Print Friendly, PDF & Email
28.12.2011 - urbanistica

DISCIPLINA URBANISTICA DELLE SERRE BIOCLIMATICHE NEGLI EDIFICI

disciplina urbanistica delle SERRE  BIOCLIMATICHE  NEGLI EDIFICI
(A cura del Geometra Antonio Gnecchi)

La legge regionale n. 39 del 21 dicembre 2004 (BURL 24 dicembre 2004, n. 52, 2° SO), considera “volumi tecnici” le serre bioclimatiche sottraendole ai computi volumetrici (o alla slp), disponendo, nel contempo, la prevalenza di tali disposizioni sui Regolamenti e sulle norme comunali.
Anche se la legge regionale sopra citata non esplicita che le norme di prevalenza sono ”immediatamente prevalenti sulle norme locali”, è comunque implicito che le stesse si applicano in tutti i comuni della Lombardia, a partire dalla data della loro entrata in vigore e non possono essere disattese. Queste vanno applicate secondo le finalità e gli obiettivi che la legge regionale si è proposta, cioè:
a) conseguire il contenimento dei consumi di energia negli edifici attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri e degli impianti termici;
b) ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia
c) migliorare le condizioni di sicurezza, di benessere abitativo e di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia;
d) promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di diagnostica energetica, analisi economica, progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.
Le normative italiane, a livello regionale e nazionale, si stanno orientando sempre più a favore di soluzioni che contribuiscono a ridurre i consumi energetici.
Negli ultimi anni, con l’aumento dei costi dell’energia, si è cominciato a parlare di orientamento degli edifici verso un isolamento termico di pareti, tetti, finestre e verso un utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.Alcune opportunità date dalla legislazione passano però inosservate, nonostante ci sia la possibilità di applicarle anche agli edifici esistenti.
Uno degli esempi più interessanti è quello delle serre bioclimatiche, le quali, quando sono utilizzate in modo corretto, possono ridurre di oltre un terzo i consumi energetici degli edifici.
Tali serre si possono realizzare, ad esempio, in mansarde dove sono presenti terrazze a tasca ricavate nella copertura. Le terrazze orientate a sud sono ottimali per captare l’energia poichè possono essere chiuse e utilizzate come serre bioclimatiche (come indicato nelle ultime normative regionali). Lo stesso principio non può essere applicato per le terrazze orientate a nord, est o ovest (quest’ultimo caso è valido soprattutto per le località montuose). In questi casi infatti le serre non verrebbero colpite dai raggi solari e non svolgerebbero la funzione di accumulo termico come indicato dalla normativa
Il legislatore considera volumi tecnici non computabili nel volume totale dell’immobile le terrazze che vengono chiuse per finalità energetiche. In altre parole, il volume  viene considerato “volume tecnico” ed è escluso dal computo della cubatura dell’edificio. Per tali opere non  è richiesta alcuna autorizzazione edilizia ma esclusivamente una comunicazione di inizio lavori.La norma definisce “volume tecnico” quel volume che ha una funzione impiantistica o energetica con destinazione d’uso non abitativa. Tra i volumi tecnici si possono annoverare i locali caldaia, lo spazio per i serbatoi d’accumulo per i sistemi solari termici, i cavedi per gli impianti idraulici e, in questo caso, anche la serra bioclimatica.
La normativa di riferimento  è stata emanata  in quasi tutte le regioni italiane. In Lombardia è la LR n. 39/04 che deve essere recepita all’interno dei Regolamenti Edilizi o delle NTA del Piano delle Regole del PGT di ciascun comune. E’ bene verificare il recepimento della normativa stessa regione per regione, potrebbero infatti sussistere vincoli storici o architettonici che ne impediscono l’applicazione.
La serra bioclimatica può essere realizzata chiudendo tasche ricavate nel tetto, terrazze aperte sui vari piani, porzioni di logge o anche balconi di un edificio.
Come già detto, il volume tecnico costituito dalla serra bioclimatica non è computabile nel volume totale dell’immobile. Uno dei vantaggi derivanti dalla realizzazione di una serra bioclimatica è costituito dal  valore commerciale dell’immobile che aumenta grazie al parziale adeguamento alla nuova normativa sulla certificazione energetica degli edifici.
Lo spazio ricavato è quindi più facilmente sfruttabile in ogni stagione dell’anno. Inoltre, grazie alla rifrazione delle superfici vetrate, l’ambiente risulta essere molto più luminoso durante la stagione invernale.
Le recenti normative regionali italiane introducono la possibilità di realizzare serre bioclimatiche nelle nostre abitazioni con lo scopo di ridurre il consumo energetico invernale migliorando il comfort interno.
Il vantaggio secondario è la possibilità di fruire di uno spazio, la serra, ibrido tra interno ed esterno: si tratta infatti di un luogo non riscaldato, delimitato da superfici vetrate che hanno la funzione di captare il calore dell’irraggiamento solare in modo tale che questo venga immagazzinato e poi ritrasmesso all’interno dell’abitazione.
Per la loro funzione le serre devono essere progettate con una esposizione corretta: sud, sud est o sud ovest, e la captazione della luce solare non deve essere ostacolata da ombre di altri edifici o alberi.
La normativa inoltre disciplina la dimensione di questi spazi che dovranno essere contenuti all’interno di una percentuale massima rispetto alla superficie dell’appartamento..
Per gli edifici esistenti pertanto si profila la possibilità di chiudere le terrazze esposte a sud con vetrate che saranno considerate “volumi tecnici” in quanto avranno una funzione impiantistica o energetica con destinazione d’uso non abitativo.
Le serre solari, oltre a fornire un notevole vantaggio invernale, permettono infatti di spegnere il riscaldamento in quegli ambienti che beneficiano del loro apporto, possono essere progettate in modo tale da favorire la ventilazione naturale in estate evitando il surriscaldamento degli ambienti.
A questo proposito va ricordato che una serra bioclimatica, per essere considerata tale, deve essere realizzata principalmente con superfici vetrate e avere una copertura che favorisca, ancor più delle pareti vetrate, lo sfruttamento dell’energia solare. A maggior ragione non possono esser realizzate in muratura o pareti opache, non devono essere dotate di impianti di riscaldamento, né possedere le caratteristiche di vani ad uso abitativo.
I comuni, quindi, potranno legittimamente inibire la realizzazione di quei manufatti che non abbiano le caratteristiche intrinseche delle serre bioclimatiche e che non perseguono le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla legge regionale.
A questo proposito, si richiamano alcune considerazioni e specificazioni di una sentenza del TAR Lombardia (sez. di Brescia), che proprio a questo proposito evidenzia che:
1) i responsabili degli uffici tecnici sono tenuti a valutare attentamente le proposte di realizzazione di serre bioclimatiche, assicurandosi che le stesse siano finalizzate agli obiettivi stabiliti dalla legge regionale, esaminando i progetti con particolare attenzione alla posizione delle serre, alla presenza di elementi estranei allo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare, nonché ai contenuti della relazione termotecnica allegata al progetto;
2) i responsabili degli uffici tecnici, dopo una attenta valutazione del progetto ed un approfondito esame istruttorio della pratica, qualora ravvisino una violazione di legge per errata e mancata applicazione della LR 39/04, emanino provvedimenti di diniego che siano opportunamente motivati e tali da inibire gli interventi  proposti come non equiparabili alla formazione  di serre bioclimatiche ai sensi della citata legge regionale;
3) le principali motivazioni del diniego derivano dal non rispetto degli obiettivi della legge regionale, tesi al miglioramento termico degli edifici. Secondo tali obiettivi, le finalità dell’utilizzo di serre bioclimatiche sono : lo sfruttamento dell’energia solare passiva e l’integrazione delle serre con l’organismo edilizio esistente. Queste due finalità devono essere dimostrate all’atto pratico attraverso  necessari calcoli energetici che conducano a configurare questi manufatti come “volumi tecnici”(secondo le indicazioni dall’articolo 4, comma 4, della legge);
4) i “volumi tecnici” sono esclusivamente quelli adibiti alla  sistemazione di impianti (riscaldamento, ascensore, ecc), aventi un rapporto di strumentalità con l’utilizzo della costruzione; tali volumi non possono in nessun modo essere ubicati all’interno della parte abitativa;
5) per essere considerati “volumi tecnici” e, quindi,  esclusi dai computi volumetrici, è necessario che il beneficio risulti necessariamente condizionato alla sussistenza dei presupposti di legge, cosicché non devono presentare caratteristiche per essere adibite all’abitazione (impianti di condizionamento, riscaldamento, o altro), tenuto conto che le prescrizioni poste dall’articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 39 del 2004 deve essere inserito nel quadro delle finalità perseguite dalla legge regionale nel suo complesso.
6) i progetti devono essere accompagnati da una relazione termotecnica che descriva in modo inequivocabile, attraverso i necessari calcoli energetici, la funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento  invernale dell’edificio, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o la funzione di spazio intermedio;
7) le serre hanno la prerogativa di esser costituite da superfici vetrate tali da ottimizzare lo sfruttamento dell’energia solare per qualsiasi funzione. Altra caratteristica che contraddistingue le serre è la copertura che favorisce, ancor più delle pareti vetrate, lo sfruttamento di tale energia;
8) le serre bioclimatiche, in quanto “volumi tecnici”, non rientrano nel conteggio dell’indice fondiario, perché non sono generatrici del c.d. carico urbanistico e la loro utilizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni.

