CONDIZIONI
GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONTRACTORS' ALL
RISKS (C.A.R.)
Si conviene quanto
segue:
-
si intendono richiamate, a tutti gli
effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul frontespizio di polizza;
-
l'assicurazione è prestata per le
singole Unità Tecniche, per le somme e/o massimali indicati sul frontespizio di
polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie
eventualmente ivi previsti o nelle presenti Condizioni Generali di
Assicurazione;
-
l'assicurazione è operante esclusivamente
per le Unità Tecniche per le quali è stata indicata la somma assicurata o
precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
-
le definizioni hanno valore
convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Alle seguenti
denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di
seguito precisato:
-
Assicurato:
la Stazione Appaltante;
-
Assicurazione:
il contratto di assicurazione;
-
Azioni di Terzi:
qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone
del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o
l'Esecutore dei lavori (come, a titolo di esempio: atti di guerra anche civile,
guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio,
usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o
danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di
fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere,
sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di
sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto
autoveicoli, aeromobili e natanti);
-
Certificato di collaudo provvisorio:
il documento attestante l'avvenuto collaudo da effettuarsi nei modi e nei
termini previsti dalla legge;
-
Committente:
le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori
ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a) e b) della legge quadro 11 febbraio
1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
-
Contraente:
il soggetto che stipula l'assicurazione;
-
Esecutore dei lavori:
i soggetti di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni, al quale i lavori sono stati dati in
affidamento;
-
Forza maggiore:
eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici
in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro simile;
-
Franchigia:
la parte di danno espressa in misura fissa che viene detratta dall'indennizzo.
La franchigia rimane a carico del Contraente, fermo restando che la Società
risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo della
predetta franchigia;
-
Indennizzo/Risarcimento:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
-
Luogo di esecuzione delle opere:
il cantiere - area, indicata in polizza, nella quale l'Esecutore realizza le
opere assicurate, circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero
ingresso o comunque individuata in sito come interessata all'esecuzione delle
opere assicurate, nonché le aree adiacenti nelle quali l'Esecutore ponga in
essere attività o adempimenti strumentali necessari all'esecuzione delle opere
assicurate.
-
Manutenzione:
periodo indicato in contratto di appalto ai sensi dell'art.103, comma 3,
secondo periodo, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;
-
Opere:
le opere da costruire o costituite oggetto dell'appalto,
-
Opere od impianti preesistenti:
le opere, gli impianti e le cose che per volume, peso, destinazione non possono
essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e
comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori
assicurati, anche se di proprietà di terzi; nonché quante altre eventualmente
indicate in polizza;
-
Polizza:
il documento che prova l'assicurazione;
-
Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società;
-
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro;
-
Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
-
Scoperto:
la parte di danno espressa in misura percentuale che viene detratta
dall’indennizzo/risarcimento. Lo scoperto rimane a carico del Contraente, fermo
restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il
sinistro al lordo del predetto scoperto;
-
Società:
AXA ASSICURAZIONI S.p.A..
La Società si
obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che
colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per
l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da
qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.
L'obbligo della
Società consiste esclusivamente nel rimborso dei costi necessari, stimati al
momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente
o totalmente le cose assicurate, nei limiti dei costi e dei relativi importi
già sostenuti per l'esecuzione delle opere, fermo il diritto della Società a
rivalersi nei confronti del Contraente per l'importo delle franchigie o scoperti
e relativi minimi convenuti.
Agli effetti della
limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o
scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro
il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi
direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima. In caso
di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il
complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi,
direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima durante
un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato
il primo danno indennizzabile a termini di polizza.
La Società non è
obbligata ad indennizzare:
a) i
costi di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità alle
condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle
prescrizioni progettuali esecutive oppure in contrasto con norme di legge o
regolamenti o in violazione di diritti altrui;
b) i
costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di
lavori eseguiti non a regola d'arte;
c) i
danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione,
usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte
direttamente colpita;
d) le
perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di
crediti;
e) le
perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o
documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
f) gli
ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di
inventari o di verifiche periodiche;
g) i
danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo, salvo sia
regolarmente documentato che l'Assicurato abbia provveduto alla realizzazione
delle indagini e delle relative operazioni di bonifica; in tal caso la garanzia
viene prestata fino alla concorrenza di euro 100.000 (centomila) per sinistro e
per periodo assicurativo;
h) le
penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
i) i
danni causati da dolo dell'Assicurato.
l) i
danni di cui deve rispondere l'Appaltatore a norma degli Artt. 1667, 1668, 1669
C.C.;
m) i
danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
n) i
danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
o) i
danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere;
p) i
danni da azioni di Terzi;
q) i
danni da forza maggiore.
Art. 4 - SOMMA ASSICURATA - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA – REGOLAZIONE DEL PREMIO
La somma assicurata
all'Unità Tecnica 1) di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a
tutti i costi di:
-
lavori a corpo
-
lavori a misura
-
oneri per la sicurezza
-
lavori in economia
-
ogni e qualsiasi altro importo
concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.
Pertanto
la somma assicurata iniziale deve essere pari:
a) in
caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere
più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al
momento di inizio della garanzia assicurativa;
b) in
caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che
l'opera avrà al termine dei lavori.
Il
Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata
inserendo:
a) in
caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore
per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie
suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
b) in
caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei
materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre
variazioni che interessino l'opera assicurata.
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori, Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.
