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24.09.2007 - lavoro

INPS – CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ DEL 10%% SULLE SOMME A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

INPS – CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ DEL 10% SULLE SOMME A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con circolare n. 98 del 2 luglio 2007 l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla contribuzione dovuta sulle somme a carico del datore di lavoro, diverse dalla quota di trattamento di fine rapporto, destinate alla previdenza complementare, precisando che tali somme sono soggette al contributo di solidarietà del 10%. Sono invece soggette alla contribuzione ordinaria, nel regime obbligatorio di appartenenza, le quote e gli elementi retributivi, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore.
L’Inps, inoltre, ha precisato che al fine di applicare la contribuzione di solidarietà sugli accantonamenti/contributi/versamenti, a carico del datore di lavoro, alla previdenza complementare in luogo della ordinaria contribuzione, devono sussistere unicamente i seguenti requisiti:
– la somma/contributo/accantonamento deve in senso ampio avere la destinazione finale predetta;
– la forma di previdenza complementare deve essere una di quelle disciplinate dal D.Lgs. n. 252/2005 e approvate dalla COVIP.
Ne consegue che i versamenti datoriali a tutte le forme pensionistiche complementari predette, anche qualora il conferimento del datore di lavoro sia previsto da un semplice accordo individuale tra le parti, devono intendersi esclusi dalla ordinaria contribuzione previdenziale ed assoggettati a contribuzione di solidarietà, che diviene pertanto applicabile anche in caso di contributo del datore di lavoro a fondi aperti o a forme previdenziali complementari individuali, purché sussistano per esse tutti i requisiti prescritti dal decreto 252/2005.

Modalità operative
Per il versamento del contributo di solidarietà del 10%, dovuto sulle somme e contributi a carico del datore di lavoro, versate o accantonate per finalità di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005, le aziende continueranno ad utilizzare i codici già esistenti dei quadri B-C del modello DM10:
M900, che assume il nuovo significato di “contr. solidarietà 10% ex art.16 Dlgs n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS;
M940, che assume il nuovo significato di “contr. solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.
In corrispondenza dei suddetti codici andranno esposti il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto. Nessun dato dovrà essere indicato nella casella “giornate”.
I datori di lavoro si atterranno alle indicazioni di cui sopra concernenti la nuova esposizione dei contributi, con la prima denuncia utile e, comunque non oltre il terzo mese successivo a quello di emanazione della  circolare n. 98/2007.


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