Print Friendly, PDF & Email
01.02.2013 - qualificazione

IMPORTANTI NOVITA’ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI NEL RESTAURO

importanti NOVITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI NEL RESTAURO

1. Conseguimento qualifiche professionali nel restauro
E’ in attesa di pubblicazione la legge che interviene sulle modalità e sulle condizioni, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. n. 42/2004, per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.
La Commissione Cultura della Camera dei Deputati, in sede legislativa, ha, infatti, approvato definitivamente il DDL 5613/C, portando a temine, dopo un lungo iter, la modifica della disciplina transitoria prevista all’articolo 182 del Codice dei beni culturali, in merito al conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.
Come emerso durante i lavori preparatori, l’intervento si è reso necessario perché numerose imprese del settore sono state di fatto escluse – in base alla disciplina transitoria vigente – dalla possibilità di ottenere la qualificazione necessaria per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici per l’esecuzione di lavori di restauro.
Molte delle imprese operanti nella categoria OS2, per la quale è necessario un direttore tecnico qualificato come restauratore di beni culturali, rischiavano, pertanto, di perdere l’attestato e uscire dal mercato.
L’obiettivo della nuova disciplina transitoria è però più ampio perché si propone di rimuovere tutte le criticità riscontrate negli adempimenti previsti dalla disciplina di settore, provvedendo ad un ampliamento dei requisiti richiesti per il conseguimento delle qualifiche professionali.
La previgente disciplina, infatti, non solo fissava ad una data molto lontana nel tempo i termini per il riconoscimento ope legis, tramite l’esperienza lavorativa, del titolo di restauratore (almeno 8 anni di attività di restauro alla data di entrata in vigore del D.M. n. 420 del 2001), ma proponeva una nuova questione relativa a coloro che avessero superato un esame di accesso presso le pubbliche amministrazioni. Tali soggetti pur avendo un profilo corrispondente a quello del restauratore, con conseguente inquadramento nei ruoli, non potevano essere riconosciuti come tali, salvo alcuni casi.
Si ricorda, in proposito, che il d.P.R. n. 207/2010, regolamento sui contratti pubblici, prevede:
• all’art 250, comma 3, che nel corso dell’esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l’ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente a che gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici siano eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia, e altresì vigilano sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente;
• all’art. 251, comma 3, per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B prevede che l’organo di collaudo comprenda anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

2. Inquadramento normativo
Le figure di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali sono disciplinate dall’articolo 29 del Codice dei beni culturali e, per la disciplina transitoria, dall’art. 182 del medesimo Codice. In base quest’ultimo articolo, la qualifica di restauratore è acquisita direttamente, ope legis, nel caso in cui l’interessato risulti in possesso di determinati requisiti, ovvero può essere acquisita attraverso il superamento di una prova di idoneità cui è possibile accedere in presenza di determinati requisiti (cfr. anche DM 86/2009 e 87/2009).
Con il DM 53/2009 sono state a suo tempo stabilite le modalità per lo svolgimento della richiamata prova di idoneità (teorica e pratica). Il relativo bando di selezione pubblica è stato pubblicato il 29 settembre 2009, ma non è andato a compimento in considerazione delle problematiche applicative ed interpretative emerse per l’attestazione dei requisiti dei concorrenti da parte delle amministrazioni pubbliche competenti (v. analisi di impatto della regolamentazione – AIR – allegata all’A.S. 2997) che hanno portato a ripetute proroghe dei termini fissati dalla predetta normativa (relativamente a presentazione delle domande, trasmissione delle attestazioni in ordine all’attività di restauro svolta, maturazione del periodo di pratica professionale necessario per l’acquisizione delle qualifiche).
In ultimo, nel novembre 2010 il Ministero per i beni culturali, prendendo atto delle difficoltà riscontrate, ha disposto la sospensione della procedura, verosimilmente in attesa della conclusione dell’iter parlamentare necessario alla revisione dell’articolo 182 del Codice, precludendo l’acquisizione del titolo a tutti coloro che avessero maturato l’esperienza dopo il 2001 (o, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dopo il 2007).

3. Riconoscimento dell’esperienza
Il nuovo articolo 182 del Codice definisce la disciplina transitoria relativa all’acquisizione della qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 9-bis, per chi abbia maturato una adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
La competenza è valutata sulla base di un punteggio minimo, stabilito in ragione di “crediti” quantificati in base ai titoli e all’esperienza maturata dal soggetto.
Come visto, fra tutte le criticità connesse alla previgente disciplina, per le imprese e dipendenti delle pubbliche amministrazioni si era rivelata determinante la scarsa considerazione dei professionisti privi di uno specifico titolo, ma con comprovate competenze che operavano nel campo della salvaguardia e del recupero del patrimonio culturale.
Nella nuova disposizione è, invece, cancellato il termine del 2001 e riconosciuta l’attività di restauro effettivamente svolta dall’interessato:
• direttamente e in proprio;
• direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
• nell’ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di selezione pubblica;
Al riguardo, si ricorda che nel testo definitivo, così come modificato dal Senato, si prevede che il punteggio, utile ai fini del conseguimento della qualifica, “spetta per l’attività presa in carico alla data di entrata in vigore della legge e conclusasi entro il 31 dicembre 2014”.
La disposizione, per quanto di non chiarissima lettura, deve essere letta nel senso che, ai fini del computo del punteggio minimo previsto per il riconoscimento del titolo, è riconosciuta l’attività di restauro in corso e quella conclusa precedentemente alla data di entrata in vigore della legge in corso di pubblicazione; ciò consentirà a coloro che hanno già concluso detti lavori alla data di conclusione del periodo transitorio e che dispongano di titoli di studio cui sono attribuiti punteggi minimali, di raggiungere un numero sufficiente di crediti formativi per vedere riconosciuta la qualifica di restauratore.
La possibilità di considerare anche i lavori ad oggi conclusi permetterà l’accesso alla qualifica di restauratore (e la conseguente conservazione dell’attestazione SOA) a numerosi soggetti, spesso coincidenti con il titolare dell’impresa, che svolgono da molti anni un’attività regolarmente certificata dalle Soprintendenze, e che causa la congiuntura economica negativa non hanno commesse in corso di esecuzione.
Nel testo è altresì sancito, come auspicato dall’ANCE, un ruolo attivo delle organizzazioni imprenditoriali di categoria che, nel rispetto di quanto previsto dalla modifica normativa, dovranno essere sentite dal Ministero dei Beni Culturali per la definizione delle linee guida per l’espletamento della procedura di selezione pubblica le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941