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28.12.2011 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEVE ESSERE LEGATO AD UN INTERESSE DIRETTO CONCRETO E ATTUALE DELL’ISTANTE

(Consiglio di Stato, sentenza 18 ottobre 2011,  n. 5571)

Il Consiglio di Stato, con l’ennesima decisione sulla vicenda Pedemontana Veneta, continua a far prevalere  l’interesse pubblico generale alla legalità ed alla trasparenza dell’azione amministrativa rispetto a specifici e particolari interessi di natura economica e patrimoniale. Infatti con la sentenza del 18 ottobre scorso i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che l’esercizio del diritto di accesso, così come tutelato dal nostro ordinamento, ed in particolare l’accesso alle informazioni ambientali, deve essere sempre connesso ad un interesse diretto concreto e attuale dell’istante.

Il Consiglio di Stato, confermando quanto statuito in primo grado, ha respinto l’appello proposto da Pedemontana Veneta S.p.A. (mandante dell’A.T.I. di cui Impregilo S.p.A è mandataria). Quest’ultima aveva infatti impugnato dinanzi ai giudici del Tar Lazio il diniego d’accesso, opposto dal Commissario Delegato per l’emergenza nel settore del traffico e mobilità province Treviso e Vicenza, a tutti gli atti, documenti ed elaborati costituenti il progetto definitivo della superstrada Pedemontana Veneta. Atti successivi, quindi, alla procedura di gara ed anzi intervenuti in esecuzione del contratto di concessione di costruzione e gestione.

L’appellante sottolineava infatti il proprio interesse ad ottenere l’accesso sulla base della qualità di promotrice dell’opera ed evidenziava che il progetto definitivo in questione “in quanto relativo ad un’opera idonea ad incidere sullo stato degli elementi dell’ambiente, sarebbe visionabile da chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.”

I Giudici di Palazzo Spada, respingendo le richieste della Pedemontana Veneta S.p.A, hanno sottolineato due principi fondamentali in materia di accesso agli atti amministrativi di una procedura ad evidenza pubblica:

1) quando l’accesso riguarda la fase autonoma e distinta dell’esecuzione dell’opera l’istante deve necessariamente specificare il proprio ulteriore interesse, non essendo sufficiente il richiamo alla partecipazione alla procedura di gara, oramai conclusa;

2) sebbene l’accesso all’informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, la richiesta non deve comunque presentare profili di genericità e deve avere ad oggetto quelle informazioni ambientali disciplinate dall’art. 2 del D. Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195.

In particolare, l’istanza di accesso agli atti presentata da Pedemontana Veneta S.p.A. non concerneva “alcuna attività amministrativa in senso proprio, riguardando piuttosto un atto di esecuzione del contratto stipulato tra l’amministrazione regionale veneta e l’A.T.I. tra SIS Consorzio Stabile s.c.p.a. e Itinere Infraestrutturas S.A., concessionaria per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, in particolare il progetto definitivo per la realizzazione di quest’ultima.”.

Il diritto ad accedere ai documenti amministrativi non può quindi dare luogo ad una “pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio” e non deve sconfinare nel “mero inammissibile interesse alla curiosità”  o nel “generico controllo sulla gestione del rapporto negoziale” tra soggetti terzi.

 

 


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