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26.07.2011 - tributi

ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DI INTERESSE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DI INTERESSE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

La Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 ha pubblicato il testo della Legge recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.
Il provvedimento, in vigore dal 6 luglio 2011, contiene particolari disposizioni in materia fiscale per il settore edile.
Si esaminano di seguito le principali novità introdotte dal dettato legislativo in parola segnalando che per la lettura del testo normativo e per un commento più completo ed approfondito del provvedimento si rinvia a quanto verrà pubblicato sul prossimo numero del Notiziario.

Riduzione della ritenuta del 10% sui bonifici relativi alle spese agevolate con le detrazioni del 36% e del 55%
Il provvedimento in esame riduce dal 10% al 4% la ritenuta operata sui bonifici relativi alle spese agevolate con le detrazioni del 36% e del 55%.
Come noto, l’art.25 del D.L.78/2010 (convertito con modifiche nella Legge 122/2010) aveva introdotto una ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari, con l’obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare della detrazione IRPEF del 36% per interventi di ristrutturazione di immobili residenziali (attualmente applicabile fino al 31 dicembre 2012) e della detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (attualmente applicabile fino al 31 dicembre 2011).
In altri termini, le banche e Poste italiane s.p.a., destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese, operano una ritenuta a titolo d’acconto delle imposte dovute dall’impresa destinataria del pagamento.
In ordine alla decorrenza della disposizione, in attesa di specifici chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, si ritiene che la riduzione della ritenuta operi con riferimento ai bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 98/2011.

Limitazione al riporto delle perdite negli esercizi successivi
Viene modificato il meccanismo di riporto delle perdite, disciplinato dall’art.84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che in origine prevedeva la possibilità di portare le perdite fiscali d’esercizio in diminuzione dal reddito imponibile complessivo dei 5 periodi d’imposta successivi e sino a capienza di questo.
Le modifiche prevedono, in pratica:
– l’introduzione di un limite quantitativo al riporto della perdita negli esercizi successivi. In particolare, la perdita di un periodo d’imposta può essere portata in diminuzione del reddito imponibile degli esercizi successivi, per un importo massimo pari all’80% del reddito imponibile conseguito in ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare;
– l’eliminazione del limite temporale per il riporto della perdita.
La perdita può essere riportata negli esercizi successivi, senza il limite temporale attualmente previsto in 5 anni dal conseguimento della stessa.
Per le imprese di nuova costituzione, inoltre, con riferimento alle perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, non opera il limite quantitativo (dell’80% del reddito imponibile) per il riporto delle perdite negli esercizi successivi.

Sanatoria Controversie Pendenti
Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, viene prevista la possibilità di definire le liti fiscali in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di ammontare non superiore a 20.000 euro e pendenti, alla data del 1° maggio 2011, dinnanzi alle Commissioni Tributarie e al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio (e anche a seguito di rinvio).
La facoltà di definizione è riconosciuta al soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento dei seguenti importi:
– se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro,
– se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
a) il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
b) il 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
c) il 30% del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.
La sanatoria, inoltre, è ammessa nel rispetto delle seguenti tempistiche:
– 30 novembre 2011: pagamento degli importi dovuti, in un’unica soluzione;
– 31 marzo 2012: presentazione della domanda di definizione;
– 15 luglio 2012: trasmissione agli Organi giudiziari dell’elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione;
– 30 settembre 2012:
a) termine entro il quale le liti pendenti, per le quali è stata presentata domanda di definizione, risultano sospese;
b) termine entro il quale gli uffici competenti devono depositare la comunicazione attestante la regolarità della domanda e del pagamento;
c) termine di comunicazione al contribuente dell’eventuale diniego della domanda di definizione.
In ogni caso le liti fiscali definibili ai sensi della presente disposizione sono sospese sino al 30 giugno 2012.
Si segnala, infine, che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità di versamento, presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa.


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