Print Friendly, PDF & Email
22.06.2007 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – SENTENZA CORTE CASSAZIONE

SICUREZZA SUL LAVORO – RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – SENTENZA CORTE CASSAZIONE

Il datore di lavoro non è responsabile di eventuali danni se mette a disposizione dei dipendenti gli indumenti necessari per evitare gli  infortuni sul lavoro.
Il dovere di prevenzione, infatti, comporta che venga fatto, da parte del datore di lavoro, tutto il possibile per evitare quegli incidenti sul lavoro concretamente individuabili, come, ad esempio, il fornire ai lavoratori gli abiti e le calzature adatte al tipo di attività lavorativa da svolgere.
Una volta accertato che gli indumenti più idonei allo svolgimento di tale attività erano stati consegnati all’atto della assunzione, il datore di lavoro dimostra di non avere violato gli obblighi di comportamento impostigli dalla legislazione vigente.
Alla luce di quanto sopra, la Sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 8710/07, ha respinto il ricorso di un dipendente del Comune di Milano, con mansioni di manutentore che, mentre puliva le scale esterne antincendio, era scivolato sul ghiaccio ivi formatosi, fratturandosi il femore.
Il lavoratore ricorrente aveva ritenuto responsabile il predetto Comune di quanto gli era accaduto. A parere dello stesso, al momento dell’infortunio non indossava scarpe adatte, non essendo quelle in dotazione di tipo antighiaccio e inoltre non era stato adeguatamente istruito e controllato sull’uso delle medesime.
Avanti ai giudici della Suprema Corte il dipendente ha sollevato anche un ulteriore motivo di ricorso, e cioè la violazione dell’art. 2087 c.c. sulla tutela delle condizioni di lavoro che, come noto, obbliga l’imprenditore ad assumere tutte le misure necessarie a salvaguardare l’integrità fisica dei dipendenti nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Le prove testimoniali raccolte in sede di giudizio hanno però dimostrato che ai manutentori, al momento della assunzione, anche con un contratto a termine, venivano consegnati gli indumenti di lavoro e gli scarponcini antinfortunistici, con una particolare lamina antiforo, puntale di ferro e suole di gomma  a carrarmato.
Inoltre, durante la giornata lavorativa gli stessi usufruivano di una ampia discrezionalità sia di movimento che di mansioni, il che si ripercuoteva anche nella scelta delle misure di sicurezza da adottare contro il rischio di eventuali infortuni sul lavoro.
Tutte le predette circostanze, ad ulteriore avviso della Corte di Cassazione, portano ad escludere che il datore di lavoro avesse anche un obbligo di verificare, di volta in volta, l’uso delle necessarie precauzioni poste in essere dai dipendenti dello stesso o se, come nel caso di specie, il lavoratore indossasse o meno le scarpe in dotazione o altre di proprietà del medesimo, meno adatte a prevenire uno scivolamento.
Inoltre, la Corte richiama un principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e valido anche in questo caso, e cioè che del dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro, ai sensi del citato art. 2087, non può derivare la prescrizione di un obbligo assoluto a rispettare ogni forma di cautela al fine di evitare qualsiasi danno.
Diversamente, l’imprenditore sarebbe ritenuto responsabile.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941