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15.10.2010 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS N. 81/2008 – INCLUSIONE DEI BARACCAMENTI DI CANTIERE NEI COSTI DELLA SICUREZZA – MINISTERO DEL LAVORO – NOTA 19 AGOSTO 2010

SICUREZZA SUL LAVORO –  D.LGS. N.81/2008 – INCLUSIONE DEI BARACCAMENTI DI CANTIERE NEI COSTI DELLA SICUREZZA – MINISTERO DEL LAVORO – NOTA 19 AGOSTO 2010

Il Ministero del Lavoro, con lettera del 19 agosto 2010, ha risposto ad un quesito formulato dall`Ance in cui si chiedeva di conoscere se, in relazione ai “baraccamenti“, tra i relativi costi della sicurezza, potessero essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale degli stessi, anche quelle relative a riscaldamento/condizionamenti, pulizia e manutenzioni.
A parere del Ministero le spese relative alla manutenzione dei baraccamenti vanno ricomprese tra i costi della sicurezza in quanto espressamente previsto al punto 4.1.3.dell`allegato XV del D. Lgs. 81/08.
Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonche` di pulizia, in quanto necessarie per il corretto utilizzo dei baraccamenti stessi, sono da considerare costi per la sicurezza.
Di seguito si riporta il testo della nota in parola.

Ministero del Lavoro

Roma, 19 agosto 2010

Oggetto: Titolo IV, Capo I “Misure per la salute c sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, del D.Lgs. n. 81/08 c s.m.i. – Richiesta di parere in ordine ai costi della sicurezza riguardanti gli “apprestamenti” con particolare riferimento ai “baraccamenti”.
Si fa riferimento al quesito specificato in oggetto col quale si chiede di conoscere se, in relazione ai “baraccamenti”•. tra i relativi costi della sicurezza, possano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale degli stessi, anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzioni.
AI riguardo. di intesa con la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva che legge per conoscenza. si precisa quanto segue.
L’allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. al punto 4.1.1, lettera a) prevede che “nei costi della sicurezza vanno stimati. per tutta lo durata delle lavorazioni previste nel cantiere i costi degli apprestamenti previsti•nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)”.
Inoltre. il punto I dell’allegato XV.1 del medesimo decreto citato, richiama tra gli apprestamenti i “ … gabinetti; locali per lavarsi, spogliatoi:. refettori: locali di ricovero e di riposo; dormitori;…”. Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati. comunemente denominati “ baraccamenti” .
Stante quanto sopra e tenuto conto del punto 4.1 .3. il quale stabilisce che “Le singole voci dei costi della sicurezza sono calcolale considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende. quando applicabile. lo posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e ammortamento”, se ne deduce che le spese di manutenzione dei suddetti “baraccamenti” vanno ricomprese tra i costi della sicurezza di cui sopra.
Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti. dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza.


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