I costi di
interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della
Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino
il costo complessivo del sinistro.
Tutti gli altri
costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti, comprese le spese per
localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.
La Società si
obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per
la SEZIONE II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni
personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale,
connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di
esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della
durata dell'assicurazione.
L'assicurazione
comprende la responsabilità civile derivante al Committente dalla violazione
colposa delle disposizioni di cui al D. Lgs. 494/96 e successive modificazioni
o integrazioni.
La garanzia è operante a condizione che
l'Assicurato abbia ottemperato alle disposizioni normative in vigore
disciplinanti la materia, compreso il disposto di cui al D. Lgs. 494/96 ove
applicabile.
L'assicurazione è
prestata alle seguenti condizioni:
a) che
il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa
segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile. Nei casi tale
interdizione non sia prevista o non sia possibile, che siano in opera tutte le
necessarie misure, cautele e segnalazioni ai sensi della normativa vigente;
b) che
l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi
previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e successive
modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per la progettazione ed il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza,
c) che
i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti
o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello
stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale
forma parte integrante della polizza.
Qualora non sia
rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è
operante.
Agli effetti della
limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia convenuta per
ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno
stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente
riconducibili ad una stessa causa prima.
Non sono
considerati terzi:
a) il
coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente
od affine con lui convivente;
b) quando
l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con
loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
c) le
persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il
danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti,
nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con
l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività
cui si riferisce l'assicurazione.
L'assicurazione non
comprende:
d) i
danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose
o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che
partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia
a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i
danni alle opere od impianti preesistenti;
e) i
danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che
siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere
sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia
configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge
24.12.1969, n. 990;
f) i
danni causati da natanti o aeromobili;
g) i
danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
h) danni
derivati da polvere;
i) i
danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha
originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di
corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde
acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo
suscettibile di sfruttamento;
l) le
responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un
rapporto contrattuale, si configurino altresi quali responsabilità
extracontrattuali;
m) i
danni da furto;
n) i
danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività
industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
o) i
danni a cose dovuti a vibrazioni;
p) i
danni da azioni di Terzi;
q) i
danni da forza maggiore;
r) i
danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.
La Società assume fino
a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando
ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni
spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è
tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle
suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo
richieda.
L'Assicurato deve
trasmettere alla Società o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto
giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione
della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui
l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze
previste dalla legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la
vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed
i documenti.
Sono a carico della
Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro
l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale
stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra
Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non
riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano
da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia
penale.
La Società non è
obbligata per i danni:
a) causati
da atti di guerra, anche civile, o verificatisi in occasione di rivoluzione,
rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere,
requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o
disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione
di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, scioperi, sommosse, tumulti
popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, nonché atti vandalici o
dolosi che abbiano causato incendio, esplosione, scoppio;
b) causati
da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni, provenienti da
trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
La Società non è
obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi
coperti dall'assicurazione nè per quei danni che, pur essendosi verificati
durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad
epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.
L'assicurazione
decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e, comunque, non prima
delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e in ogni caso non prima del
momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose
assicurate nel cantiere.
L'assicurazione
cessa al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
1) All'emissione
da parte del Committente del certificato di regolare esecuzione o di collaudo
provvisorio;
2) Trascorsi
12 (dodici) mesi a partire dalla data, prevista in polizza, per la conclusione
dei lavori.
Qualora vengano
emessi i certificati di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio soltanto
per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua
relativamente alle restanti parti non ancora ultimate; l'uso anche parziale o
temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli
effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
Qualora si
rendessero necessarie una o più proroghe del periodo di costruzione,
originariamente indicato in Polizza o in documenti successivi, l'Assicurato o
il Contraente dovranno farne preventiva richiesta alla Società, la quale
provvederà ad emettere apposito atto di variazione al contratto in corso;
pertanto si conviene che le garanzie di polizza si intendono automaticamente
operanti anche per la eventuale proroga di cui sopra fermo il diritto della
Società all'incasso del premio addizionale ad essa dovuto nei confronti del
Contraente.
In caso di proroga
il premio addizionale dovuto dal Contraente alla Società sarà calcolato in
prorata di quello base. L'applicazione delle condizioni sopra indicate è
subordinata al fatto che:
Ø Il
rapporto tra sinistri pagati e denunciati ed i premi imponibili incassati sia
uguale o inferiore al 60% (sessantapercento);
Ø La
durata della proroga richiesta non sia superiore a 6 (sei) mesi.
In caso contrario
il premio addizionale verrà valutato in funzione del rischio specifico ancora
in corso nonchè sulle problematiche relative ai sinistri eventualmente
avvenuti.
Fatti salvi i
termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per
la regolazione del premio di cui all'Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di
aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio, se al momento
del sinistro la somma assicurata all'Unità Tecnica 1) - SEZIONE I - Danni alle
cose - copre solo parte della somma che doveva essere assicurata, la Società
indennizza i danni, inclusi quelli relativi alla SEZIONE II, unicamente in
proporzione alla parte suddetta. La presente regola proporzionale si intende
operante anche per l'Unità Tecnica 4) - Macchinario, baraccamenti od attrezzature
di cantiere.
Se durante
l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario ed
esecutivo o dei materiali o dei sistemi di costruzione, per un valore superiore
ad un quinto del valore dell'appalto, il Contraente è tenuto a comunicarle
anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali
condizioni mantenere la copertura.
