CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONTRACTORS' ALL RISKS (C.A.R.)

 

Si conviene quanto segue:

-          si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul frontespizio di polizza;

-          l'assicurazione è prestata per le singole Unità Tecniche, per le somme e/o massimali indicati sul frontespizio di polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente ivi previsti o nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione;

-          l'assicurazione è operante esclusivamente per le Unità Tecniche per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;

-          le definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

 

DEFINIZIONI

 

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

 

-          Assicurato: la Stazione Appaltante;

-          Assicurazione: il contratto di assicurazione;

-          Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (come, a titolo di esempio: atti di guerra anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto autoveicoli, aeromobili e natanti);

-          Certificato di collaudo provvisorio: il documento attestante l'avvenuto collaudo da effettuarsi nei modi e nei termini previsti dalla legge;

-          Committente: le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a) e b) della legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;

-          Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

-          Esecutore dei lavori: i soggetti di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, al quale i lavori sono stati dati in affidamento;

-          Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro simile;

-          Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che viene detratta dall'indennizzo. La franchigia rimane a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo della predetta franchigia;

-          Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

-          Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area, indicata in polizza, nella quale l'Esecutore realizza le opere assicurate, circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso o comunque individuata in sito come interessata all'esecuzione delle opere assicurate, nonché le aree adiacenti nelle quali l'Esecutore ponga in essere attività o adempimenti strumentali necessari all'esecuzione delle opere assicurate.

-          Manutenzione: periodo indicato in contratto di appalto ai sensi dell'art.103, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;

-          Opere: le opere da costruire o costituite oggetto dell'appalto,

-          Opere od impianti preesistenti: le opere, gli impianti e le cose che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati, anche se di proprietà di terzi; nonché quante altre eventualmente indicate in polizza;

-          Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

-          Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

-          Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

-          Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

-          Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che viene detratta dall’indennizzo/risarcimento. Lo scoperto rimane a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo del predetto scoperto;

-          Società: AXA ASSICURAZIONI S.p.A..

 

 

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

 

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

 

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, nei limiti dei costi e dei relativi importi già sostenuti per l'esecuzione delle opere, fermo il diritto della Società a rivalersi nei confronti del Contraente per l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti.

 

Art. 2 - DEFINIZIONE DI SINISTRO

 

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima. In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

 

Art. 3 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

 

La Società non è obbligata ad indennizzare:

a)     i costi di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali esecutive oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;

b)    i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;

c)     i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;

d)    le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;

e)     le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;

f)     gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;

g)    i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo, salvo sia regolarmente documentato che l'Assicurato abbia provveduto alla realizzazione delle indagini e delle relative operazioni di bonifica; in tal caso la garanzia viene prestata fino alla concorrenza di euro 100.000 (centomila) per sinistro e per periodo assicurativo;

h)     le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;

i)      i danni causati da dolo dell'Assicurato.

l)      i danni di cui deve rispondere l'Appaltatore a norma degli Artt. 1667, 1668, 1669 C.C.;

m)   i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;

n)     i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;

o)    i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere;

p)    i danni da azioni di Terzi;

q)    i danni da forza maggiore.

 

Art. 4 - SOMMA ASSICURATA - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA – REGOLAZIONE DEL PREMIO

 

La somma assicurata all'Unità Tecnica 1) di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

-        lavori a corpo

-        lavori a misura

-        oneri per la sicurezza

-        lavori in economia

-        ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

a)     in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;

b)    in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

a)     in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;

b)    in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori, Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.

 

Art. 5 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE

 

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

 

SEZIONE Il - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

 

Art. 6 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

 

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Committente dalla violazione colposa delle disposizioni di cui al D. Lgs. 494/96 e successive modificazioni o integrazioni.

 La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato alle disposizioni normative in vigore disciplinanti la materia, compreso il disposto di cui al D. Lgs. 494/96 ove applicabile.

 

Art.7 - CONDIZIONI DELL'ASSICURAZIONE

 

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

a)     che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile. Nei casi tale interdizione non sia prevista o non sia possibile, che siano in opera tutte le necessarie misure, cautele e segnalazioni ai sensi della normativa vigente;

b)    che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza,

c)     che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della polizza.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

 

 

Art. 8 - DEFINIZIONE DI SINISTRO

 

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia convenuta per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

 

 

Art. 9 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

 

Non sono considerati terzi:

a)     il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b)    quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);

c)     le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

d)    i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;

e)     i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;

f)     i danni causati da natanti o aeromobili;

g)    i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;

h)     danni derivati da polvere;

i)      i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

l)      le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresi quali responsabilità extracontrattuali;

m)   i danni da furto;

n)     i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;

o)    i danni a cose dovuti a vibrazioni;

p)    i danni da azioni di Terzi;

q)    i danni da forza maggiore;

r)      i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

 

Art. 10 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI

 

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

 

 

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

 

Art. 11 - DELIMITAZIONE CAUSALE DEI RISCHI

 

La Società non è obbligata per i danni:

a)     causati da atti di guerra, anche civile, o verificatisi in occasione di rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, nonché atti vandalici o dolosi che abbiano causato incendio, esplosione, scoppio;

b)    causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

 

Art. 12 - DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI RISCHI

 

La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione nè per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

 

Art. 13 - PERIODO DI COPERTURA

 

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e in ogni caso non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate nel cantiere.

