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21.09.2016 - tributi

RIMBORSI IVA – NUOVI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Può ottenere il rimborso del credito IVA senza prestare garanzia il contribuente che, anche successivamente alla presentazione dell’istanza di rimborso, provveda spontaneamente a versare quanto richiesto nell’avviso di accertamento oppure aderisca ad uno degli istituti di definizione agevolata (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione).
Questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella recente CM n. 33/E del 22 luglio 2016 che supera le indicazioni precedentemente dalla stessa fornite sul tema.
La pronuncia assume particolare rilevanza poiché il tema dei rimborsi IVA coinvolge le imprese di costruzioni, in misura maggiore rispetto agli altri settori produttivi, a causa del fisiologico e permanente credito IVA, generato da un “cronico differenziale positivo” tra I’IVA a credito (relativa all’IVA assolta sugli acquisti effettuati dall’impresa ad aliquota piena) e l’IVA a debito (relativa all’IVA corrisposta all’impresa dai propri acquirenti o committenti, spesso ad aliquota ridotta).
Come noto, sul tema, ai sensi dell’art.38bis del DPR 633/1972, l’obbligo di prestazione della garanzia ricorre limitatamente ai rimborsi dei crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro, laddove siano riscontrate situazioni di rischio, tra cui avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
– al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro,
– al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro,
– all’1 % degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.
Sul punto, l’Agenzia:
– conferma quanto già precisato con la CM 35/E/2015 [1], secondo la quale quando la pretesa erariale sia rideterminata per effetto di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione, anche successivamente all’istanza di rimborso, il raffronto tra l’imposta dichiarata e quella accertata va eseguito con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati;
– supera, invece, quanto dalla stessa chiarito nella CM 32/E/2014 [2], riconoscendo ora la possibilità di ottenere l’importo del credito IVA chiesto a rimborso senza prestare garanzia al contribuente che versi integralmente quanto richiesto nell’avviso d’accertamento anche attraverso l’adesione agli istituti di definizione agevolata.
L’Amministrazione fonda il cambio di orientamento proprio sulla ratio della disposizione (ossia il citato art.38bis del DPR 633/1972) che è quella di “individuare nell’avviso di accertamento …notificato un indicatore del grado di solvibilità del contribuente che ha chiesto il rimborso IVA e, pertanto, se nel periodo di osservazione lo stesso soddisfa integralmente le proprie pendenze, attraverso uno qualunque degli istituti di definizione messi a disposizione dalla legge, può considerarsi reintegrato tra i contribuenti non “a rischio” e non tenuto alla presentazione della garanzia”.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’applicazione degli stessi principi già espressi [3] in tema di “regolarità fiscale” per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 (cd. “Codice contratti pubblici”), ora abrogato e riformulato, con modificazioni, dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
La circolare in commento fornisce, inoltre, ulteriori indicazioni tra le quali si segnalano in particolare quelle relative ai pagamenti rateizzati delle cartelle erariali e di quelli derivanti dall’utilizzo degli istituti di definizione agevolata (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione).
Sul punto, viene chiarito che le rate non ancora pagate non debbano essere considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi IVA, ad eccezione delle ipotesi in cui l’omesso o il ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.

Note
[1] Cfr. C.M. 35/E/2015.
[2] Cfr. C.M. 32/E/2014. Nello specifico, veniva precisato che l’avvenuta notificazione dell’atto nei 2 anni precedenti fosse causa ostativa alla possibilità di ottenere il rimborso senza prestazione di garanzia, a prescindere dalla circostanza che il contribuente avesse o meno definito la pretesa erariale.
[3] Cfr. CM 41/E/2010.

 


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