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30.11.2016 - tributi

CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO DAI FABBRICATI E CAPANNONI DELLE IMPRESE – ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI E GUIDA

Sul sito internet www.minambienteamianto.ancitel.it è operativa la piattaforma informatica per la presentazione delle domande ai fini del credito d’imposta, valido per il 2016, per la rimozione dell’amianto dai fabbricati e capannoni delle imprese.
Disponibili al medesimo indirizzo on line anche la Guida all’accesso ai contributi e le FAQ esplicative sui diversi passaggi per la fruizione del beneficio fiscale, redatte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Si ricorda che le domande possono essere presentate, secondto il meccanismo del cd. “click day”, dal 16 novembre 2016 al 31 marzo 2017, previa registrazione sul sito internet.
Come noto, il credito d’imposta per la rimozione dell’amianto, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che effettuano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, interventi di bonifica sui propri beni e strutture produttive, è diventato efficace con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 17 ottobre scorso, del D.M. 15 giugno 2016 [1].
In particolare, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 221/2015 (cd. “Green economy”) e nel Decreto attuativo, la Guida e le FAQ del Ministero fanno il punto sulle modalità applicative del beneficio. I principali chiarimenti riguardano:

I beneficiari del credito d’imposta
Nel ribadire che possono usufruire del credito d’imposta tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, la Guida specifica che sono, invece, esclusi dal bonus amianto, tra gli altri, gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa e le persone fisiche, anche se esercenti attività di lavoro autonomo o costituite in associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio di arti e professioni.
Inoltre, una FAQ precisa che possono presentare la domanda per il bonus amianto i proprietari, gli affittuari e le società immobiliari che esercitano l’attività nell’immobile oggetto della richiesta (per i locatari è richiesta, altresì, la dichiarazione di consenso all’intervento da parte del proprietario dell’immobile).
In sostanza, le società immobiliari possono accedere al beneficio con riferimento alle spese di rimozione dell’amianto effettuate sugli immobili direttamente utilizzati per l’esercizio dell’attività (uffici) e non anche per le spese relative agli immobili concessi in locazione.
Per contro, il locatario che esercita l’attività negli immobili presi in affitto, ha diritto al credito d’imposta, previo consenso della società all’esecuzione dei lavori.

Gli interventi ammessi e le spese agevolate
Vengono espressamente individuati i requisiti degli interventi agevolabili, che devono essere:
■ relativi a beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, realizzati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
■ di importo unitario minimo pari a 20.000 euro per singola impresa;
■ conclusi al momento della presentazione della domanda [2], e per i quali siano state emesse le corrispondenti fatture tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016;
■ inseriti in un Piano di Lavoro, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
■ per i quali sia stata effettuata comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori/attività alla Asl competente, che deve anche approvare i lavori.
Vengono comunque confermate le spese agevolabili, relative sia alla rimozione e dallo smaltimento dell’amianto sotto forma di lastre, coperture (anche in eternit), tubi e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ovvero di sistemi di coibentazione industriale, sia alle prestazioni professionali (queste ultime nel limite di 10.000 euro per ciascun singolo progetto).
In merito, un’ulteriore FAQ specifica che, nell’ipotesi di rimozione di coperture in cemento amianto, non sono finanziabili gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo.
Vengono, altresì, date alcune indicazioni sulle imprese fornitrici/esecutrici degli interventi.
In particolare, i lavori possono essere eseguiti anche da più imprese, purché gli interventi di rimozione e trasporto siano svolti da ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10 (sottocategorie 10A o 10B per la rimozione) e nella categoria 5 per il trasporto.
A tal fine, «sono considerate “impresa unica” tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità», ossia le imprese tra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate nella FAQ del Ministero (ad esempio, detenzione, da parte di un’impresa, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa).

La procedura di accesso al beneficio
A tal riguardo, per usufruire del bonus amianto, si può già accedere alla piattaforma informatica del sito www.minambienteamianto.ancitel.it, mediante la quale si effettua:
a. la registrazione al portale (operativa dal 27 ottobre), che comporta l’indicazione dei dati anagrafici del legale rappresentante [3] e dell’impresa, con attribuzione di una User ID e di una Password per l’accesso ad un’area riservata;
b. la compilazione della domanda
Occorre compilare in sequenza le 5 sezioni dell’area riservata, che si riferiscono sia alla descrizione dell’intervento, sia al caricamento della documentazione richiesta dalla normativa (1. “Domanda”; 2. “Dichiarazioni”; 3. “Fatture”; 4. “Allegati”; 5. “Verifica e Invio”).
Nella domanda devono essere inseriti:
■ il costo complessivo degli interventi;
■ l’ammontare delle singole spese eleggibili;
■ l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
■ la dichiarazione di non usufruire di altri benefici per le medesime spese.
Dal sito è possibile scaricare i modelli da utilizzare per le dichiarazioni da compilare, sottoscrivere e caricare in piattaforma (Piano di Lavoro del progetto di bonifica, comunicazione alla Asl di avvenuta ultimazione dei lavori, eventuale certificato della Asl per l’amianto friabile, attestazione delle spese sostenute, dichiarazione sostitutiva di notorietà per altri aiuti de minimis, dichiarazione antimafia) [4].
Tale documentazione deve essere allegata alla domanda, pena l’esclusione dal beneficio;
c. l’invio della domanda
Per quanto riguarda l’invio della domanda, resta confermato che l’istanza di accesso al bonus fiscale deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 16 novembre 2016 al 31 marzo 2017(D.M. 15 giugno 2016).
Il sistema informatico rilascerà una ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora di presentazione, utile a stabilire l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili (17 mln di euro).
Si fa presente che, dopo l’invio, eventuali domande errate o incomplete non potranno essere corrette, ma solo annullate, è sarà necessario effettuare una nuova trasmissione [5].
In ogni caso, sul medesimo sito internet è disponibile la “Guida della procedura on line”.
Per completezza, si ricorda che il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 Telematico (3 quote annuali di pari importo, con la prima già a partire dal 1° gennaio 2017), e va indicato nel Modello UNICO relativo al periodo di imposta di riconoscimento (per il periodo d’imposta 2016, UNICO 2017) e successivi (cfr. anche D.M. 15 giugno 2016).

Note:
[1] Tenuto conto che il credito d’imposta non può superare l’importo di 200.000 euro, il limite massimo di spesa consentito è pari a 400.000 euro. In ogni caso, il bonus amianto è concesso a ciascuna impresa nel rispetto della normativa comunitaria degli aiuti di Stato “de minimis”. Cfr. Regolamento UE n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in base al quale, per ciascuna impresa, non possono essere concessi aiuti di ammontare superiore ai 200.000 euro in tre anni. L’agevolazione è stata introdotta dall’art. 56 della legge 221/2015 (cd. “Green economy”).
[2] In ottemperanza al cd. “criterio di competenza” (ai sensi dell’art.109, co. 2 lett. b del DPR 917/1986 -TUIR) che dà rilevanza alla data di ultimazione dei lavori.
[3] Occorre allegare il documento di identità del dichiarante/legale rappresentante o un altro titolo da cui derivi tale attribuzione.
[4] La Guida specifica che l’attestazione delle spese sostenute e la dichiarazione sostitutiva di notorietà per il de minimis devono essere corredate dalla copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
[5] In ogni caso, il Ministero dell’Ambiente potrà procedere in fase di controllo alla richiesta di integrazione della documentazione originariamente presentata.

 


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