In caso di
cessazione della costruzione il contratto assicurativo perde di efficacia
automaticamente al momento della cessazione, salvo quanto disposto
dall'articolo 13) Periodo di copertura, fermo restando il diritto della Società
ai premi dovuti. In caso di interruzione o sospensione della costruzione di
durata superiore a 15 giorni, l'Assicurato o il Contraente dovranno farne
segnalazione alla Società, la quale provvederà ad emettere apposito atto di
variazione al contratto in corso; pertanto si conviene che le garanzie di
polizza si intendono automaticamente operanti anche durante il periodo di
interruzione o sospensione di cui sopra, fermo il diritto della Società
all'incasso del premio addizionale ad essa dovuto nei confronti del Contraente.
La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la
buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque
dei luogo di deposito delle stesse e che l'interruzione o sospensione della
costruzione non sia superiore a 6 (sei) mesi. In caso di interruzione o
sospensione della costruzione il premio addizionale dovuto dal Contraente alla
Società sarà calcolato in prorata di quello base. L'applicazione delle
condizioni sopra indicate è subordinata al fatto che:
Ø Il
rapporto tra sinistri pagati e denunciati ed i premi imponibili incassati sia
uguale o inferiore al 60% (sessantapercento);
Ø La
durata della interruzione o sospensione della costruzione richiesta non sia
superiore a 6 (sei) mesi.
In caso contrario
il premio addizionale verrà valutato in funzione del rischio specifico ancora
in corso nonchè sulle problematiche relative ai sinistri eventualmente
avvenuti.
I rappresentanti
della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in
qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i
dati, documenti e progetti relativi al rischio.
La Società presta
il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle
dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto
alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le
circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.
Il Contraente o
l'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:
a) fare
quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese
sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.
1914 C.C.;
b) darne
immediata notizia a mezzo telegramma o fax alla Società o all'Agenzia alla
quale è assegnata la polizza specificando le circostanze e l'importo
approssimativo del danno;
c) inviare
al più presto, mediante lettera raccomandata, un rapporto scritto, dettagliando
i beni colpiti da sinistro e fornendo dimostrazione del valore delle cose
danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di
quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a);
d) in
caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque
giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia
del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare
approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dev'essere trasmessa alla
Società;
e) conservare
e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli, senza
per questo avere diritto ad alcuna indennità;
f) fornire
alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove
che possono essergli richiesti.
L'inadempimento
di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C..
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma b) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'Art. 5 - Interventi provvisori e modifiche, può prendere tutte le misure necessarie.
Art. 20 –
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Se il Contraente o
l’Assicurato, per giustificare l’ammontare del danno, dichiarano distrutte o
perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono
o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti
menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del
sinistro o facilitano il progresso di questo, e tali situazioni risultino
definitivamente accertate, l’Assicurato perde il diritto all’indennizzo.
Ogni
controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto
si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi
uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della
richiesta stessa.
I
due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto
un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali
i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.
Se
una delle due parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non
nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, tali nomine,
anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate alla Camera di Commercio
del luogo dove ha sede la società.
Gli
arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Le
pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro
sono obbligatorie per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei
patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di
conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di
elezione del terzo arbitro.
Qualora
gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le parti possono
considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle parti
sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico interamente
alla parte soccombente.
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell’accordo diretto tra le parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.
L’importo
assicurato per ciascuna Unità Tecnica rappresenta il limite massimo di
indennizzo o risarcimento dovuto dalla società per tutti i sinistri che possano
verificarsi durante la validità della polizza.
In
caso di sinistro le somme assicurate con le singole Unità Tecniche di polizza,
i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto
immediato e fino al termine del periodo di durata dell’assicurazione, di un
importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di
eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente
restituzione del premio. Il contraente può richiedere il reintegro delle somme
assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della società
concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.
I
disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della
riduzione proporzionale della somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
Dopo
ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal
pagamento o rifiuto dell’indennizzo la società, o anche il contraente qualora
rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 1469 bis C.C., possono
recedere dall’assicurazione.
La
relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha
efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
In
caso di recesso esercitato dalla società, quest’ultima, entro quindici giorni
dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle
imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
In
tutti i casi in cui la società rileva la non indennizzabilità o
l’irrisarcibiltà di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o
particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra
nelle garanzie di polizza è a carico dell’assicurato che intenda far valere un
diritto all’indennizzo o al risarcimento.
Se
al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’assicurato, o
da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente
polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che
risulta pagato da tali altre assicurazioni.
Le azioni, le
ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che
dal Contraente e dalla Società, salvo quelli che per loro natura non possono
essere esercitati che dall'Assicurato.
Spetta in
particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla
liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi
effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua
facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può
tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse
assicurato.
Gli
oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Tutte le
comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto
previsto dall'Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro, lettera b), debbono
farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della
Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Foro
competente e quello regolato nelle norme di legge.
CONDIZIONI
PARTICOLARI
(Operanti
in quanto espressamente richiamate nel frontespizio di polizza)
SEZIONE
I - DANNI ALLE COSE
Esclusivamente se
richiamata la partita nel relativo certificato di applicazione, sono
indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato all'Unità
Tecnica 2) e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 C.C.), i
danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza
della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà
di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente
polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza
dell'assicurazione.
Non si considerano
opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alle Unità Tecniche 1) e
4), o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere
impiegati per l'esecuzione dei lavori.