L'assicurazione cessa al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

1)     All'emissione da parte del Committente del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio;

2)     Trascorsi 12 (dodici) mesi a partire dalla data, prevista in polizza, per la conclusione dei lavori.

Qualora vengano emessi i certificati di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate; l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

 

Qualora si rendessero necessarie una o più proroghe del periodo di costruzione, originariamente indicato in Polizza o in documenti successivi, l'Assicurato o il Contraente dovranno farne preventiva richiesta alla Società, la quale provvederà ad emettere apposito atto di variazione al contratto in corso; pertanto si conviene che le garanzie di polizza si intendono automaticamente operanti anche per la eventuale proroga di cui sopra fermo il diritto della Società all'incasso del premio addizionale ad essa dovuto nei confronti del Contraente.

In caso di proroga il premio addizionale dovuto dal Contraente alla Società sarà calcolato in prorata di quello base. L'applicazione delle condizioni sopra indicate è subordinata al fatto che:

Ø  Il rapporto tra sinistri pagati e denunciati ed i premi imponibili incassati sia uguale o inferiore al 60% (sessantapercento);

Ø  La durata della proroga richiesta non sia superiore a 6 (sei) mesi.

In caso contrario il premio addizionale verrà valutato in funzione del rischio specifico ancora in corso nonchè sulle problematiche relative ai sinistri eventualmente avvenuti.

 

Art. 14 - ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE

 

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio, se al momento del sinistro la somma assicurata all'Unità Tecnica 1) - SEZIONE I - Danni alle cose - copre solo parte della somma che doveva essere assicurata, la Società indennizza i danni, inclusi quelli relativi alla SEZIONE II, unicamente in proporzione alla parte suddetta. La presente regola proporzionale si intende operante anche per l'Unità Tecnica 4) - Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.

 

Art. 15 - VARIAZIONE DI RISCHIO

 

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario ed esecutivo o dei materiali o dei sistemi di costruzione, per un valore superiore ad un quinto del valore dell'appalto, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

 

Art. 16 - CESSAZIONE, INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE

 

In caso di cessazione della costruzione il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione, salvo quanto disposto dall'articolo 13) Periodo di copertura, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti. In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni, l'Assicurato o il Contraente dovranno farne segnalazione alla Società, la quale provvederà ad emettere apposito atto di variazione al contratto in corso; pertanto si conviene che le garanzie di polizza si intendono automaticamente operanti anche durante il periodo di interruzione o sospensione di cui sopra, fermo il diritto della Società all'incasso del premio addizionale ad essa dovuto nei confronti del Contraente. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque dei luogo di deposito delle stesse e che l'interruzione o sospensione della costruzione non sia superiore a 6 (sei) mesi. In caso di interruzione o sospensione della costruzione il premio addizionale dovuto dal Contraente alla Società sarà calcolato in prorata di quello base. L'applicazione delle condizioni sopra indicate è subordinata al fatto che:

Ø  Il rapporto tra sinistri pagati e denunciati ed i premi imponibili incassati sia uguale o inferiore al 60% (sessantapercento);

Ø  La durata della interruzione o sospensione della costruzione richiesta non sia superiore a 6 (sei) mesi.

In caso contrario il premio addizionale verrà valutato in funzione del rischio specifico ancora in corso nonchè sulle problematiche relative ai sinistri eventualmente avvenuti.

 

Art. 17 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

 

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

 

Art. 18 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

 

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

 

Art. 19 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

 

Il Contraente o l'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

a)     fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;

b)    darne immediata notizia a mezzo telegramma o fax alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno;

c)     inviare al più presto, mediante lettera raccomandata, un rapporto scritto, dettagliando i beni colpiti da sinistro e fornendo dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a);

d)    in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dev'essere trasmessa alla Società;

e)     conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;

f)     fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C..

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma b) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'Art. 5 - Interventi provvisori e modifiche, può prendere tutte le misure necessarie.

 

Art. 20 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

 

Se il Contraente o l’Assicurato, per giustificare l’ammontare del danno, dichiarano distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, e tali situazioni risultino definitivamente accertate, l’Assicurato perde il diritto all’indennizzo.

 

Art. 21 – ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate alla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la società.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico interamente alla parte soccombente.

 

Art. 22 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO

 

Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell’accordo diretto tra le parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

 

Art. 23 – DIMINUIZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

 

L’importo assicurato per ciascuna Unità Tecnica rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Unità Tecniche di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell’assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio. Il contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla società in caso di sinistro.

