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22.06.2007 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – IN GARA NON PUÃ’ ESSERE RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE PER I DISABILI (L.68/1999) ESSENDO SUFFICIENTE UN’AUTODICHIARAZIONE

APPALTI PUBBLICI – IN GARA NON PUO’ ESSERE RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE PER I DISABILI (L.68/1999)  ESSENDO SUFFICIENTE UN’AUTODICHIARAZIONE
(Consiglio di Stato, Sezione V del 11/5/2007 n. 2333)

La legge 12 marzo 1999 n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede, all’articolo 17 (rubricato Obbligo di certificazione), la seguente disciplina “1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione.”
Successivamente, tuttavia, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445, ha previsto all’art. 77-bis ( introdotto dall’art.15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3), che “le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’articolo 78”.
La portata innovativa della norma è indiscutibile e risulta confermata dalla circolare interpretativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28-3-2003 n. 10/2003. secondo tale condivisibile lettura: “la legge 16 gennaio 2003, n. 3, al capo II, recante norme di semplificazione, ha introdotto modifiche al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In particolare l’art. 15, nell’introdurre alla lettera b) l’art. 77-bis stabilisce che: “le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista la certificazione od altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’art. 78”.
Per effetto della suddetta disposizione viene meno, pertanto, la prescrizione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in virtù della quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con Pubbliche Amministrazioni erano tenute a certificare l’avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione.
Quanto sopra premesso, le aziende che intendono partecipare a gare per l’assegnazione di appalti pubblici, sono tenute a presentare unicamente una dichiarazione del legale rappresentante, che attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione; sarà cura delle amministrazioni interessate effettuare, nei confronti dell’azienda che risulterà aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento.”
Né può valere in contrario l’assunto secondo cui l’autodichiarazione e la certificazione avrebbero una diversa finalità, giacchè tale circostanza potrebbe tutt’al più comportare la necessità di due distinte dichiarazioni e nel caso di specie l’aggiudicataria nella sua autocertificazione aveva comunque dichiarato sia di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili sia di aver ottemperato agli obblighi di assunzione previsti dall’art.17 della legge n, 68/1999, indicando altresì l’ufficio in merito competente


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