Per tale estensione
di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo
scoperto e relativo minimo riportati in polizza.
Esclusivamente se
richiamata la partita nel relativo certificato di applicazione, sono
indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato all'Unità
Tecnica 3) e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 C.C.), i
costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino idoneo posto di raccolta
o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle Unità Tecniche 1) e 2) e
danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
C.P. 3 - MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO,
NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ
Sono
indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o
trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori
costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro
indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino alla concorrenza del 20% del
danno indennizzabile, con il massimo di euro 25.000 (venticinquemila)
Qualora ed
esclusivamente se sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 3, del
Regolamento - un periodo di garanzia di manutenzione, regolarmente indicato nel
certificato di applicazione, nel periodo di manutenzione sono indennizzabili
esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui all'Unità Tecnica 1), nonché
i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo di
costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di
manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di
polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo
di costruzione e riportati in polizza.
Durante il suddetto
periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o
di calcolo.
Sono risarcibili,
nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, i danni causati
a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o
di sostegni in genere.
Per i fabbricati di
terzi l'obbligo vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale o di
gravi lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità
dell'opera e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili
precedentemente al verificarsi del sinistro.
La presente estensione
di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500 per
ogni sinistro e massimo indennizzo di euro 250.000 per l'intero periodo
assicurativo.
Sono risarcibili,
nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, i danni,
materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima
dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti
la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o
condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
La presente
estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di
euro 1.500 per ogni sinistro e massimo indennizzo di euro 250.000 per l'intero
periodo assicurativo.
CONDIZIONI
PARTICOLARI AGGIUNTIVE
(Sempre
Operanti)
Ferma restando ogni
altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i
dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con
l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.
Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.
Relativamente ai
danni da inondazione, alluvione e allagamento la garanzia assicurativa è subordinata
alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:
1) prendere
le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei
luoghi;
2) trasferire
in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro
impiego giornaliero.
C.P.A.
3 - DANNI A RACCOLTI, BOSCHI O COLTURE
Non sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.
Sono esclusi i
danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda
freatica.
Nell'ambito
dell'Unità Tecnica 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino
della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma
restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in
conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.
Restano comunque
indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di
scavo pari a 200 metri.
I danni materiali e
diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati all'Unità Tecnica 2) della
polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o
da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo
totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed
attuale la stabilità dell'opera.
Qualora
l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali
(meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:
1) di
riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
2) di
rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;
3) di
isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque
superficiali o freatiche.
Sono comunque
esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di
errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sotto dimensionamento di
muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.
La Società
indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti a terrapieni, sterri,
riporti e scavi fino ad una lunghezza massima di 100 metri per sinistro e per
la durata massima di tre mesi che possono verificarsi nel periodo di validità
della polizza.
La garanzia
assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che vengano
osservate le seguenti prescrizioni:
a) il
materiale scavato dovrà essere depositato almeno ad 1 metro dallo scavo aperto;
b) la
lunghezza degli scavi, totalmente o parzialmente aperti, in ogni caso non dovrà
superare per:
-
la totalità dei lavori previsti: 1.000 metri;
-
ciascun cantiere: 200 metri;
c) le
tubazioni dovranno essere protette contro il sollevamento o il galleggiamento
con un adeguato ricoprimento laddove è possibile;
d) le
estremità delle tubazioni dovranno essere provvisoriamente chiuse e sigillate
alla fine di ogni giornata lavorativa; in caso di immediato pericolo di
inondazioni le spese di sgombero (svuotamento) e pulizia delle sezioni di tubo
eventualmente invase dal fango o dai detriti non saranno rimborsate.
La Società non
indennizza l'Assicurato per:
-
perdita o danni a pali, diaframmi od
incastellature dovute ad errori di posizionamento, infissione e/o estrazione;
-
costi sostenuti in caso di lavorazioni
su palificazioni o diaframmi poi abbandonati per qualunque causa (non connessa
a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di
raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del
terreno.
Sono esclusi dalla
presente copertura tutti i danni diretti o indiretti derivati da o anche solo
indirettamente connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni siano o no tali
fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati
progettati.
C.P.A. 12 - TRAFFICO APERTO (ANCHE PEDONALE)
Agli effetti della
operatività delle garanzie prestate con la sezione Il - R.C.T. della presente
polizza, si conviene tra le parti che in caso di apertura al traffico - totale
o parziale - del tratto stradale e di superficie interessato dai lavori oggetto
della copertura assicurativa, questa prosegue nella sua piena validità, a
condizione che ogni eventuale soluzione di continuità determinatasi nella
sicurezza del traffico stradale o pedonale, venga opportunamente segnalata o
protetta secondo il migliore standard, comunque conforme alla normativa specifica
stabilita dall'autorità competente.
C.P.A.
13 - BENI ARTISTICI
Nel caso di
interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o
straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse
artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non
risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma
unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni
antecedenti al sinistro effettuato secondo la moderna ed attuale tecnologia.
I danni agli
affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle
opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati.
1) Oggetto della
Convenzione
La presente Polizza
Convenzione costituisce reciproco impegno tra la Spett.le . . . . . . . . . . e la sottoscritta Compagnia (in appresso
denominata "Società"), rispettivamente a chiedere e a prestare la
copertura assicurativa per tutte le opere inquadrabili nella disciplina del
successivo art.2), che la Contraente assumerà a nuovo nell'ambito del
territorio della Repubblica Italiana - Città del Vaticano e San Marino, nel
corso della durata del presente impegno per la cui realizzazione la Contraente
sia responsabile in qualità di:
• unica impresa
costruttrice;
• mandataria o
capocommessa di Associazioni e Raggruppamenti Temporanei di impresa.