 

Art. 24 DANNI – FACOLTA’ DI RECESSO

 

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo la società, o anche il contraente qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 1469 bis C.C., possono recedere dall’assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla società, quest’ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

 

Art. 25 – ONERE DELLA PROVA

 

In tutti i casi in cui la società rileva la non indennizzabilità o l’irrisarcibiltà di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell’assicurato che intenda far valere un diritto all’indennizzo o al risarcimento.

 

Art. 26 – LIMITAZIONE DEL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

 

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

 

Art. 27 - TITOLARITA' DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA

 

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quelli che per loro natura non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col  consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

 

Art. 28 - ONERI FISCALI

 

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

 

Art. 29 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

 

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro, lettera b), debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

 

Art. 30 - FORO COMPETENTE

 

Foro competente e quello regolato nelle norme di legge.

 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI

(Operanti in quanto espressamente richiamate nel frontespizio di polizza)

 

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

 

 

C.P. 1 - OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI

 

Esclusivamente se richiamata la partita nel relativo certificato di applicazione, sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato all'Unità Tecnica 2) e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.

Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alle Unità Tecniche 1) e 4), o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

 

C.P. 2 - COSTI DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO

 

Esclusivamente se richiamata la partita nel relativo certificato di applicazione, sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato all'Unità Tecnica 3) e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 C.C.), i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino idoneo posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle Unità Tecniche 1) e 2) e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

 

C.P. 3 - MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino alla concorrenza del 20% del danno indennizzabile, con il massimo di euro 25.000 (venticinquemila)

 

C. P. 4 - MANUTENZIONE ESTESA

 

Qualora ed esclusivamente se sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Regolamento - un periodo di garanzia di manutenzione, regolarmente indicato nel certificato di applicazione, nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui all'Unità Tecnica 1), nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

 

 

SEZIONE Il - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

 

C.P. 5 - RIMOZIONE, FRANAMENTO O CEDIMENTO DI TERRENO

 

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

Per i fabbricati di terzi l'obbligo vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale o di gravi lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500 per ogni sinistro e massimo indennizzo di euro 250.000 per l'intero periodo assicurativo.

 

 

C.P. 6 - CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE

 

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500 per ogni sinistro e massimo indennizzo di euro 250.000 per l'intero periodo assicurativo.

 

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

(Sempre Operanti)

 

C.P.A. 1 - MISURE ANTINCENDIO

 

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.

 

C.P.A. 2 - CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITÀ DI CORSI D'ACQUA

 

Relativamente ai danni da inondazione, alluvione e allagamento la garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:

1)     prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;

2)     trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.

 

C.P.A. 3 - DANNI A RACCOLTI, BOSCHI O COLTURE

 

Non sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.

 

C.P.A. 4  - FALDE FREATICHE

 

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

 

C.P.A. 5 - SCAVO APERTO

 

Nell'ambito dell'Unità Tecnica 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.

Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 200 metri.

 

C.P.A. 6 - LAVORI SU OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI

 

I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati all'Unità Tecnica 2) della polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

 

C.P.A. 7 - STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRA

 

Qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:

1)     di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;

2)     di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;

3)     di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.

Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sotto dimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.

 

C.P.A. 8 - LAVORI STRADALI

 

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti a terrapieni, sterri, riporti e scavi fino ad una lunghezza massima di 100 metri per sinistro e per la durata massima di tre mesi che possono verificarsi nel periodo di validità della polizza.

 

C.P.A. 9 - COSTRUZIONE DI CONDUTTURE O TUBATURE INTERRATE

 

La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

a)     il materiale scavato dovrà essere depositato almeno ad 1 metro dallo scavo aperto;

b)    la lunghezza degli scavi, totalmente o parzialmente aperti, in ogni caso non dovrà superare per:

- la totalità dei lavori previsti: 1.000 metri;

- ciascun cantiere: 200 metri;

c)     le tubazioni dovranno essere protette contro il sollevamento o il galleggiamento con un adeguato ricoprimento laddove è possibile;

d)    le estremità delle tubazioni dovranno essere provvisoriamente chiuse e sigillate alla fine di ogni giornata lavorativa; in caso di immediato pericolo di inondazioni le spese di sgombero (svuotamento) e pulizia delle sezioni di tubo eventualmente invase dal fango o dai detriti non saranno rimborsate.

 

C.P.A. 10 - PALI E DIAFRAMMI

 

La Società non indennizza l'Assicurato per:

-        perdita o danni a pali, diaframmi od incastellature dovute ad errori di posizionamento, infissione e/o estrazione;

-        costi sostenuti in caso di lavorazioni su palificazioni o diaframmi poi abbandonati per qualunque causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno.

 

C.P.A. 11 - ABBANDONO DI FORI

 

Sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni diretti o indiretti derivati da o anche solo indirettamente connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati.

 

C.P.A. 12 - TRAFFICO APERTO (ANCHE PEDONALE)

 

Agli effetti della operatività delle garanzie prestate con la sezione Il - R.C.T. della presente polizza, si conviene tra le parti che in caso di apertura al traffico - totale o parziale - del tratto stradale e di superficie interessato dai lavori oggetto della copertura assicurativa, questa prosegue nella sua piena validità, a condizione che ogni eventuale soluzione di continuità determinatasi nella sicurezza del traffico stradale o pedonale, venga opportunamente segnalata o protetta secondo il migliore standard, comunque conforme alla normativa specifica stabilita dall'autorità competente.

