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29.05.2007 - trasporti

AUTOTRASPORTO – QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AUTISTI – DECORRENZA 10 SETTEMBRE 2009

AUTOTRASPORTO – QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AUTISTI – DECORRENZA 10 SETTEMBRE 2009
 
Con tre decreti dirigenziali (pubblicati sulla G.U. n. 80 del 5/4/2007- Suppl. Ordinario n. 96) il ministero dei Trasporti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 17 del D. Lgs. 286/2005, ha diramato le modalità per ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente nonché i criteri per la sottrazione dei punti analogamente a quanto previsto dall’art. 126-bis del Codice della strada.
I decreti riguardano in particolare:
– la disciplina degli “Enti per la formazione dei conducenti professionali, programmi del corso e procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente”;
– le modalità di “Rilascio della carta di qualificazione del conducente”;
– la “Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente”.
Si ricorda che il D. Lgs. 286/2006 di riforma della disciplina dell’autotrasporto ha, tra le altre cose, recepito e dato attuazione alla direttiva 2003/59/CE nonché alla delega di cui all’art. 1 della Legge 18 aprile 2005, n.62 (Comunitaria 2004) in materia di qualificazione obbligatoria di tutti i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto merci con massa superiore a 3,5 tonnellate. Tale carta non serve solo ad attestare la capacità di guida ma anche la conoscenza delle tecniche del trasporto, del carico e dello scarico delle merci nel rispetto delle norme per la sicurezza stradale e del lavoro; la conoscenza delle normative sulla protezione ambientale; nonché la conoscenza della normativa sull’esercizio dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, almeno per la parte che riguarda la documentazione accompagnatoria del veicolo e delle merci.
La qualificazione dovrà essere accertata sia in fase iniziale sia attraverso una successiva formazione periodica.

Decorrenza dell’obbligo
Per i veicoli adibiti al trasporto di cose l’obbligo del conducente di possedere la carta di qualificazione e la validità della stessa, inizia a decorrere dal 10 settembre 2009.

Rilascio della carta di qualificazione
La carta di qualificazione viene rilasciata ai seguenti soggetti:
– conducenti residenti in Italia;
– conducenti di Stati non dell’UE che svolgono la loro attività alle dipendenze di una impresa di trasporto italiana (purché muniti di regolare permesso di soggiorno).
Il rilascio avviene previo superamento di uno specifico esame di idoneità cui si viene ammessi dopo aver frequentato un corso di formazione iniziale teorico e pratico.
I conducenti che, alla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali sono:
– residenti in Italia, già titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
– residenti in Italia, già titolari della patente di guida della categoria C ovvero C+E;
– cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D, D+E;
possono richiedere la carta di qualificazione in esenzione dall’obbligo di frequentare corsi di formazione iniziale e di sostenere l’esame, presentando alla Motorizzazione la documentazione attestante la propria qualità di conducente professionale.
In questo caso le richieste andranno presentate alla motorizzazione secondo le seguenti scadenze:
– dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
– dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
– dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
– dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
In ogni caso non potrà essere richiesta la carta di qualificazione trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali (ossia 15 giorni dopo la pubblicazione).

Rinnovo della carta di qualificazione
Il rinnovo quinquennale della carta di qualificazione è subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica di 35 ore.

Gestione dei punti della carta di qualificazione
La carta di circolazione è soggetta, ai sensi dell’art.23 del D. Lgs. 286/2005, al medesimo regime sanzionatorio della sottrazione dei punti previsto dall’art. 126-bis del Codice della strada.
Ai fini della sottrazione dei punti-patente, le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale di trasporto merci saranno distinte da quelle commesse con la propria vettura personale.


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