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01.12.1998 - ambiente

AMBIENTE – ISTITUZIONE DEL NUOVO ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE GESTISCONO I RIFIUTI

AMBIENTE – ISTITUZIONE DEL NUOVO ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE GESTISCONO I RIFIUTI AMBIENTE – ISTITUZIONE DEL NUOVO ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE GESTISCONO I RIFIUTI
(D.M. – Ambiente – 28/4/98, n.406, artt. 1-7, 20 e 22, G.U. 25/11/98, n.276)
E’ stato costituito, presso il Ministero dell’ambiente, l’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, previsto dal decreto “Ronchi” in attuazione della normativa comunitaria (art. 30, D.Lgs. n. 22/1997).
Il nuovo albo, che sostituisce l’Albo nazionale delle imprese di smaltimento dei rifiuti (art. 10, D.L. n. 361/1987), è costituito da sezioni regionali (tranne in Trentino-Alto Adige, dove sono istituite due sezioni provinciali a Trento e Bolzano) e da un Comitato nazionale.
Le sezioni regionali hanno sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano e presso la regione autonoma Valle d’Aosta; il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell’ambiente.

Compiti del Comitato nazionale Il Comitato nazionale ha potere deliberante e esercita le seguenti funzioni:
a) cura la formazione, la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicazione (annuale) dell’Albo, in base alle comunicazioni delle sezioni regionali e provinciali;
b) stabilisce i criteri per l’iscrizione nelle diverse categorie e classi di attività per le quali è richiesta e per il passaggio da una classe ad un’altra;
c) fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei:
· requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria delle imprese;
· requisiti professionali dei responsabili tecnici;
d) coordina l’attività delle sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi;
e) determina la modulistica da allegare alle domande di iscrizione;
f) propone agli organi di controllo accertamenti ispettivi per verificare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività oggetto della domanda di iscrizione all’Albo e decide i ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni regionali e provinciali;
g) adotta direttive nei confronti delle sezioni regionali e provinciali e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.

Compiti delle sezioni regionali e provinciali Le sezioni regionali e provinciali:
a) ricevono e istruiscono le domande di iscrizione all’Albo e deliberano sulle stesse;
b) deliberano l’accettazione delle garanzie finanziarie richieste per l’esercizio dell’attività oggetto della domanda di iscrizione;
c) procedono all’iscrizione nell’albo (nonché alla sospensione, alla revoca, all’annullamento e alla variazione dell’iscrizione) delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché delle aziende speciali, dei consorzi e delle società istituite da comuni e province per l’esercizio dei relativi servizi e delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati al recupero (art. 30, commi 10, 16 e 16-bis, D.Lgs. n. 22/1997);
d) redigono e aggiornano l’elenco delle imprese iscritte all’Albo aventi sede nel proprio territorio e comunicano alle Camere di commercio competenti e all’Albo delle imprese artigiane l’avvenuta iscrizione dei soggetti richiedenti, per l’annotazione nel registro delle imprese;
e) comunicano al Comitato nazionale i provvedimenti di iscrizione all’Albo nonché i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento e di variazione delle iscrizioni ai fini dell’aggiornamento dell’Albo stesso;
f) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative alle imprese iscritte all’Albo, avvalendosi degli uffici delle Camere di commercio;
g) verificano la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’Albo.

ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE QUALI E’ RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
(D.M. – Ambiente – 28/4/98, n.406, artt.8-9)

L’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è richiesta per le seguenti categorie di attività:
1) raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
2) raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo;
3) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo;
4) raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
5) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
6) gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero;
7) gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero;
8) intermediazione e commercio di rifiuti;
9) bonifica di siti;
10) bonifica di siti e beni contenenti amianto.

Classi di attività Ciascuna categoria di attività per la quale è richiesta l’iscrizione all’Albo è suddivisa in classi in funzione:
a) della popolazione complessivamente servita, per la categoria 1 (6 classi);
b) delle tonnellate annue di rifiuti trattati, per le categorie da 2 a 8 (6 classi);
c) dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili, per le categorie 9 e 10 (5 classi).

L’iscrizione all’Albo sostituisce l’autorizzazione all’esercizio dell’attività per la raccolta e il trasporto (categorie da 1 a 5) e per l’intermediazione e il commercio di rifiuti (categoria 8). Per le attività di gestione di impianti di smaltimento e recupero (categorie 6 e 7) e per quelle di bonifica dei siti (categorie 9 e 10), invece, l’iscrizione costituisce solo abilitazione soggettiva alla gestione degli impianti, che, pertanto, devono sempre essere regolarmente approvati ed autorizzati, ai fini della costruzione e dell’esercizio.

REQUISITI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DI RIFIUTI (D.M. – Ambiente – 28/4/98, n. 406, artt. 10-11)

L’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori di rifiuti è effettuata:
a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
b) nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;
c) nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamenti di reciprocità.

A tal fine, questi soggetti:
a) devono essere cittadini italiani, di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia (a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani); avere il domicilio, la residenza, la sede o una stabile organizzazione in Italia; essere iscritti al registro delle imprese (ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo), o nel registro professionale dello Stato di residenza;
b) non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, né in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) non devono essere stati condannati a pene detentive per particolari reati (contro la tutela dell’ambiente, contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria);
d) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
e) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione (art. 3, legge n. 1423/1956);
f) devono essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria stabiliti dal decreto (art. 11);
g) non devono essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni sul possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo.