 

C.P.A. 13 - BENI ARTISTICI

 

Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro effettuato secondo la moderna ed attuale tecnologia.

I danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati.

 

DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE

 

1) Oggetto della Convenzione

La presente Polizza Convenzione costituisce reciproco impegno tra la Spett.le . . . . . . . . . .   e la sottoscritta Compagnia (in appresso denominata "Società"), rispettivamente a chiedere e a prestare la copertura assicurativa per tutte le opere inquadrabili nella disciplina del successivo art.2), che la Contraente assumerà a nuovo nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana - Città del Vaticano e San Marino, nel corso della durata del presente impegno per la cui realizzazione la Contraente sia responsabile in qualità di:

• unica impresa costruttrice;

• mandataria o capocommessa di Associazioni e Raggruppamenti Temporanei di impresa.

 

2) Opere incluse in garanzia

 

A.)        1) Opere di ingegneria civile edile eseguite a nuovo da adibire ad abitazioni, uffici, scuole, ospedali, alberghi, opifici e quant'altro assimilabile, compresi gli impianti di pertinenza ed opere accessorie e complementari purchè compresi nel contratto di appalto o comunque inerenti ad opera appaltata e definiti contrattualmente, ed aventi le seguenti caratteristiche:

a) altezza massima fuori terra fino alla sommità del tetto non superiore a mt.25;

b) profondità massima per scavi di sbancamento non superiore a mt.5 la cui realizzazione non preveda     l'impiego di diaframmi a sostegno dello scavo stesso;

c) esecuzione non in acqua ne in riva al mare, a laghi o corsi d'acqua.

 

2) Lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente -   demolizione e sterri

 

3) Lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.

 

4) Carpenteria metallica in edifici civili ed industriali.

 

A maggiore precisazione di quanto sopraindicato ed unicamente a scopo indicativo, vengono di seguito elencate le categorie di cui al D.P.R. 34/2000, che possono rientrare nella presente lettera 'A':

OG1 – OG11 – OG12 – OG13 – OS1 - OS3 - OS4 - OS5 - OS6 - OS7 - OS8 - OS11 - OS13 - OS18 - OS21 - OS23 - OS24 - OS28 - OS3O - OS32 - OS33 - OS34

 

B.)        Ristrutturazione e/o sopraelevazione di edifici come in A. 1) con l'esclusione di:

a) demolizione di strutture portanti orizzontali e verticali;

b) lavori di scavo. sottomurazione o altri simili eseguiti sotto il livello delle fondazioni preesistenti.

 

A maggiore precisazione di quanto sopraindicato ed unicamente a scopo indicativo, vengono di seguito elencate le categorie di cui al D.P.R. 34/2000, che possono rientrare nella presente lettera "B":

 OG1 - OG2 - OS23 - OS28 - OS3O - OS32 - OS33 - OS34

 

 

C.)        Ristrutturazione e/o sopraelevazione di edifici come in A. 1 compresi i lavori esclusi in B).

 

A maggiore precisazione di quanto sopraindicato ed unicamente a scopo indicativo, vengono di seguito elencate le categorie di cui al D.P.R. 34/2000, che possono rientrare nella presente lettera "C":

OG1 - OG2 – OS11 - OS21 - OS23 - OS28 - OS3O - OS32 - OS33 - OS34

 

D.)       Lavori idraulici:

 

a) acquedotti, fognature, impianti di irrigazione;

b) impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione di scarichi urbani;

c) impianti di trattamento dei rifiuti,

d) gasdotti, elettrodotti.

 

A maggiore precisazione di quanto sopraindicato ed unicamente a scopo indicativo, vengono di seguito elencate le categorie di cui al D.P.R. 34/2000, che possono rientrare nella presente lettera "D”:

 OG6 - OG1O - OS14 - 0S22

 

E.)        Costruzione di rilevati e pavimentazioni stradali, compresi relativi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché lavori inerenti la segnaletica e la sicurezza, linee telefoniche, impianti di illuminazione pubblica.

Sono incluse inoltre opere civili accessorie, canali di scolo, sottopassi scatolari anche realizzati con la tecnica dello spingitubo qualora il valore complessivo di dette opere non ecceda il 20% del valore dell'intero appalto.

 

A maggiore precisazione di quanto sopraindicato ed unicamente a scopo indicativo, vengono di seguito elencate le categorie di cui al D.P.R. 34/2000, che possono rientrare nella presente lettera "E":

OS9 – OS1O - OS12 - OS17 - OS19 - OS34

 

Si prende atto che sono sempre escluse dalla presente convenzione le seguenti opere:

Ø  Lavori di durata contrattualmente prevista superiore a 24 (ventiquattro) mesi, sulla base di quanto indicato nel  contratto di appalto;

Ø  Lavori in acqua;

Ø  Lavori off-shore;

Ø  Prototipi non edili;

Ø  Lavori relativi a miniere;

Ø  Lavori relativi a gallerie;

Ø  Lavori relativi a ponti;

Ø  Lavori relativi a pozzi;

Ø  Lavori relativi a tunnels;

Ø  Lavori relativi a dighe.