2) Opere incluse in
garanzia
A.) 1) Opere
di ingegneria civile edile eseguite a nuovo da adibire ad abitazioni, uffici,
scuole, ospedali, alberghi, opifici e quant'altro assimilabile, compresi gli
impianti di pertinenza ed opere accessorie e complementari purchè compresi nel
contratto di appalto o comunque inerenti ad opera appaltata e definiti
contrattualmente, ed aventi le seguenti caratteristiche:
a)
altezza massima fuori terra fino alla sommità del tetto non superiore a mt.25;
b)
profondità massima per scavi di sbancamento non superiore a mt.5 la cui
realizzazione non preveda l'impiego
di diaframmi a sostegno dello scavo stesso;
c)
esecuzione non in acqua ne in riva al mare, a laghi o corsi d'acqua.
2)
Lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di
tipo corrente - demolizione e sterri
3)
Lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.
4)
Carpenteria metallica in edifici civili ed industriali.
A maggiore precisazione di quanto sopraindicato ed unicamente a scopo indicativo, vengono di seguito elencate le categorie di cui al D.P.R. 34/2000, che possono rientrare nella presente lettera 'A':
OG1 – OG11 – OG12 – OG13 – OS1 - OS3 - OS4 - OS5 - OS6 - OS7 - OS8 - OS11 - OS13 - OS18 - OS21 - OS23 - OS24 - OS28 - OS3O - OS32 - OS33 - OS34
B.) Ristrutturazione e/o sopraelevazione di
edifici come in A. 1) con l'esclusione di:
a)
demolizione di strutture portanti orizzontali e verticali;
b)
lavori di scavo. sottomurazione o altri simili eseguiti sotto il livello delle
fondazioni preesistenti.
A
maggiore precisazione di quanto sopraindicato ed unicamente a scopo indicativo,
vengono di seguito elencate le categorie di cui al D.P.R. 34/2000, che possono
rientrare nella presente lettera "B":
OG1 - OG2 - OS23 - OS28 - OS3O - OS32 - OS33 -
OS34
C.) Ristrutturazione e/o sopraelevazione di
edifici come in A. 1 compresi i lavori esclusi in B).
A maggiore precisazione di quanto sopraindicato ed unicamente a scopo indicativo, vengono di seguito elencate le categorie di cui al D.P.R. 34/2000, che possono rientrare nella presente lettera "C":
OG1
- OG2 – OS11 - OS21 - OS23 - OS28 - OS3O - OS32 - OS33 - OS34
D.) Lavori idraulici:
a)
acquedotti, fognature, impianti di irrigazione;
b)
impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione di scarichi
urbani;
c)
impianti di trattamento dei rifiuti,
d)
gasdotti, elettrodotti.
A
maggiore precisazione di quanto sopraindicato ed unicamente a scopo indicativo,
vengono di seguito elencate le categorie di cui al D.P.R. 34/2000, che possono
rientrare nella presente lettera "D”:
OG6 - OG1O - OS14 - 0S22
E.) Costruzione
di rilevati e pavimentazioni stradali, compresi relativi lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché lavori inerenti la segnaletica e la sicurezza,
linee telefoniche, impianti di illuminazione pubblica.
Sono
incluse inoltre opere civili accessorie, canali di scolo, sottopassi scatolari
anche realizzati con la tecnica dello spingitubo qualora il valore complessivo
di dette opere non ecceda il 20% del valore dell'intero appalto.
A
maggiore precisazione di quanto sopraindicato ed unicamente a scopo indicativo,
vengono di seguito elencate le categorie di cui al D.P.R. 34/2000, che possono
rientrare nella presente lettera "E":
OS9 – OS1O - OS12 - OS17 - OS19 - OS34
Si prende atto che
sono sempre escluse dalla presente convenzione le seguenti opere:
Ø Lavori
di durata contrattualmente prevista superiore a 24 (ventiquattro) mesi, sulla
base di quanto indicato nel contratto di
appalto;
Ø Lavori
in acqua;
Ø
Lavori off-shore;
Ø Prototipi
non edili;
Ø Lavori
relativi a miniere;
Ø Lavori
relativi a gallerie;
Ø Lavori
relativi a ponti;
Ø Lavori
relativi a pozzi;
Ø Lavori
relativi a tunnels;
Ø Lavori
relativi a dighe.
A
maggiore precisazione di quanto sopraindicato, vengono di seguito elencate le
categorie di cui al D.P.R. 34/2000, comunque escluse dalla seguente
convenzione:
OG4
- OG5 - OG7 - OG8 - OG9 – OG1O (salvo quanto in "D”) - OS2 – OS15 - OS16 -
OS20 - OS25 - OS27 - OS29 - OS31
3) Inclusione di
altre opere
Per opere diverse
da quelle elencate al precedente articolo 2) o aventi caratteristiche difformi,
la Società, mediante appendice, si riserva di stabilire tassi, franchigie e
condizioni dopo l'analisi della seguente documentazione che l'Assicurato si
impegna a fornire entro la data di inizio dei lavori:
• capitolato
speciale d'appalto;
• relazione
idrologica e geotecnica;
• planimetria
generale, sezioni significative e particolari costruttivi;
• relazione tecnico
descrittiva sulle modalità di esecuzione; programma lavori;
• eventuale
confronto diretto tra la Società e un rappresentante tecnico dell'assicurato;
Qualora tale
documentazione non sia fornita entro l'inizio dei lavori o qualora l'Assicurato
non accetti, entro 10 giorni, le condizioni che gli verranno proposte, i
relativi lavori si intendono esclusi dalla presente polizza con effetto
retroattivo a far data dall'inizio dei lavori.
