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28.12.2011 - tributi

LEGGE DI STABILITÀ 2012 – MISURE PER FAVORIRE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE AUTOSTRADALI

LEGGE DI STABILITÀ 2012 – MISURE PER FAVORIRE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE AUTOSTRADALI

Sul Supplemento Ordinario n.234 della Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2011 è stata pubblicata la Legge 12 novembre 2011 n.183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012)”, in vigore dal 1° gennaio 2012[1].
Nella legge non viene riproposta la proroga per il triennio 2012-2014 e la rimodulazione della detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (di cui all’art.1, co.344-347, della legge 296/2006 e successive modificazioni), che, in un primo momento, sembrava potesse trovare spazio all’interno del provvedimento.
Sotto il profilo fiscale si segnalano, in particolare, le misure per favorire, con la leva fiscale, gli investimenti in infrastrutture pubbliche autostradali (art. 18).
Si tratta della possibilità di prevedere, in sostituzione parziale od integrale del contributo pubblico a fondo perduto, la “defiscalizzazione” (IRES, IRAP ed IVA) del reddito delle società di progetto costituite per la realizzazione in “project financing” di nuove infrastrutture autostradali (cd. “Tremonti infrastrutture”).
In particolare, la norma dispone questa facoltà con riferimento alle «nuove infrastrutture autostradali…le cui procedure sono state avviate… e non ancora definite alla data di entrata in vigore della … legge», ossia al 1° gennaio 2012.
A favore delle società di progetto costituite ad hoc (ai sensi dell’art.156 del D.Lgs. 163/2006), possono essere riconosciute:
a) l’esenzione dall’imposizione IRES ed IRAP dei redditi prodotti durante il periodo di concessione, in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico a fondo perduto;
b) l’assolvimento del versamento dell’IVA mediante compensazione con l’importo del contributo pubblico riconosciuto, fermi restando gli obblighi comunitari;
c)  il riconoscimento di un contributo in conto esercizio corrispondente all’ammontare del canone annuo corrisposto allo Stato dagli enti concessionari di autostrade[2].
L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’emanazione per singolo progetto di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che ne deve determinare la quote di ammortamento differenziato (di cui all’art.104, co.4, TUIR-D.P.R. 917/1986)[3].
L’importo del contributo pubblico a fondo perduto, le modalità e la misura delle defiscalizzazioni, che potranno essere utilizzate anche cumulativamente, vengono posti a base di gara per l’individuazione del concessionario, e successivamente riportati nel contratto di concessione, da approvare con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La misura massima del contributo, ivi incluse le suddette defiscalizzazioni, non potrà comunque superare il 50% del costo dell’investimento.
In ogni caso, negli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario, le misure di defiscalizzazione potranno essere rideterminate anche in base alle stime di traffico registrate a consuntivo.
In tal ambito, si ricorda che, dal periodo d’imposta 2011, il D.L.98/2011, convertito con modificazioni nella legge 111/2011 (art.23, co.10-11)[4], ha disposto per le concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, la riduzione dal 5% all’1% dell’ammontare deducibile degli accantonamenti effettuati, ai sensi dell’art.107, co.2, del TUIR – D.P.R. 917/1986, a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili e delle altre spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che non risultino imputate ad incremento del costo dei beni stessi[5].

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[1] Ai sensi dell’art.36 della Legge 183/2011.
[2] Trattasi del canone di concessione previsto dall’art.1, co. 1020, della legge 296/2006, e successive modificazioni, nonche”, l’integrazione prevista dall’art.19, co. 9-bis, del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 102/2009.
[3] In generale, si ricorda che, per le concessioni relative alla costruzione e gestione di opere pubbliche, l’art.104, co.4 del TUIR-D.P.R.917/1986 ammette la possibilità di dedurre quote d’ammortamento differenziate, da calcolare sull’investimento complessivo e determinate, caso per caso, con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in funzione del piano economico-finanziario della concessione.
[4] Cfr. DOSSIER ANCE n. 13 dell’ 11 ottobre 2011.
[5] Diversamente, per tutte le altre imprese concessionarie (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori), l’art.23, co. 5, lett.a, del D.L. 98/2011, così come modificato dalla legge di conversione, stabilisce l’aumento dal 3,9% al 4,2% dell’aliquota IRAP, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2011.


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