 

A maggiore precisazione di quanto sopraindicato, vengono di seguito elencate le categorie di cui al D.P.R. 34/2000, comunque escluse dalla seguente convenzione:

OG4 - OG5 - OG7 - OG8 - OG9 – OG1O (salvo quanto in "D”) - OS2 – OS15 - OS16 - OS20 - OS25 - OS27 - OS29 - OS31

 

3) Inclusione di altre opere

 

Per opere diverse da quelle elencate al precedente articolo 2) o aventi caratteristiche difformi, la Società, mediante appendice, si riserva di stabilire tassi, franchigie e condizioni dopo l'analisi della seguente documentazione che l'Assicurato si impegna a fornire entro la data di inizio dei lavori:

• capitolato speciale d'appalto;

• relazione idrologica e geotecnica;

• planimetria generale, sezioni significative e particolari costruttivi;

• relazione tecnico descrittiva sulle modalità di esecuzione; programma lavori;

• eventuale confronto diretto tra la Società e un rappresentante tecnico dell'assicurato;

Qualora tale documentazione non sia fornita entro l'inizio dei lavori o qualora l'Assicurato non accetti, entro 10 giorni, le condizioni che gli verranno proposte, i relativi lavori si intendono esclusi dalla presente polizza con effetto retroattivo a far data dall'inizio dei lavori.

 

4) Inizio e termine della copertura per ciascun cantiere

 

A maggior precisazione di quanto stabilito all'art. 13) delle C.G.A. la copertura assicurativa per ogni singolo cantiere avrà effetto, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento della presente polizza e comunque non prima delle ore 24 del giorno indicato nel relativo certificato di applicazione e comunque non prima delle ore 24 dei giorno della comunicazione inoltrata con data certa alla Agenzia della Società di BRESCIA Cod. 0913 Via XXV Aprile n.8 - 25100 BRESCIA Tel 030/45828 Fax 030/41842 da parte del Contraente.

La copertura assicurativa cesserà come previsto dall'articolo 13) delle C.G.A..

A partire da tale data e per la durata prevista dal contratto d'appalto ed esclusivamente se contrattualizzata nel contratto di appalto e richiamata nel certificato di applicazione relativo, ma col massimo di 12 (dodici) mesi per ciascuna opera, si intendono valide le condizioni previste dalla Condizione Particolare 4) - MANUTENZIONE ESTESA.

 

5) Somma assicurata - Limite di indennizzo

 

La somma assicurata per ciascuna opera deve intendersi secondo quanto indicato dall'art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In particolare qualora nella esecuzione delle opere il Contraente si serva di materiali forniti direttamente dal Committente e non rientranti pertanto nel valore dell'appalto, ma dei quali il Contraente è ugualmente tenuto a rispondere, la Società si impegna a coprire detto materiale esclusivamente a condizione che prima dell'inizio dei lavori venga data comunicazione della natura di detti materiali e del loro valore complessivo.

In nessun caso le garanzie della presente polizza Convenzione potranno essere valide per opere di valore contrattuale superiore ai limiti di indennizzo che seguono; pertanto in nessun caso la Società per eventuali sinistri occorsi alla partita 1), sarà obbligata a pagare importo superiore a:

 

Ø  relativamente ai lavori di cui alle categorie A) - B) e E) dell'articolo 2) Opere incluse in garanzia, euro 2.500.000.= (duemilionicinquecentomila) per ogni cantiere assicurato col limite, se inferiore, della somma assicurata dell'opera come definita all’art. 4 delle C.G.A. nonché dal presente articolo;

Ø  relativamente ai lavori di cui alle categorie C) e D) dell'articolo 2) Opere incluse in garanzia, euro 1.000.000.= (unmilione) per ogni cantiere assicurato col limite, se inferiore, della somma assicurata dell'opera come definita all'art. 4 delle C.G.A. nonché dal presente articolo.

 

6) Opere Preesistenti

 

L'Assicurato ha la facoltà di attivare la copertura delle opere preesistenti di cui alla condizione particolare 2, inserendo un massimale specifico sul "certificato di applicazione" interessato, fino alla concorrenza massima per singolo certificato di euro 500.000.= (cinquecentomila).

Tali massimali saranno operanti limitatamente ai lavori di cui al relativo "certificato di applicazione" e saranno regolati applicando il tasso di polizza di cui all'articolo 9) della presente Disciplina della Convenzione.

 

7) Spese di demolizione e sgombero

 

Si intendono automaticamente comprese nelle garanzie prestate con la presente convenzione le spese di demolizione e sgombero di cui alla condizione particolare 2), fino alla concorrenza, per singolo sinistro e per anno assicurativo, di euro 250.000.= (duecentocinquantamila).