4) Inizio e termine
della copertura per ciascun cantiere
A maggior
precisazione di quanto stabilito all'art. 13) delle C.G.A. la copertura
assicurativa per ogni singolo cantiere avrà effetto, non prima delle ore 24 del
giorno di pagamento della presente polizza e comunque non prima delle ore 24
del giorno indicato nel relativo certificato di applicazione e comunque non
prima delle ore 24 dei giorno della comunicazione inoltrata con data certa alla
Agenzia della Società di BRESCIA Cod. 0913 Via XXV Aprile n.8 - 25100 BRESCIA
Tel 030/45828 Fax 030/41842 da parte del Contraente.
La
copertura assicurativa cesserà come previsto dall'articolo 13) delle C.G.A..
A partire da tale
data e per la durata prevista dal contratto d'appalto ed esclusivamente se
contrattualizzata nel contratto di appalto e richiamata nel certificato di
applicazione relativo, ma col massimo di 12 (dodici) mesi per ciascuna opera,
si intendono valide le condizioni previste dalla Condizione Particolare 4) -
MANUTENZIONE ESTESA.
5) Somma assicurata
- Limite di indennizzo
La somma assicurata
per ciascuna opera deve intendersi secondo quanto indicato dall'art.4 delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
In particolare
qualora nella esecuzione delle opere il Contraente si serva di materiali
forniti direttamente dal Committente e non rientranti pertanto nel valore
dell'appalto, ma dei quali il Contraente è ugualmente tenuto a rispondere, la
Società si impegna a coprire detto materiale esclusivamente a condizione che
prima dell'inizio dei lavori venga data comunicazione della natura di detti
materiali e del loro valore complessivo.
In nessun caso le
garanzie della presente polizza Convenzione potranno essere valide per opere di
valore contrattuale superiore ai limiti di indennizzo che seguono; pertanto in
nessun caso la Società per eventuali sinistri occorsi alla partita 1), sarà
obbligata a pagare importo superiore a:
Ø relativamente
ai lavori di cui alle categorie A) - B) e E) dell'articolo 2) Opere incluse in
garanzia, euro 2.500.000.= (duemilionicinquecentomila) per ogni cantiere
assicurato col limite, se inferiore, della somma assicurata dell'opera come
definita all’art. 4 delle C.G.A. nonché dal presente articolo;
Ø relativamente
ai lavori di cui alle categorie C) e D) dell'articolo 2) Opere incluse in
garanzia, euro 1.000.000.= (unmilione) per ogni cantiere assicurato col limite,
se inferiore, della somma assicurata dell'opera come definita all'art. 4 delle
C.G.A. nonché dal presente articolo.
6) Opere
Preesistenti
L'Assicurato ha la
facoltà di attivare la copertura delle opere preesistenti di cui alla
condizione particolare 2, inserendo un massimale specifico sul
"certificato di applicazione" interessato, fino alla concorrenza
massima per singolo certificato di euro 500.000.= (cinquecentomila).
Tali massimali saranno
operanti limitatamente ai lavori di cui al relativo "certificato di
applicazione" e saranno regolati applicando il tasso di polizza di cui
all'articolo 9) della presente Disciplina della Convenzione.
7) Spese di
demolizione e sgombero
Si intendono automaticamente
comprese nelle garanzie prestate con la presente convenzione le spese di
demolizione e sgombero di cui alla condizione particolare 2), fino alla
concorrenza, per singolo sinistro e per anno assicurativo, di euro 250.000.=
(duecentocinquantamila).
Tali massimali
saranno operanti limitatamente ai lavori di cui al relativo "certificato
di applicazione" e saranno regolati applicando il tasso di polizza di cui
all'articolo 9) della presente Disciplina della Convenzione.
8) Integrazione
Legge MERLONI - TER (L.415/98) - GARANZIA FACOLTATIVA
La presente
disciplina si intende valida esclusivamente per le garanzie prestate con la
"GARANZIA FACOLTATIVA" e se la stessa è stata espressamente richiesta
dal Contraente con il richiamo nel certificato di applicazione relativo
dell'opzione "GARANZIA FACOLTATIVA" e può essere concessa
esclusivamente in abbinamento con la "GARANZIA BASE".
Definizioni
A parziale modifica
ed integrazione delle Definizioni di polizza , si conviene di rendere operanti
agli effetti contrattuali le seguenti definizioni:
Ø Assicurato:
il Contraente e il Committente;
Ø Franchigia:
l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata,
dedotto dall'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato.
Ø Scoperto:
la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale
che rimane a carico dell'Assicurato.
A deroga dell'art.
1 - Oggetto dell'assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione
Sezione I - Danni alle cose, la Società risponde esclusivamente dei danni
materiali e diretti causati da:
1) danni
cagionati da Azioni di Terzi, escluso i danni causati da atti di guerra, anche
civile, o verificatisi in occasione di rivoluzione, rivolta, insurrezione
invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione,
nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di
qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di
fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.
La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata
con la presente clausola mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a
mezzo lettera raccomandata.
