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24.09.2007 - tributi

REVERSE CHARGE – NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI PONTEGGI

REVERSE CHARGE – NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI PONTEGGI
(Risoluzione 26/7/07, n.187/E)

Il noleggio e relativa installazione di ponteggi è escluso dall’applicazione del “reverse charge” (di cui all’art.17, comma 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972), in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio delle impalcature.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.187/E del 26 luglio 2007 confermando l’inapplicabilità del “reverse charge” per i contratti di mero noleggio di attrezzature, anche nel caso in cui richiedano una prestazione di manodopera per l’utilizzo delle stesse.
In particolare, nel caso di specie, l’impresa istante svolge due diverse attività consistenti sia nel noleggio di propri ponteggi con relativa installazione, sia nell’installazione di ponteggi per conto terzi (operando con codice attività 45.34.0 – Altri lavori di installazione).
Al riguardo, l’Amministrazione chiarisce che:
– il noleggio di propri ponteggi, con relativa installazione, è escluso dal meccanismo dell’inversione contabile, in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio;
– l’installazione di ponteggi per conto terzi è assoggettata al “reverse charge”, se resa nei confronti di appaltatori di lavori edili, quale prestazione d’opera (di cui all’art.2222 del Codice Civile) che, come già chiarito nella Circolare ministeriale n.37/E/2006, rientra nell’ambito applicativo dell’inversione contabile.
Si ritiene che tale principio possa applicarsi, in via generale, a tutti i contratti di “nolo a caldo” di attrezzature, qualora la prestazione d’opera accessoria sia esclusivamente finalizzata all’utilizzo delle stesse.


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