Tali massimali saranno operanti limitatamente ai lavori di cui al relativo "certificato di applicazione" e saranno regolati applicando il tasso di polizza di cui all'articolo 9) della presente Disciplina della Convenzione.

 

8) Integrazione Legge MERLONI - TER (L.415/98) - GARANZIA FACOLTATIVA

La presente disciplina si intende valida esclusivamente per le garanzie prestate con la "GARANZIA FACOLTATIVA" e se la stessa è stata espressamente richiesta dal Contraente con il richiamo nel certificato di applicazione relativo dell'opzione "GARANZIA FACOLTATIVA" e può essere concessa esclusivamente in abbinamento con la "GARANZIA BASE".

Definizioni

A parziale modifica ed integrazione delle Definizioni di polizza , si conviene di rendere operanti agli effetti contrattuali le seguenti definizioni:

Ø  Assicurato: il Contraente e il Committente;

Ø  Franchigia: l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato.

Ø  Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

 

Oggetto della assicurazione

A deroga dell'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione Sezione I - Danni alle cose, la Società risponde esclusivamente dei danni materiali e diretti causati da:

 

1)     danni cagionati da Azioni di Terzi, escluso i danni causati da atti di guerra, anche civile, o verificatisi in occasione di rivoluzione, rivolta, insurrezione invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato. La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio al netto delle imposte, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500 per ogni sinistro e massimo indennizzo di euro 500.000 per l'intero periodo assicurativo. Tasso imponibile addizionale (già compreso nel tasso di polizza) 0,15 permille.

2)     danni da Forza Maggiore.

 

Periodo di copertura

Relativamente all'applicazione della presente estensione di garanzia "GARANZIA FACOLTATIVA", l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e in ogni caso non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate nel cantiere.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;

b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori,

c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano collaudate, prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società. che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

 

Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

 

Limitatamente alle garanzie prestate con la Sezione Il RCT relativamente alla responsabilità civile imputabile al Contraente ai sensi di legge, a maggior precisazione di quanto disposto dall'articolo 26) delle Condizioni Generali di Assicurazioni, si prende atto che contemporaneamente alla presente polizza e per lo stesso rischio di R.C.T. esistono altre assicurazioni, a copertura del Contraente, che prevedono un massimale non inferiore a euro 250.000.= unico.

La presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali RCT indicati nelle suddette polizze; ciò anche nell'eventualità di inesistenza, nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni, nel qual caso il massimale di almeno euro 250.000.= rimarrà a carico del Contraente.

 

9) Tassi di premio e scoperti/franchigie

 

I tassi finiti di premio (comprensivi di imposte governative) e gli scoperti/franchigie

A) per danni derivati o anche solo indirettamente connessi con acqua, frana, crollo, terremoto o altri eventi naturali, nonché per danni occorsi alla partita 2) opere od impianti preesistenti;

B) per danni derivanti da ogni altra causa;

C) per i danni relativi alla Sezione Il - RCT

sono stati cosi stabiliti secondo le tipologie delle opere previste al punto 2) della presente Disciplina della Convenzione e do­vranno essere applicati alla partita 1), 2) e 3) di ciascun certificato di applicazione:

 

     Tipologia di lavori                    Tasso finito                            Tasso finito                    Tasso finito Permille

           Vedi art.2)                             Permille                                 Permille                                 GARANZIA

                                               GARANZIA BASE                      ESTENSIONE                       FACOLTATIVA

                                                                                     MANUTENZIONE ESTE­SA

                 A)                                     1,00                                       0,10                                              0,40

                 B)                                     1,20                                       0,15                                              0,50

                 C)                                     1,50                                       0,20                                              0,50

                D)                                     1,30                                       0,15                                              0,50

                 E)                                     1,00                                       0,10                                              0,40

 

     Tipologia di lavori                Franchigia in euro                   Franchigia in euro                   Franchigia in euro

           Vedi art.2)                                (A)                                         (B)                                         (C)

                 A)                                    2.500                                     1.500                                   1.500

                 B)                                    2.500                                     1.500                                     1.500

                 C)                                    2.500                                     2.500                                     1.500

                D)                                    2.500                                     2.500                                     1.500

                 E)                                    2.500                                     1.500                                     1.500

 

In nessun caso il premio minimo per singolo certificato di applicazione potrà essere inferiore ad euro 130.= (centotrenta) compresi accessori ed imposte vigenti.

 

10) Premio annuale della Convenzione

Il Contraente versa all'atto dei perfezionamento della presente polizza l'importo di euro ………….. (…..…. ...................) nonchè per le annualità successive l'importo di euro …………… (……...................) comprensivo di imposte governative, che rimarrà  comunque acquisito dalla Società.