In
caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della
parte di premio al netto delle imposte, pagata e non goduta, relativa alla
garanzia prestata con la presente clausola.
La
presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il
minimo di euro 2.500 per ogni sinistro e massimo indennizzo di euro 500.000 per
l'intero periodo assicurativo. Tasso imponibile addizionale (già compreso nel
tasso di polizza) 0,15 permille.
2) danni
da Forza Maggiore.
Relativamente
all'applicazione della presente estensione di garanzia "GARANZIA
FACOLTATIVA", l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in
polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio
e in ogni caso non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai
mezzi di trasporto delle cose assicurate nel cantiere.
L'assicurazione
cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di
contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito
nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è
antecedente a quello indicato in polizza.
In ogni caso
l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola
delle seguenti circostanze:
a) rilascio di
certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche
provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di
ultimazione lavori,
c) uso anche
parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto
parti delle opere vengano collaudate, prese in consegna o usate secondo
destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua
relativamente alle restanti non ancora ultimate.
Qualora la
costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il
Contraente può chiedere alla Società. che ha la facoltà di accettare, il
prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da
convenire. Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque
acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi
prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle
circostanze precedentemente indicate.
Limitatamente alle
garanzie prestate con la Sezione Il RCT relativamente alla responsabilità
civile imputabile al Contraente ai sensi di legge, a maggior precisazione di
quanto disposto dall'articolo 26) delle Condizioni Generali di Assicurazioni,
si prende atto che contemporaneamente alla presente polizza e per lo stesso
rischio di R.C.T. esistono altre assicurazioni, a copertura del Contraente, che
prevedono un massimale non inferiore a euro 250.000.= unico.
La presente
assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali RCT
indicati nelle suddette polizze; ciò anche nell'eventualità di inesistenza,
nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni,
nel qual caso il massimale di almeno euro 250.000.= rimarrà a carico del
Contraente.
9) Tassi di premio
e scoperti/franchigie
I tassi finiti di
premio (comprensivi di imposte governative) e gli scoperti/franchigie
A) per danni
derivati o anche solo indirettamente connessi con acqua, frana, crollo,
terremoto o altri eventi naturali, nonché per danni occorsi alla partita 2)
opere od impianti preesistenti;
B) per danni
derivanti da ogni altra causa;
C) per i danni
relativi alla Sezione Il - RCT
sono stati cosi stabiliti secondo le
tipologie delle opere previste al punto 2) della presente Disciplina della
Convenzione e dovranno essere applicati alla partita 1), 2) e 3) di ciascun
certificato di applicazione:
Tipologia di lavori Tasso finito Tasso
finito Tasso finito
Permille
Vedi art.2) Permille Permille GARANZIA
GARANZIA
BASE ESTENSIONE FACOLTATIVA
MANUTENZIONE
ESTESA
A) 1,00 0,10 0,40
B) 1,20 0,15 0,50
C) 1,50 0,20 0,50
D) 1,30 0,15 0,50
E) 1,00 0,10 0,40
Tipologia di lavori Franchigia in euro Franchigia
in euro Franchigia in
euro
Vedi art.2) (A) (B) (C)
A) 2.500 1.500 1.500
B) 2.500 1.500 1.500
C) 2.500 2.500 1.500
D) 2.500 2.500 1.500
E) 2.500 1.500 1.500
In nessun caso il
premio minimo per singolo certificato di applicazione potrà essere inferiore ad
euro 130.= (centotrenta) compresi accessori ed imposte vigenti.
10) Premio annuale
della Convenzione
Il Contraente versa
all'atto dei perfezionamento della presente polizza l'importo di euro …………..
(…..…. ...................) nonchè per le
annualità successive l'importo di euro …………… (……...................)
comprensivo di imposte governative, che rimarrà
comunque acquisito dalla Società.
11) Regolazione del
premio
Premesso che il
premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene
anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in
polizza ed è regolato alle scadenze del 31/12 di ogni anno sulla base dei
certificati di applicazione effettuati nel periodo annuale corrispondente,
fermo il premio minimo stabilito in polizza.
Le differenze
risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro i 30 giorni successivi
al ricevimento da parte del Contraente della relativa comunicazione da parte
della Società.
Se il Contraente
non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva
dovuta, la Società si obbliga a notificare a tutte le Stazioni Appaltanti
assicurate, a mezzo raccomandata, il mancato pagamento delle differenze
risultanti dalla regolazione del premio relativa al periodo annuale
corrispondente ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a
quando non siano trascorsi trenta giorni dalla data in cui la lettera
raccomandata, sopra accennata, è stata consegnata all'Ufficio Postale. Da tale
data la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il
Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di
agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione
del contratto.
12) Durata della
convenzione ‑ Proroga dell'assicurazione ‑ Recesso in caso di
sinistro
La presente
Convenzione ha la durata di anni .... mesi .... giorni .... con effetto dalle
ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento,
e termina alle ore 24 del 31/12/…... I premi devono essere pagati alla Agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le
rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15°
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, fermi restando le successive scadenze ed il diritto della Società al
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..
In mancanza di
disdetta, data da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno un mese
prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata di 12 (dodici)
mesi e cosi successivamente.
In base al disposto
dell'articolo 24 Danni ‑ Facoltà di recesso delle C.G.A., è facoltà della
Società, in caso di sinistro, recedere dalla Convenzione; la cessazione della
presente polizza Convenzione non comporta la contemporanea cessazione per le
coperture assicurative delle opere già in corso che continueranno regolarmente
fino alla loro naturale scadenza, comporta bensi la cessazione di copertura
per le opere che inizieranno successivamente alla data della suddetta
cessazione della polizza Convenzione.
