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15.10.2007 - trasporti

LIMITAZIONI AL TRAFFICO DAL 15 OTTOBRE 2007 AL 15 APRILE 2008 – PIANO D`AZIONE 2007/2008 CONTRO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

LIMITAZIONI AL TRAFFICO DAL 15 OTTOBRE 2007 AL 15 APRILE 2008 – PIANO D`AZIONE 2007/2008 CONTRO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
La Giunta Regionale lombarda ha emanato il “Piano d`Azione per il periodo 15 ottobre 2007-15 aprile 2008 ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico”.

Si tratta di una serie articolata di misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera delle polveri sottili (PM10)  provocate principalmente dalla circolazione veicolare.

Il 10 ottobre 2007 sono stati approvati i “Criteri e modalità di attuazione del Piano di azione”, in base ai quali vengono definite le misure relativamente alle Zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia compresi all`interno della Zona A1 (D.G.R. n° 5290 del 2 agosto 2007).

Nella Zona A1 (area a maggiore densità abitativa e con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato) rientrano i seguenti comuni bresciani:

– Borgosatollo
– Botticino
– Bovezzo
– Brescia
– Castelmella
– Castenedolo
– Cellatica
– Collebeato
– Concesio
– Flero
– Gardone Valtrompia
– Gussago
– Lumezzane
– Marcheno
– Nave
– Rezzato
– Roncadelle
– San Zeno Naviglio
– Sarezzo
– Villa Carcina

Fermo del traffico dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008, nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle 19.30, per i seguenti mezzi:

· autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti “pre-Euro 1” a benzina);
· autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B, oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti “pre-Euro 1” e “Euro 1” diesel);
· motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti “pre Euro 1 a 2 tempi”).
Sono esclusi dal fermo:
· gli autoveicoli elettrici;
· gli autoveicoli ibridi e multimodali;
· gli autoveicoli con motore ad accensione comandata (benzina), alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl);
· gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
· gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
· gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive;
· gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69/CEE e successive direttive;
· i motoveicoli ed i ciclomotori omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive;
· i motoveicoli e i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi.

Strade escluse dalla limitazione della circolazione:

· tratti autostradali, strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati dal provvedimento;
· tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
DEROGHE AL FERMO DELLA CIRCOLAZIONE

· veicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili dei Fuoco e dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
· veicoli di pronto soccorso;
· mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) e scuolabus – ad esclusione dei mezzi non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive (detti “pre-Euro 1”);
· veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
· autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
· veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
· veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
· veicoli degli operatori dei mercati all`ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell`attività lavorativa;
· veicoli classificati come macchine agricole di cui all`articolo 57 del Decreto legislativo 285/1992;
· veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all`articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del Decreto legislativo 285/1992, elencati all`articolo 203 del D.P.R 495/1992;
· veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
· veicoli di medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
· veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
· veicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
· veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
· veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
· autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
· veicoli delle autoscuole utilizzati per esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
· veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
· veicoli con targa estera.

I Sindaci dei Comuni della Regione Lombardia, per particolari e motivate necessità, possono concedere i residenti sul proprio territorio deroghe al divieto di circolazione per persone e veicoli, valide per tutta la Zona A1 della Regione Lombardia.

Inoltre, i Sindaci dei Comuni della Zona A1, limitatamente al proprio territorio, possono, in casi eccezionali, urgenti e temporanei, consentire la circolazione su assi viari su cui è applicato il divieto.
Zona A1 – Elenco dei Comuni

Tabella omologazioni veicoli


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