 

11) Regolazione del premio

 

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alle scadenze del 31/12 di ogni anno sulla base dei certifi­cati di applicazione effettuati nel periodo annuale corrispondente, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro i 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente della relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società si obbliga a notificare a tutte le Stazioni Appaltanti assicurate, a mezzo raccomandata, il mancato pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione del premio relativa al periodo annuale corrispondente ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi trenta giorni dalla data in cui la lettera raccomandata, sopra accennata, è stata consegnata all'Ufficio Postale. Da tale data la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

 

12) Durata della convenzione ‑ Proroga dell'assicurazione ‑ Recesso in caso di sinistro

 

La presente Convenzione ha la durata di anni .... mesi .... giorni .... con effetto dalle ore 24 del giorno indicato in po­lizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, e termi­na alle ore 24 del 31/12/…... I premi devono essere pagati alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi restando le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

In mancanza di disdetta, data da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata di 12 (dodici) mesi e cosi successivamente.

In base al disposto dell'articolo 24 Danni ‑ Facoltà di recesso delle C.G.A., è facoltà della Società, in caso di sinistro, recedere dalla Convenzione; la cessazione della presente polizza Convenzione non comporta la contemporanea cessazione per le copertu­re assicurative delle opere già in corso che continueranno regolarmente fino alla loro naturale scadenza, comporta bensi la ces­sazione di copertura per le opere che inizieranno successivamente alla data della suddetta cessazione della polizza Convenzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

POLIZZA CONVENZIONE

"TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DELLE OPERE

CIVILI"

 

                                                     CERTIFICATO DI APPLICAZIONE N ……………………..

 

CONTRAENTE:

 

COMMITTENTE:

 

APPALTATORE O IMPRESA

COSTRUTTRICE:

CONTRAENTE

ASSICURATO:

COMITTENTE o, in alternativa:

COMMITTENTE E CONTRAENTE, nel caso venisse attivata l’opzione “GARANZIA FACOLTATIVA”

LUOGO ESECUZIONE DELLE OPERE:

 

DECRIZIONE DELLE OPERE:

  ………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………

 

 

  Durata dell'assicurazione

  dalle ore 24 del                              alle ore 24 del                  per la costruzione delle opere, e da tale data

    alle ore 24 del                              per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di                                                           regolare ese­cuzione (12 mesi dalla data prevista per l'ultimazione                                                         della costruzione delle opere) e per il periodo di manutenzione                                                         (massimo 12 mesi e operativa esclusivamente se prevista                                                           contrattualmente nel contratto di appalto), salvo quanto disposto dall'articolo 13) delle C.G.A..

Estensione

"GARANZIA FACOLTATIVA":                                              SI     ÿ                   NO   ÿ

 

 

PARTITE ASSICURATE

SOMME ASSICURATE

Tasso %o lordo

GARANZIA

BASE

Tasso %o

 lordo

MANUT.

ESTESA

Tasso %o

GARANZ. FACOLT.

Tasso %o

TOTALE

PREMIO LORDO

P.ta 1) Opere e impianti permanenti e temporanei

euro

 

 

 

 

euro

P.ta 2) Opere od impianti preesistenti (max 500.000 euro)

euro

 

 

 

 

euro

P.ta 3) Costi di demolizione o di sgom. (max. 250.000 euro)

euro

 

 

 

 

euro

TOTALES OMMA ASSICURATA E PREMIO LORDO ALLA FIRMA

 

euro

 

 

 

 

euro

Massimale assicurato per la Responsabilità Civile verso Terzi, per sinistro e durata:

 

euro 500.000.000.=

 

 

Emesso a …………………..… il ………………………..

 

 

IL CONTRAENTE                                                                                  AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

 

……………………………………….                                                        ……………………………………………………..

 

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

 

Il Contraente ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1910 C.C. dichiara che:

1)     non ha in corso altre assicurazioni con altre Compagnie per i rischi previsti nella presente polizza

2)     la descrizione delle cose e delle opere assicurate, la loro ubicazione e le attività svolte sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di assicurazione ed il premio di polizza

In caso di difformità dalle precedenti dichiarazioni, indicare "NO" sul frontespizio di polizza nella rispettiva casella "dichiarazioni del Contraente" ed inserire (con allegato) ogni eventuale integrazione o modifica a quanto sopra indicato.

 

NOTA INFORMATIVA EX ART. 123 D.LGS 175/95

 

Il Contraente dichiara che, prima della conclusione del presente contratto, gli è stata consegnata apposita "Nota Informativa conforme a quanto stabilito dall'articolo 123 del decreto legislativo n. 175 del 17/3/1995 e dalla circolare ISVAP n. 303 del 2/6/1997.

 

Il Contraente dichiara altresi di conoscere ed accettare le Condizioni Generali di Assicurazione sopra riportate.

 

IL CONTRAENTE                                                                                  AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

 

……………………………………….                                                        ……………………………………………………..

 

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli Articoli seguenti delle "Condizioni Generali di Assicurazione": Art. 16 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione (Decadenza dal diritto all'indennizzo in caso di mancata comunicazione o mancata vigilanza del cantiere o non adozione delle misure atte ad evitare danni); Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro, decadenza totale o parziale dal diritto all'indennizzo; Art. 20 - Perdita del diritto di indennizzo in caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti; Art. 21 - Arbitrato in caso di controversia (Deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria); Art. 23 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro; Art. 24 - Danni Facoltà di recesso (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro); Art. 25 - Onere della prova (Onere del Contraente di provare l'indennizzabilità o la risarcibilità del danno); Art. 26 - Limitazione del l'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni (Validità dell'assicurazione solo per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da altre assicurazioni); Art. 30 - Foro competente (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria).

