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22.11.2013 - lavoro

INAIL – DENUNCE DI ISCRIZIONE CON RIATTIVAZIONE DEL “CODICE DITTA” – NOTA DEL 14 OTTOBRE 2013

L’Inail con nota del 14 ottobre 2013, che si pubblica in calce alla presente, segnala che, al fine di mantenere l’unicità della situazione contributiva e contabile, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro identificato da un determinato codice fiscale cessi l’attività e successivamente inizi di nuovo a svolgere un’attività soggetta all’obbligo assicurativo, l’Istituto mantiene fermo il “codice ditta” già in precedenza assegnato, procedendo alla “riattivazione” del medesimo, con apertura di una nuova posizione assicurativa territoriale (P.A.T.) per ogni sede di lavoro indicata nella denuncia di esercizio.

La nota di cui trattasi rammenta che, a norma dell’art. 10, comma 1, delle “Modalità tariffarie” approvate con Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000, il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall’art. 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richieste con il modulo di denuncia predisposto dall’INAIL.

Il comma 3 dello stesso art. 10 dispone inoltre che l’INAIL, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di lavoro il “codice ditta”, nonché, per ogni singola sede di lavoro, il numero della posizione assicurativa territoriale.

Al riguardo, l’INAIL fa presente che, a seguito delle modifiche apportate al servizio di iscrizione on-line, a decorrere dal 30 settembre 2013, in caso di codice fiscale già registrato nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi dell’Istituto) e titolare di un “codice ditta” cessato, il sistema verifica se l’utente sta inoltrando una denuncia di variazione o di iscrizione e, nel primo caso, avverte che deve essere presentata una denuncia di iscrizione.

L’invio di detta denuncia comporta la riattivazione del “codice ditta” preesistente, il cui numero è indicato nella ricevuta generata dal sistema.

La nota in discorso evidenzia altresì che:

– le denunce di iscrizione sono soggette al termine stabilito dall’art. 12, comma 12, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e, quindi, devono essere presentate:

 –   contestualmente all’inizio dei lavori;
–   ovvero entro i cinque giorni successivi, qualora per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio, non sia possibile la denuncia contestuale;

–  le imprese di nuova costituzione che iniziano l’attività sono tenute a trasmettere la denuncia di iscrizione tramite il servizio telematicoComUnica (Comunicazione Unica al Registro delle imprese), che effettua gli stessi controlli ai fini della riattivazione del “codice ditta” preesistente;

– per gli utenti non soggetti alla citata Comunicazione unica, che possono pertanto effettuare l’iscrizione mediante il sito www.inail.it, la messaggistica è stata così modificata:

–   laddove l’utente si avvalga del servizio “Denuncia di variazione” ed il soggetto individuato dal codice fiscale risulti già registrato nell’archivio informatico GRA e titolare di un “codice ditta” cessato, il sistema visualizza il messaggio: “Non si possono variare le posizioni cessate; occorre riattivare la posizione con una denuncia di iscrizione”;

–   nell’ipotesi in cui, invece, l’utente utilizzi correttamente il servizio “Denuncia di iscrizione”, la procedura verifica se il codice fiscale è associato ad un “codice ditta” attivo nell’archivio informatico GRA e, in caso negativo, consente di continuare con l’inserimento dei dati, visualizzando il messaggio: “Il Codice Fiscale XXXX non è associato a ditte INAIL attive. È possibile procedere con l’iscrizione.”

Inail

Roma, 14 ottobre 2013

Oggetto: Servizi telematici. Iscrizioni con “riattivazione” del codice ditta.

Come noto l’art. 10 delle Modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi1 , stabilisce ai commi 1 e 3 che “Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall’articolo 12, comma 1, del Testo Unico, l’apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall’INAIL” e che “L’INAIL, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di lavoro il Codice Ditta, … nonché, per ogni singola sede di lavoro, il numero della posizione assicurativa territoriale”.

Al fine di mantenere l’unicità della situazione contributiva e contabile, nel caso in cui un soggetto identificato da un determinato codice fiscale cessi l’attività e successivamente inizi nuovamente un’attività soggetta all’obbligo assicurativo, l’Istituto mantiene fermo il codice ditta già assegnato in precedenza, procedendo alla “riattivazione” dello stesso, con istituzione di una nuova posizione assicurativa territoriale per ogni singola sede di lavoro indicata nella denuncia di esercizio.

Nell’ambito del programma di miglioramento dei servizi telematici, dal 30 settembre 2013 é stato modificato il servizio di iscrizione online, per cui dalla suddetta data in caso di codice fiscale già registrato in GRA Web e titolare di un codice ditta cessato, il sistema verifica se l’utente sta presentando una denuncia di variazione o di iscrizione e nel primo caso avverte correttamente che deve essere presentata una denuncia di iscrizione. L’inoltro della denuncia comporta la “riattivazione” del codice ditta preesistente, il cui numero è indicato nella ricevuta generata dal sistema.

Si ricorda che le denunce di iscrizione sono soggette al termine stabilito dall’art. 12, commi 1 2, del DPR 1124/19652.

Si ricorda, inoltre, che le imprese di nuova costituzione che iniziano l’attività hanno l’obbligo di effettuare la denuncia di iscrizione tramite Comunicazione unica al Registro delle imprese, che effettua gli stessi controlli ai fini della riattivazione del codice ditta preesistente.

Per gli utenti non soggetti alla Comunicazione unica al Registro imprese, che possono quindi effettuare l’iscrizione da www.inail.it, è stata modificata la messaggistica, come segue.

Nel caso in cui l’utente utilizzi il servizio Denuncia di variazione e il soggetto individuato dal codice fiscale risulti già registrato in GRA Web e titolare di un codice ditta cessato, il sistema visualizza il seguente messaggio:

“Non si possono variare le posizioni cessate; occorre riattivare la posizione con una denuncia di iscrizione”.

Invece, se l’utente utilizza correttamente il servizio Denuncia di iscrizione, la procedura verifica se il codice fiscale è associato ad un codice ditta attivo in GRA Web e, in caso negativo, consente di continuare con l’inserimento dei dati, visualizzando il seguente messaggio:

“Il Codice Fiscale XXXX non è associato a ditte INAIL attive. È possibile procedere con l’iscrizione.”

Note:

1 DM 12 dicembre 2000 “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro l’infortunio sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”.
2 “1. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all’Istituto assicuratore, contestualmente all’inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l’ assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all’Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione. 2. Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all’ inizio dei lavori.”.


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