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26.05.2006 - qualificazione

QUALIFICAZIONE – EFFETTI DELLA OMESSA VERIFICA TRIENNALE DELL’ ATTESTAZIONE SOA

QUALIFICAZIONE – EFFETTI DELLA OMESSA VERIFICA TRIENNALE DELL’ ATTESTAZIONE SOA QUALIFICAZIONE –  EFFETTI DELLA OMESSA VERIFICA TRIENNALE  DELL’ ATTESTAZIONE SOA
(T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, Sezione IV,10 aprile 2006, n. 539)

In base all’art. 15, comma 5, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b n. 2 del D.P.R. 10 marzo 2004 n. 93) “La durata dell’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’articolo 15-bis”.
A sua volta, l’art. 15 bis dello stesso D.P.R. n. 34/2000 (inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c del D.P.R. 10 marzo 2004 n. 93), ai commi 1, 5 e 6, prescrive testualmente:
“1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l’istruttoria.
…omissis…
5. Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l’impresa e l’Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l’eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l’attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Impresa. L’efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa.
6. L’Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l’esito della verifica nel casellario informatico”.
Dalle norme richiamate si desume che:
– la durata di efficacia dell’attestazione SOA è complessivamente di cinque anni, purché prima dello scadere del triennio l’impresa si sottoponga a verifica e questa dia esito positivo;
– gli effetti della verifica triennale, ove compiuta prima della scadenza del triennio, decorrono:
• dalla data di scadenza del triennio, nel caso di esito positivo;
• dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte dell’impresa interessata, in caso di esito negativo;
– l’impresa ha l’onere di sottoporsi a verifica nell’imminenza della scadenza del triennio (almeno sessanta giorni prima di questa), dal momento che, ove la verifica sia compiuta dopo il triennio e dia esito positivo, i suoi effetti decorrono non dalla scadenza del periodo triennale, bensì dalla ricezione della relativa comunicazione da parte dell’impresa stessa (Cfr. art. 15 bis, comma 5, seconda parte, prima riportato). Ciò dimostra che la verifica ha efficacia costitutiva, non potendo attribuirsi ad essa un mero valore ricognitivo.
Conseguentemente, nel caso in cui l’impresa, alla scadenza del triennio, per qualsiasi motivo si sottragga alla verifica (perché questa comporta dei costi notevoli o per altra ragione), essa “non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo”.
In tal senso si è pronunciata l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con Determinazione 21 aprile 2004 n. 6, alla quale espressamente si rinvia, emanata nell’esercizio del potere di regolazione interpretativa, basato sul disposto di cui all’art. 4, comma 16, lettera g della L. n. 109/1994 e successive modificazioni (Cfr. Cons. Stato, IV, 5 aprile 2003, n. 203; Cons. Stato, V, 30 ottobre 2003, n. 6760).


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