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09.09.2011 - urbanistica

SERVIZI ABITATIVI A CANONE CONVENZIONATO IN LOMBARDIA – CRITERI DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE – OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE ENTRO SETTEMBRE 2011

SERVIZI ABITATIVI A CANONE CONVENZIONATO IN LOMBARDIA – CRITERI DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE – OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE ENTRO SETTEMBRE 2011
 
E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (Serie Ordinaria n. 34 del 24 agosto 2011) la Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2159 del 4 agosto 2011, con la quale si approvano significative modifiche allo schema di convenzione tipo per l’attuazione dei Servizi Abitativi a Canone Convenzionato, nonchè ai criteri per l’accesso dei soggetti attuatori al relativo fondo regionale.
L’intervento normativo estende l’ambito di applicazione delle agevolazioni dalla sola locazione trentennale nell’ambito di interventi di nuova costruzione, alla locazione per almeno otto anni collegata ad un patto di futura vendita, anche in caso di alloggi già realizzati o in pronta consegna ed invenduti.
I soggetti interessati devono convenzionarsi con Regione Lombardia e Comune competente per territorio entro la fine del mese di settembre 2011: una volta sottoscritta la convenzione, dovranno attendere l’apertura del bando (con procedura “a sportello”) per l’accesso al fondo, prevista in autunno.

Di seguito una sintesi relativa alla disciplina dei Servizi Abitativi a Canone Convenzionato (in breve SACC).

Tipologia di intervento e condizioni di accesso
I SACC prevedono la possibilità di accesso a finanziamenti pubblici da parte di operatori che mettano a disposizione di determinate categorie di beneficiari quote di alloggi in locazione permanente per un periodo di almeno trent’anni, oppure in locazione per almeno 8 anni collegata ad un patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti.
Possono accedere al fondo gli operatori con sede operativa in Lombardia, in possesso di determinati requisiti e in regola sotto il profilo contributivo e assistenziale: per presentare domanda di accesso al fondo regionale SACC, i soggetti interessati devono necessariamente aver sottoscritto, nel corso dei dodici mesi precedenti, una convenzione con Comune e Regione.

Risorse disponibili
È stato costituito un fondo volto a sostenere finanziariamente i soggetti attuatori di SACC, fondo la cui disponibilità effettiva, al 31 dicembre 2010, era di circa 18,6 milioni di Euro. Il 60% delle risorse disponibili su base annuale è riservato alla locazione trentennale, il restante 40% al patto di futura vendita.

Interventi ammissibili
Interi edifici o gruppi di alloggi, di nuova costruzione oppure già ultimati, che rispondano a determinati requisiti prestazionali (che variano per gli interventi con data di inizio lavori nel triennio 2005-2007, rispetto agli interventi avviati dopo il 1° gennaio 2008). In ogni caso l’intervento deve essere almeno in classe energetica C, e non deve essere ubicato in un comune classificato a fabbisogno abitativo basso (in base al Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica). In caso di alloggi da offrire in locazione con patto di futura vendita, è previsto un numero minimo di tre unità abitative. Sono ammessi alloggi con un massimo di cinque vani abitabili e con superficie commerciale inferiore a 120 mq.

Intensità di aiuto
Il contributo concesso all’operatore convenzionato che accede al fondo SACC è parametrato ad un costo convenzionale di intervento, determinato moltiplicando la superficie commerciale dell’alloggio (in base alla definizione regionale) per un costo unitario di 1.390 Euro/mq (che scendono a 1.250 Euro/mq nel caso di interventi con inizio lavori nel triennio 2005-2007). In caso di intervento di nuova costruzione, è possibile aggiungere al costo così determinato anche il costo dell’area (o dell’immobile, in caso di ristrutturazione totale).
L’agevolazione, erogata direttamente all’operatore “a fondo perduto”, è quindi così determinata:
–   in caso di locazione trentennale, è pari al 35% del costo convenzionale dell’intervento (347,5 Euro/mq per interventi iniziati dopo il 2008);
–   in caso di locazione con patto di futura vendita, al 15% del costo convenzionale dell’intervento (208,5 Euro/mq).
In ogni caso, il contributo non può superare la somma degli interessi corrisposti dall’impresa sulla base del piano di ammortamento del mutuo relativo all’investimento finanziato. In caso di intervento non ultimato, il contributo viene erogato in due tranches: 50% all’inizio dei lavori, con saldo a seguito del collaudo. In caso di locazione con patto di futura vendita, il contributo viene erogato a seguito della stipula di ciascun contratto (che deve avvenire entro sei mesi dal momento dell’accesso al fondo).

Destinatari degli alloggi
L’individuazione dei destinatari, salvo casi eccezionali (riserve di alloggi concordate con le amministrazioni comunali), è effettuata dall’operatore, previa adeguata pubblicità dell’intervento. I beneficiari devono avere un indicatore della situazione economica ISEE-ERP non inferiore a 14.000 Euro e non superiore a 40.000 Euro; in particolari casi, è possibile, in coerenza con il Testo Unico ERP (articolo 43, comma 2), elevare il tetto massimo a 60.000 Euro, oppure, per determinate categorie di beneficiari, utilizzare diversi indicatori e parametri per la determinazione della situazione economica.

Locazione
Il canone di locazione corrisposto dai beneficiari è pari al massimo al 5% del prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata, e comunque inferiore a quello di mercato: sono escluse (tranne che per i posti letto, il cui canone comprende anche le spese per l’erogazione di servizi e utilities), le spese condominiali.

Locazione con patto di futura vendita
Particolare attenzione merita questo istituto atipico, per la prima volta disciplinato nella normativa lombarda. La “convenzione tipo” fissa alcuni elementi fondamentali del contratto:
–   il canone annuo, che verrà corrisposto durante la fase di locazione (in ogni caso, di durata non inferiore ad 8 anni), non può superare il 5% del prezzo di cessione;
–   non meno del 70% del canone annuo dovrà essere detratto dal prezzo finale di acquisizione, al termine della fase di locazione;
–   all’atto della sottoscrizione del contratto, il beneficiario anticipa una caparra confirmatoria compresa tra il 5% e il 15% del prezzo base; che gli verrà scontata al momento dell’acquisto;
–   il prezzo base di acquisto potrà essere rivalutato ad un tasso predeterminato non superiore al 2% annuo: dal valore finale così determinato, vanno scalati i canoni in conto prezzo, l’agevolazione regionale e la caparra confirmatoria.
In caso di recesso unilaterale del contratto, l’operatore trattiene la caparra e restituisce la quota in conto prezzo del canone: può quindi restituire alla Regione il contributo, oppure stipulare un nuovo contratto a un soggetto terzo alle medesime condizioni. In casi eccezionali è prevista la possibilità di subentro.

Passaggi operativi
Una volta raggiunto il convenzionamento con Regione e Comune, l’operatore dovrà attendere l’apertura del bando per l’accesso al fondo SACC. La sottoscrizione della presente convenzione è condizione necessaria ma non sufficiente per l’accesso al fondo, che – nonostante la formula “a sportello” del bando – è subordinato all’esito positivo di un’istruttoria tecnico-formale e tecnico-finanziaria.

Comuni della Provincia di Brescia interessati
Si rende disponibile in allegato l’elenco dei comuni della Provincia di Brescia che rientrano nell’ambito di applicazione del provvedimento.

Allegati


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