretta valorizzazione sarà 2.
I medesimi principi di valorizzazione dovranno essere applicati ai lavoratori con accredito di anzianità contributiva in giorni ovvero a decorrere dall’estensione generalizzata del calendario giornaliero.
Nel nuovo elemento <bonus 284> in <DatiParticolari> sarà necessario riportare le seguenti notizie utili a riconciliare la fruizione mensile con la domanda di accesso al beneficio:
<ImportoBonus>
Importo retributivo escluso dall’imponibile; il valore è pari alla contribuzione IVS a carico del datore di lavoro riferita alla prestazione lavorativa non effettuata nel mese
<IdCertificazione>
Identificativo della certificazione del diritto a pensione per l’accesso al beneficio
Qualora nel tempo lavorato si verifichi un’assenza corrispondente ad altro evento con tutela figurativa, la relativa assenza dovrà essere dichiarata secondo le consuete modalità e nel mese detto evento coesisterà con l’evento “PTA” secondo le regole in uso al verificarsi di una pluralità di eventi.
Giova precisare che la presenza nel mese di un’assenza corrispondente ad altro evento con tutela figurativa non determina la diminuzione della quota di “retribuzione persa” riferita all’evento “PTA”. Pertanto, anche nell’evenienza che il mese sia interamente non retribuito in ragione di assenza corrispondente ad altro evento con tutela figurativa (es. MAL), l’evento “PTA” con relativa <DiffAccredito> dovrà essere ugualmente dichiarato senza subire decurtazioni generate dal diverso evento che ha comportato l’assenza totale di prestazione lavorativa.
Il beneficio viene mantenuto in caso di operazioni societarie che determinano il trasferimento del lavoratore (codice cessazione 2 e codice cessazione 2T). Per consentire alle procedure gestionali di riconoscere il datore di lavoro subentrante è essenziale che il transito avvenga utilizzando correttamente i codici di cessazione richiamati.

6.2. Datori di lavoro tenuti all’invio dei flussi UniEmens sezione <ListaPosPA>
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di luglio 2016, i datori di lavoro in possesso dei requisiti sub 1) (cfr. par. 1), con lavoratori iscritti ad una delle gestioni ex Inpdap avranno cura di compilare durante il periodo in cui il rapporto di lavoro è trasformato in tempo parziale agevolato ai sensi del comma 284, art. 1 della legge di stabilità 2016 la sezione <ListaPosPA> del flusso UNIEMENS, nella modalità di seguito indicata.
Nell’elemento E0 del mese precedente la trasformazione del rapporto di lavoro, dovrà essere valorizzato l’elemento <CodiceCessazione> con il valore 50 “Trasformazione Rapporto di lavoro in part-time agevolato – art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
Nel periodo di part-time, la denuncia dovrà essere compilata evidenziando il Tipo Impiego 43 “Part-Time Agevolato – art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
Gli elementi <TipoPartTime> e <PercPartTime> dovranno essere compilati con i dati che contraddistinguono il tipo di rapporto lavorativo; in particolare, la percentuale dovrà avere un valore compreso tra il 40 e il 60 per cento e il tipo con uno degli indicatori previsti quali Orizzontale, Verticale o Misto.
Nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> si dovrà indicare l’importo commisurato alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata comprensivo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Si evidenzia che nel caso di part-time verticale con un’articolazione che preveda intere mensilità non lavorate, la percentuale da indicare nello specifico elemento dovrà essere pari a 100 nei mesi lavorati. In quelli dove non viene svolta alcuna attività lavorativa, che devono comunque essere denunciati con quadro E0, dove dovrà essere compilato l’elemento <RetribVirtualeFiniPens> nella misura suddetta, tale percentuale deve essere pari a zero; la proporzione tra i mesi così compilati consentirà comunque di determinare l’esatta percentuale di part – time concessa, rientrante nei limiti previsti dalla norma.
Si evidenzia che eventuali emolumenti arretrati erogati nel periodo di part-time agevolato ma relativi a precedenti periodi lavorativi effettuati in vigenza del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dovranno essere dichiarati con il quadro V1 Causale 1 relativo all’ultimo periodo lavorato precedente la trasformazione a part-time agevolato avendo cura di valorizzare il citato codice cessazione 50 “Trasformazione Rapporto di lavoro in part-time agevolato – art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
Infine, si rammenta che il contributo obbligatorio per la gestione delle prestazioni unitarie creditizie e sociali e per la gestione ENPDEP è commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile e quindi ne consegue che la contribuzione per tali gestioni è dovuta anche per la quota di retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata indicata nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens>.
Si ricorda che per i lavoratori di cui alla presente sezione dovrà procedersi anche alla compilazione dei flussi UniEmens in relazione all’obbligo riferito alle contribuzioni minori. Le denunce dovranno attenersi alle istruzioni di cui al precedente punto 6.1. (indicazione evento, differenze accredito, ecc.). I dati UniEmens saranno utilizzati per il monitoraggio della fruizione del beneficio.

 


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