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21.12.2012 - tecnica

IN CASO DI GRAVI DIFETTI DI COSTRUZIONE IL CONDOMINIO PUO’ ESSERE CONDANNATO AD ELIMINARE LE CARATTERISTICHE LESIVE

IN CASO DI GRAVI DIFETTI DI COSTRUZIONE IL CONDOMINIO PUÒ ESSERE CONDANNATO AD ELIMINARE LE CARATTERISTICHE LESIVE
(sentenza n. 17268 del 10/10/2012)

La Cassazione civile, con sentenza n. 17268 del 10 ottobre 2012 che si allega, stabilisce che qualora il fenomeno dannoso sui beni di proprietà esclusiva sia originato da difettosa realizzazione delle parti comuni dell’edificio e, quindi, l’immobile presenti gravi difetti di costruzione, il giudice può condannare il condominio ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria.

La responsabilità del condominio, indipendentemente da colpa nella determinazione dei danni provocati dai difetti, sussiste per il solo fatto di essere proprietario e, quindi, custode delle parti comuni.

Secondo la Corte «…si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non di un’ipotesi di responsabilità a titolo derivativo. Il Condominio, pur successore a titolo particolare del costruttore venditore, non subentra nella sua personale responsabilità, legata alla sua specifica attività e fondata sull’art. 1669 Cod. civ., bensì di autonoma fonte di responsabilità ex art. 2051 Cod. civ….».

Nel caso specifico, i coniugi M. G. e C.M. evocavano, dinanzi al Tribunale di Milano, il Condominio, deducendo copiose infiltrazioni d’acqua nella loro cantina, per cui ne chiedevano la condanna all’esecuzione delle opere necessarie all’eliminazione degli inconvenienti lamentati, oltre al ristoro dei danni subiti.

La corte sottolinea che, in tema di infiltrazioni in condominio e quindi di responsabilità per cose in custodia, il singolo condomino ha diritto ad ottenere l’intervento del condominio, legittimato passivo, a titolo di responsabilità oggettiva.

Pertanto, deve ritenersi legittima la sentenza con cui, dedotto il fatto che la parte pone a fondamento del proprio diritto ed accertati i fatti ed il nesso di causalità mediante c.t.u. disposta in sede di appello, viene condannato il condominio che non abbia fornito la prova liberatoria ad hoc ed abbia sostenuto, senza specificarne l’incidenza sui propri diritti e sul processo, il mero vizio procedimentale.

 


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