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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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21.12.2012 - tributi

IVA PER CASSA – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1° dicembre 2012, i titolari di attività d’impresa e gli esercenti arti o professioni, con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, possono optare per la nuova “IVA per cassa”, con la conseguente possibilità di versare l’IVA solo al momento dell’effettivo incasso dei corrispettivi contrattuali.

La piena operatività del nuovo meccanismo resta comunque subordinata all’esito definitivo della consultazione del Comitato IVA dell’UE, ai sensi dall’art.167-bis, par.2, della Direttiva 2006/112/CE, che ne impone l’attivazione per applicare il regime di “IVA per cassa” alle imprese con fatturato compreso tra 500 mila e 2 milioni di euro.
Qualora in sede comunitaria dovesse emergere un parere negativo, i soggetti che, nel frattempo, hanno scelto di adottare il nuovo meccanismo dovranno procedere al versamento dell’IVA con le modalità ordinarie, senza però scontare né interessi, né sanzioni.
Questo uno dei temi affrontati dall’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n.44/E del 26 novembre 2012, che ha fornito i primi chiarimenti su decorrenza e ambito operativo del nuovo meccanismo, introdotto dall’art.32-bis del D.L.83/2012, convertito con modificazioni, nella Legge 134/2012.
Tale pronuncia si aggiunge alle disposizioni attuative che sono state stabilite, in primis, dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2012, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e successivamente dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.165764/2012 del 21 novembre 2012, che ha individuato le modalità d’esercizio, l’efficacia e la durata dell’opzione per la nuova disciplina.
Il nuovo regime sostituisce il precedente meccanismo dell’“IVA per cassa”, contenuto nell’art.7 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge 2/2009, che rimane quindi in vigore sino al prossimo 30 novembre 2012.
Rispetto a quest’ultimo, la nuova disciplina:
– aumenta il limite del volume d’affari che consente di optare per tale regime, elevandolo, da 200.000 euro, a 2 milioni di euro, rendendo così applicabile il meccanismo ad una maggior platea di imprese e professionisti;
– riguarda il complesso delle operazioni poste in essere dal soggetto passivo che se ne avvale, con riflessi anche sulla detrazione dell’IVA assolta per le operazioni passive (acquisti di beni e servizi) effettuate dal medesimo soggetto;
– riconosce al cessionario/committente, che non opta per il medesimo regime, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle operazioni passive, sin dal momento dell’effettuazione delle operazioni stesse, a prescindere dall’effettivo pagamento del corrispettivo ai propri fornitori.
In virtù dell’imminente possibilità d’applicazione della nuova “IVA per cassa”, l’ANCE ha messo a punto le «Prime “linee guida” alla luce delle disposizioni attuative», per riepilogare l’operatività del nuovo meccanismo e gli adempimenti “contabili” facenti capo ai soggetti interessati, tenuto conto anche dei primi chiarimenti emanati in materia dall’Agenzia delle Entrate.
La guida è disponibile sul sito internet del Collegio, all’indirizzo: www.ancebrescia.it.

 

Allegato: Iva per cassa – linee guida

 

 


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