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24.09.2007 - lavoro

D. LGS. N. 30/2007 – LIBERA CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI – INDICAZIONI OPERATIVE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

D. LGS. N. 30/2007 – LIBERA CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI – INDICAZIONI OPERATIVE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Con il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento della direttiva comunitaria 2004/38/CE, sono state disciplinate le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari.
In relazione a tale provvedimento, il Ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni operative con nota del 18 luglio 2007. Nel precisare che il testo è a disposizione presso i nostri uffici, se ne riassumono, di seguito, i punti di principale interesse.

Ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 30/2007
Secondo quanto risulta dalla nota ministeriale, i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati non comunitari ma appartenenti allo “Spazio Economico Europeo”, sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea a tutti gli effetti del decreto legislativo in esame. Altrettanto lo sono i cittadini svizzeri e della Repubblica di San Marino.
 
Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo n. 30/2007, hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale, per un periodo superiore a tre mesi, i cittadini dell’Unione Europea rientranti nelle seguenti categorie: lavoratori subordinati o autonomi, studenti, soggetti in possesso di risorse economiche sufficienti.
Il medesimo diritto è riconosciuto ai familiari, comunitari o meno, che accompagnino o raggiungano in Italia un cittadino dell’Unione Europea appartenente ad una delle predette categorie.
In proposito, il Ministero dell’Interno ha precisato che per “familiari” devono intendersi – fatte salve le altre fattispecie previste dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo in esame – il coniuge, i discendenti (propri o del coniuge) di età inferiore a 21 anni o a carico nonché gli ascendenti diretti a carico, propri o del coniuge, a prescindere dal grado di parentela.
Si ricorda che le formalità amministrative da espletare per l’esercizio del diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi sono indicate dall’art. 9 del Decreto Legislativo n. 30/2007. In particolare, in luogo della “carta di soggiorno per cittadini UE” prevista dalla disciplina previgente, viene ora richiesta la sola iscrizione anagrafica dei soggetti interessati (per i familiari non comunitari, invece, l’art. 10 dello stesso provvedimento richiede il possesso della “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, titolo valido per cinque anni).
Ai fini dell’iscrizione anagrafica, i cittadini comunitari in possesso di un titolo di soggiorno scaduto devono documentare ai competenti uffici comunali la presenza dei requisiti previsti per i soggiorni superiori a tre mesi (v. infra). Se, invece, il permesso (o la carta) di soggiorno è ancora in corso di validità, si procederà alla sola verifica della dimora abituale, in quanto il possesso dei predetti requisiti è già documentato dal titolo di soggiorno ancora valido.
In entrambi i casi, il Comune di residenza provvederà al ritiro del titolo ed alla sua consegna alla Questura di riferimento.
 
Diritto di soggiorno per motivi di lavoro
Ai fini dell’iscrizione anagrafica, il cittadino dell’Unione Europea che intenda soggiornare in Italia per motivi di lavoro per un periodo superiore a tre mesi, deve produrre, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo n. 30/2007, la documentazione attestante l’esercizio di una attività lavorativa subordinata od autonoma.
Secondo quanto precisato dal Ministero dell’Interno, tale documentazione deve essere idonea a consentire la successiva verifica del mantenimento del diritto di soggiorno. Infatti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 3, e dell’art. 21 del predetto decreto, il venir meno della condizione di lavoratore subordinato o autonomo, e la contestuale assenza di altre situazioni che legittimino il diritto di soggiorno in Italia per periodi superiori a tre mesi, consentono l’allontanamento del cittadino dell’Unione Europea dal territorio nazionale, venendo a mancare il presupposto per la permanenza nel nostro Paese oltre tale limite temporale.
 
Copertura sanitaria
La copertura sanitaria nei confronti dei lavoratori comunitari e dei loro familiari è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.
Invece, i cittadini comunitari soggiornanti in Italia per motivi di studio o di formazione professionale, o per altri motivi, nonché i familiari a loro carico, oltre a dover dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti, con le modalità precisate dal Ministero dell’Interno nella stessa nota in esame, devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale. Ai fini dell’iscrizione anagrafica, la durata della polizza sanitaria deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno.
I formulari E106, E120, E121 (o E 33 ), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell’Unione Europea, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell’iscrizione anagrafica.
Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.
 
Diritto di soggiorno permanente
I cittadini dell’Unione Europea (compresi i “neocomunitari”) presenti in Italia regolarmente e continuativamente da almeno 5 anni – considerando anche il periodo il soggiorno precedente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30/2007 – acquistano il diritto al soggiorno permanente nel nostro Paese.
Ai fini del calcolo dei cinque anni, si considera come data di decorrenza quella d’inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall’interessato.


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