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28.11.2007 - lavoro

INPS – CONTRATTI DI CESSIONE DI QUOTE DI RETRIBUZIONE E DI TFR NEL CASO DI TFR CONFERITO AL FONDO DI TESORERIA – ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO – MESSAGGIO 22 OTTOBRE 2007

INPS – DENUNCE MENSILI EMENS – AGGIORNAMENTO DOCUMENTO TECNICO INPS – CONTRATTI DI CESSIONE DI QUOTE DI RETRIBUZIONE E DI TFR NEL CASO DI TFR CONFERITO AL FONDO DI TESORERIA – ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO – MESSAGGIO 22 OTTOBRE 2007

L’Inps con messaggio del 22 ottobre 2007, n. 25499, ha impartito istruzioni per il caso in cui i dipendenti abbiano stipulato contratti di mutuo contro cessione di quote di retribuzione e di TFR al fine di vincolare, ai sensi  del D.p.r. n. 180/1950, le somme spettanti al lavoratore a titolo di TFR, all’estinzione del debito residuo al momento della cessazione dell’attività lavorativa (cfr. Not. n. 10/2007). Tali istruzioni riguardano i soli lavoratori per i quali le quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007 devono essere conferite, anche se solo parzialmente, al Fondo di Tesoreria ai sensi dell’articolo 1, comma 755, della Legge 296/2006 (cfr. Not. n. 6/2007).
Secondo l’Inps la notifica di atti finalizzata a vincolare il TFR all’estinzione di contratti di mutuo, deve essere effettuata al solo datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria.
Il datore di lavoro resta pertanto l’unico destinatario della comunicazione di cui all’articolo 61, ultimo comma, del DPR n. 895 del 1950 avente ad oggetto l’indicazione della somma da trattenere sul TFR complessivamente maturato alla data di cessazione dell’attività lavorativa, fino alla concorrenza del residuo debito per la cessione.
Ciò in quanto, come precisato anche nella circolare dell’Inps n. 70/2007 (cfr. Not. n. 4/2007) rimane a carico del datore di lavoro l’obbligo di liquidare l’intero TFR maturato, anche per la quota parte a carico del Fondo Tesoreria, salvo poi conguagliare nella denuncia mensile del mod. Dm10/2 le somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’Inps.
Inoltre con il messaggio in commento l’Istituto rileva che la citata circolare n. 70/2007, al punto 7.3, prevede che “Il Fondo (di Tesoreria) stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste” allorché il datore di lavoro comunichi che le prestazioni da porre a carico del Fondo medesimo siano superiori all’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali.
In tal caso, con la predetta comunicazione, il datore di lavoro dovrà trasmettere al Fondo di Tesoreria sia l’atto notificato dal cessionario al fine di vincolare il TFR all’estinzione del contratto di mutuo sia la comunicazione di cui all’articolo 61, ultimo comma, del DPR n. 895/50, avente ad oggetto l’indicazione della somma da trattenere sul TFR, corrispondente al residuo debito per la cessione.


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