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28.06.2011 - trasporti

AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTO. A) RECUPERO CONTRIBUTO SSN SUI PREMI DI ASSICURAZIONE RCA. B) ISTANZA DI RIMBORSO DELLE ACCISE – PRESENTAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2011

AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTO
A) RECUPERO CONTRIBUTO SSN SUI PREMI DI ASSICURAZIONE RCA
B) ISTANZA DI RIMBORSO DELLE ACCISE – PRESENTAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO

Con comunicato stampa in data 21 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha confermato anche per il 2011 alcune agevolazioni per il settore dell’autotrasporto previste negli anni precedenti.
Si tratta nel dettaglio dell’agevolazione riguardante la possibilità di recuperare quota parte del contributo al Servizio Sanitario nazionale per le assicurazioni RCA e per il solo conto terzi la conferma delle deduzioni forfetarie delle spese non documentate.
Riguardo al contributo al Servizio Sanitario Nazionale, l`Agenzia delle Entrate specifica che le imprese di autotrasporto merci (in conto terzi e in conto proprio) possono recuperare nel 2011 le somme versate nel 2010, come contributo al Servizio Sanitario Nazionale, sui premi di assicurazione RCA pagati per i veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Il recupero sarà possibile fino a un massimo di euro 300 per ciascun veicolo.
L’effettuazione del recupero avverrà, come negli anni precedenti, attraverso la compensazione nel modello F24 del credito d’imposta, indicando il relativo codice tributo (6793).
Si ricorda infine che il 30 giugno 2011 scadrà il termine per la presentazione agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane, territorialmente competenti, delle istanze di rimborso di quota parte delle accise pagate sui consumi di gasolio del 2010.
Il beneficio, pari a 19,78609 euro, per ogni 1000 litri di gasolio, spetta alle imprese di autotrasporto merci, in conto proprio e in conto terzi, limitatamente ai consumi riferiti ai veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Il rimborso può essere richiesto in denaro, ovvero può essere ottenuto compensando i versamenti mensili effettuati col modello F24, entro il limite annuale di 250 mila euro (limite complessivamente previsto per l`utilizzo in compensazione dei crediti d`imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel quadro RU del Modello Unico).
La compensazione può essere effettuata decorsi sessanta giorni dall`avvenuto ricevimento dell`istanza, in assenza di diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso), entro l’anno solare in cui è sorto (30 dicembre 2011).
Il codice tributo da indicare nel modello F24 è il 6740.
Per le eventuali eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro la fine del 2010 deve essere presentata domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2011.
Le domande devono essere presentate su supporto informatico utilizzando il programma disponibile sul sito www.agenziadogane.it alle voci “Accise”, “Benefici per il gasolio da autotrazione”.


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