L’assenza di procedure fallimentari e di concordato preventivo, dello stato di liquidazione, della cessazione dell’attività in capo al richiedente viene accertata d’ufficio dalla sezione regionale, attraverso l’acquisizione di apposita certificazione. Ugualmente è accertata d’ufficio, tramite il certificato del casellario giudiziario, l’assenza di condanne che impediscono l’iscrizione all’Albo.
Per le imprese con sede all’estero tali requisiti sono comprovati tramite l’acquisizione di idonei documenti equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.

Responsabile tecnico Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all’Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico.Questo deve essere in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e, inoltre, non deve essere interdetto né condannato per reati rilevanti ai fini dell’iscrizione all’Albo, deve essere in regola con i pagamenti previdenziali e assistenziali e non deve aver reso false dichiarazioni sul possesso di tali requisiti.

ISCRIZIONE ALL’ALBO: PROCEDIMENTO ORDINARIO E SEMPLIFICATO (D.M. – Ambiente – 28/4/98, n. 406, art. 12, commi 1-3, art. 13, art. 21, comma 1)

Ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti deve essere presentata apposita domanda alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell’impresa richiedente, ovvero, per le imprese con sede legale all’estero, alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.

Allegati alla domanda La domanda deve essere corredata da:
a) nominativo del responsabile tecnico e dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso, con firma autenticata;
b) documentazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni per l’iscrizione all’Albo e all’idoneità tecnica e alla capacità finanziaria del richiedente;
c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria (nella misura prevista per le denunce del registro delle imprese delle camere di commercio);
d) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l’iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell’impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile.

Raccolta e trasporto di rifiuti Le imprese che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono, inoltre, allegare alla domanda:
a) l’attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all’ordine professionale;
b) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;
c) titolo autorizzativo al trasporto di cose (legge n. 298/1974) e documentazione relativa all’abilitazione ADR, ove prescritti;
d) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto.

Procedure semplificate Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero (art. 33, D.Lgs. n. 22/1997), sono iscritte all’Albo sulla base di una comunicazione di inizio di attività presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Ugualmente, sono iscritte all’Albo sulla base della sola comunicazione di inizio attività le aziende speciali, i consorzi e le società che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell’interesse di comuni o consorzi di comuni (art. 22, legge n. 142/1990).

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI:  RINNOVO (D.M. – Ambiente – 28/4/98, n. 406, artt. 12, commi 4-9, 14, 19, 21, comma 4)

Le domande di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti devono essere accolte o respinte dalla competente sezione regionale o provinciale entro novanta giorni dalla ricezione.
Il termine può essere interrotto, per non più di una volta, se risulta necessario acquisire ulteriori elementi, oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non è completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesta.Se le imprese non provvedono entro il termine stabilito dalla sezione regionale o provinciale la domanda di iscrizione è respinta.
Se la domanda è accolta l’interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, è tenuto a prestare a favore dello Stato idonea garanzia finanziaria per ciascuna della attività autorizzate, per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo,a mezzo di fideiussione o polizza fideiussoria assicurativa.
 La sezione provinciale o regionale delibera sulla garanzia entro 45 giorni dalla presentazione e, quindi, entro 10 giorni dall’accettazione (ovvero, se la delibera sulla garanzia finanziaria non è adottata, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di 60 giorni dalla presentazione della stessa), formalizza il provvedimento di iscrizione e ne dà comunicazione all’interessato, al Comitato nazionale ed alla provincia.
L’iscrizione è, in ogni caso, subordinata all’acquisizione della certificazione dell’assenza di misure di prevenzione a carico dei soggetti da iscrivere (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965) e al pagamento del diritto di iscrizione.
Per l’iscrizione all’Albo deve essere corrisposto un diritto annuale, diverso a seconda dell’attività esercitata.
Le imprese iscritte all’Albo sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti, sei mesi prima della scadenza dell’iscrizione stessa. Le imprese iscritte con procedure semplificate sono tenute a rinnovare la comunicazione di inizio di attività ogni due anni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (D.M. – Ambiente – 28/4/98, n. 406, art. 23)

Il decreto istitutivo dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti detta alcune disposizioni transitorie per il passaggio delle imprese dal “vecchio” Albo nazionale degli esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 10, D.L. n. 361/1987).
 
Imprese iscritte all’Albo degli smaltitori Le iscrizioni al nuovo Albo, effettuate dall’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché le garanzie già prestate ai sensi della previgente disciplina (DD.MM. 10 maggio 1994 e 8 ottobre 1996) restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.

Domande di iscrizione all’Albo degli smaltitori Restano, inoltre, valide ed efficaci le domande di iscrizione all’Albo degli smaltitori presentate fino al 10 dicembre 1998 (entrata in vigore del decreto).

Imprese di trasporto rifiuti Le imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all’Albo degli smaltitori che non hanno ancora presentato le garanzie finanziarie prescritte (D.M. 8 ottobre 1996), devono provvedere, a pena di decadenza dall’iscrizione, entro il termine perentorio di novanta giorni dal 10 dicembre 1998.

Aggiornamento delle iscrizioni all’Albo degli smaltitori Entro il 10 giugno 1999 le sezioni regionali aggiorneranno le iscrizioni effettuate all’Albo degli smaltitori sulla base delle categorie e classi previste dalla nuova disciplina.

Intermediazione e commercio di rifiuti e bonifica dei siti Le domande d’iscrizione all’Albo per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti e di bonifica dei siti (categorie 8, 9 e 10) devono essere presentate alle sezioni regionali e provinciali entro sessanta giorni dall’adozione delle relative disposizioni di competenza del Comitato nazionale del nuovo Albo.


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