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24.05.2007 - lavoro

INPS – ART. 29 LEGGE 341/95 – PROROGA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50%% PER L’ANNO 2006 – ISTRUZIONI OPERATIVE

INPS – ART. 29 LEGGE 341/95 – PROROGA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2006 – ISTRUZIONI OPERATIVE

La Gazzetta Ufficiale n. 95, del 24 aprile 2007, ha pubblicato il testo del Decreto interministeriale 5 marzo 2007, che conferma per l’anno 2006 la riduzione contributiva dell`11,50%, disciplinata dall’art. 29 della legge n.341/95.
L’Inps ha impartito, con circolare n. 87 del 17 maggio 2007 che qui di seguito si riepiloga, le necessarie istruzioni operative al fine di consentire ai datori di lavoro il recupero dei maggiori contributi versati per l’anno 2006.
In primo luogo, l’Istituto ribadisce che la riduzione in parola spetta esclusivamente per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e che non è più operante per l’anno 2007.
Relativamente agli ulteriori requisiti, introdotti dal “Decreto Bersani”, che i datori di lavoro devono attestare al fine di fruire del beneficio contributivo, l’Inps ha predisposto un apposito fac-simile di autocertificazione. Tale autocertificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata a.r. alla competente sede dell’Istituto allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Il fac-simile è disponibile sul sito internet del Collegio Costruttori e a disposizione presso gli uffici del Collegio.
L’istituto precisa che la riduzione contributiva dell’11,50% compete sulla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza al fondo pensioni lavoratori dipendenti e che si applica ai soli operai occupati con orario di lavoro a 40 ore settimanali (quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo parziale).  
Il beneficio non compete per quei lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento ecc.).
Le istruzioni prevedono che le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dai datori di lavoro entro il 16 agosto 2007. A tal fine i datori di lavoro interessati, calcolato l’importo della riduzione contributiva spettante per l’anno 2006, indicheranno il medesimo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello DM 10/2 preceduto dal codice “L 207”.
Si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l’anno 2006.

Aliquota periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2006
Imprese industriali con più di 15 dipendenti
35,58% – 23,81% (Fondo pensioni) =11,77% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese industriali fino a 15 dipendenti
34,98% – 23,81% (Fondo pensioni) =11,17% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese artigiane
32,93% – 23,81% (Fondo pensioni) = 9,12% base su cui opera la riduzione contributiva.
Fac-simile autocertificazione da inviare all’Inps


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