LIMITI RISCONTRABILI NELLA REALIZZAZIONE DI SERRE BIOCLIMATICHE
Normativa comunale
La legge regionale della Lombardia n. 39/04, come già detto, dispone la prevalenza delle norme sui regolamenti e sulle altre norme comunali che trovano recepimento negli stessi strumenti urbanistici già a partire dall’anno successivo alla loro entrata in vigore.
Questi strumenti urbanistici, contengono norme che considerano le serre solari come volume abitabile da computare ai fini edificatori. Tali indicazioni non riguardano perciò i casi con presenza di serre bioclimatiche, che cioè abbiano i requisiti prestazionali e le condizioni stabilite dalla legge regionale. I comuni devono perciò considerare tali spazi come “volumi tecnici” utilizzati in tutte le stagioni e/o orari della giornata, realizzati come  locali tecnici per il risparmio energetico dell’edificio.
Le serre bioclimatiche, nei termini espressi nel presente trattato, migliorano il fabbisogno termico dell’edificio e non sono da equiparare ad opere di chiusura di porticati e balconi le quali sono considerate aumenti di volumetria.
Normativa igienico-sanitaria
I problemi derivanti dalle normative igienico sanitarie, di competenza delle singole ASL, possono nascere dalle verifiche dei livelli di aeroilluminazione dei locali che si affacciano esclusivamente sulla serra.
Le soluzioni per ovviare a questi problemi possono essere:
1. le serre bioclimatiche devono rispondere a requisiti prestazionali alti, tali da poter considerare gli intervento come “benevoli” nel loro complesso;
2. in fase progettuale bisogna fare in modo che non ci siano locali che si affacciano esclusivamente sulla serra.
Normative di tutela architettonica, paesaggistica e ambientale
In presenza di vincoli architettonici, paesaggistici e ambientali (come in una ristrutturazione che deve essere conforme all’ambito tutelato in relazione soprattutto agli elementi tipologici e di impiego di  materiali) le soluzioni sono da ricercare a livello normativo e progettuale.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941