Nonché le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive:

C.P.A. 1 -Misure Antincendio;

C.P.A. 3 - Danni a raccolti Boschi e Colture;

C.P.A. 12 - Traffico Aperto (anche se pedonale);

C.P.A. 13 - Beni artistici.

Disciplina della Convenzione

Art. 2 - Opere incluse in garanzia

Art- 8 - Integrazione Legge MERLONI - TER (L.415/98) - GARANZIA FACOLTATIVA;

Art. 11 - Regolazione del premio;

Art. 12 - Durata della Convenzione - Proroga dell'assicurazione - Recesso in caso di sinistro.

IL CONTRAENTE

…….............................

 

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/96

 

Per rispettare la legge sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (Art.10 legge 31 dicembre 1996, n. 675). - Vedasi legenda note riportata alla pagina successiva delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

AXA Assicurazioni S.p.A., per fornire i servizi assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per i suddetti servizi assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche i dati sensibili strettamente inerenti al rapporto assicurativo che La riguarda (1).

Il consenso concerne anche, più specificatamente e secondo il particolare rapporto assicurativo, l'attività svolta da soggetti del settore assicurativo operanti in Italia e all'estero che collaborano con noi o da soggetti a cui dobbiamo comunicare i dati (tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e AXA Assicurazioni S.p.A. (2).

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fomirLe i servizi assicurativi desiderati.

Per talune attività utilizziamo societa di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (4).

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremmo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (6).

Può rivolgersi, per tutto ciò ad AXA Assicurazioni S.p.A., Via Leopardi n. 15 - 20123 Milano, Servizio Privacy.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso apponendo la Sua firma in calce.

Inoltre, barrando la sottostante casella, Lei può negare il consenso ad AXA Assicurazioni S.p.A. e ad altri determinati soggetti (7) per l'utilizzazione dei Suoi dati per attività (informazione e promozione commerciale di servizi assicurativi o previdenziali; ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti) non strettamente collegate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti da AXA Assicurazioni S.p.A. e dai suddetti soggetti: 

NO

Nome e Cognome (o denominazione) dell’interessato (leggibili)

………………………………………………………………………….. Firma ……………………………………………………..


1)     Ad esempio, dati relativi a stato di salute, opinioni politiche o sindacali, Casellario giudiziale.

2)     Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

-       assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, legali, periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato) centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto, smistamento, recapito delle comunicazioni alla clientela) (indicate, se recapitanti, sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti;

-       ANIA (Piazza S. Babila, 1 - Milano); organismi consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano); Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma); Pool Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 -Roma); Pool Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma); Pool R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano); SIC (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma); UCI (Corso Venezia, 8 - Milano); ANADI (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma); CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma); ULAV (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma);

-       CONSAP (Via Paisiello, 33 - Roma); Commissari liquidatori di imprese di assicurazione in l.c.a. (provvedimenti pubblicati in G.U.); ISVAP (Via del Quirinale, 21 - Roma), v. legge 12.8.1982, n. 576;

-       nonché ad altri soggetti, quali: UIC (Via delle quattro Fontane, 123 - Roma), v. Art. 13 legge 6.2.1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Palestro, 45 - Roma), v. r.d. 23.3.1922, n. 387; Motorizzazione civile (Via Caraci, 36 - Roma), v. Art. 226 cod. strad.; Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), v. Art. 17 d, lgs. 21.4,1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), v. Art. 17 d. lgs 21.4.1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali I.N.P.S. (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza 35 - Roma) ecc.; Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), v. Art. 7 D.P.R. 29.9.1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali (quello a cui aderisce l'assicurato); Magistratura, Forze dell'Ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

-       L'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

3)     Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc. coobbIigati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori, ecc.); soggetti che per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 2, secondo e terzo trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 2, quarto e quinto trattino).

4)     Queste società sono nostre dirette collaboratrici e possono svolgere le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati oppure operano in piena autonomia come distinti "titolari" di trattamento (v. nota 2, primo trattino).

5)     Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio,

6)     Tali diritti sono previsti dall'Art. 13 della legge n. 675 del 1996. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

7)     I dati personali possono essere comunicati, per finalità di informazione e promozione commerciale di servizi e prodotti assicurativi/previdenziali, nonché per ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; nonché ad altre categorie di soggetti o singoli soggetti destinatari di comunicazioni di dati per le medesime finalità.

 

AXA ASSICURAZIONI

Sede Sociale: Via Consolata 3 - 10122 TORINO -

Italia

Direzione Generale: Via Leopardi 15 - 20123

Milano - Italia

Società per Azioni - Capitale Sociale L.

125.559.730.000 i.v.