![]()
POLIZZA CONVENZIONE
"TUTTI I
RISCHI DELLA COSTRUZIONE DELLE OPERE
CIVILI"
CERTIFICATO
DI APPLICAZIONE N ……………………..
|
CONTRAENTE: |
|
|
COMMITTENTE: |
|
|
APPALTATORE
O IMPRESA COSTRUTTRICE: |
CONTRAENTE |
|
ASSICURATO: |
COMITTENTE o, in alternativa: COMMITTENTE E
CONTRAENTE, nel caso venisse attivata l’opzione “GARANZIA FACOLTATIVA” |
|
LUOGO
ESECUZIONE DELLE OPERE: |
|
|
DECRIZIONE
DELLE OPERE: |
…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………… |
Durata dell'assicurazione
dalle ore 24 del alle ore 24 del per la costruzione delle opere, e da tale data
alle ore 24 del per l'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione (12 mesi
dalla data prevista per l'ultimazione della
costruzione delle opere) e per il
periodo di manutenzione
(massimo 12 mesi e operativa esclusivamente se prevista
contrattualmente nel
contratto di appalto), salvo quanto disposto dall'articolo 13) delle C.G.A..
Estensione
"GARANZIA
FACOLTATIVA": SI ÿ NO ÿ
|
PARTITE
ASSICURATE |
SOMME ASSICURATE |
Tasso %o lordo GARANZIA BASE |
Tasso %o lordo MANUT. ESTESA |
Tasso %o GARANZ. FACOLT. |
Tasso %o TOTALE |
PREMIO LORDO |
|
P.ta 1) Opere e
impianti permanenti e temporanei |
euro |
|
|
|
|
euro |
|
P.ta 2) Opere od
impianti preesistenti (max 500.000 euro) |
euro |
|
|
|
|
euro |
|
P.ta 3) Costi di
demolizione o di sgom. (max. 250.000 euro) |
euro |
|
|
|
|
euro |
|
TOTALES OMMA
ASSICURATA E PREMIO LORDO ALLA FIRMA |
euro |
|
|
|
|
euro |
|
Massimale
assicurato per la Responsabilità Civile verso Terzi, per sinistro e durata: |
euro
500.000.000.= |
|
||||
Emesso a …………………..…
il ………………………..
IL CONTRAENTE AXA
ASSICURAZIONI S.P.A.
………………………………………. ……………………………………………………..
Il Contraente ai sensi degli Artt.
1892, 1893, 1910 C.C. dichiara che:
1)
non ha in corso altre assicurazioni
con altre Compagnie per i rischi previsti nella presente polizza
2)
la descrizione delle cose e delle
opere assicurate, la loro ubicazione e le attività svolte sono conformi alle
proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio,
coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di assicurazione ed il
premio di polizza
In caso di difformità dalle precedenti
dichiarazioni, indicare "NO" sul frontespizio di polizza nella
rispettiva casella "dichiarazioni del Contraente" ed inserire (con
allegato) ogni eventuale integrazione o modifica a quanto sopra indicato.
Il Contraente dichiara che, prima
della conclusione del presente contratto, gli è stata consegnata apposita
"Nota Informativa conforme a quanto stabilito dall'articolo 123 del
decreto legislativo n. 175 del 17/3/1995 e dalla circolare ISVAP n. 303 del
2/6/1997.
Il Contraente dichiara altresi di
conoscere ed accettare le Condizioni Generali di Assicurazione sopra riportate.
IL CONTRAENTE AXA
ASSICURAZIONI S.P.A.
………………………………………. ……………………………………………………..
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342
del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni
degli Articoli seguenti delle "Condizioni Generali di Assicurazione":
Art. 16 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione (Decadenza
dal diritto all'indennizzo in caso di mancata comunicazione o mancata vigilanza
del cantiere o non adozione delle misure atte ad evitare danni); Art. 19 -
Obblighi in caso di sinistro, decadenza totale o parziale dal diritto
all'indennizzo; Art. 20 - Perdita del diritto di indennizzo in caso di
esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti; Art. 21 -
Arbitrato in caso di controversia (Deroga alla competenza dell'Autorità
Giudiziaria); Art. 23 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di
sinistro; Art. 24 - Danni Facoltà di recesso (Diritto di recesso della Società
dopo ogni denuncia di sinistro); Art. 25 - Onere della prova (Onere del
Contraente di provare l'indennizzabilità o la risarcibilità del danno); Art. 26
- Limitazione del l'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
(Validità dell'assicurazione solo per la parte di danno eccedente l'ammontare
che risulta pagato da altre assicurazioni); Art. 30 - Foro competente (Deroga
alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria).
Nonché le seguenti Condizioni
Particolari Aggiuntive:
C.P.A. 1 -Misure Antincendio;
C.P.A. 3 - Danni a raccolti Boschi e
Colture;
C.P.A. 12 - Traffico Aperto (anche se
pedonale);
C.P.A. 13 - Beni artistici.
Disciplina della Convenzione
Art. 2 - Opere incluse in garanzia
Art- 8 - Integrazione Legge MERLONI -
TER (L.415/98) - GARANZIA FACOLTATIVA;
Art. 11 - Regolazione del premio;
Art. 12 - Durata della Convenzione -
Proroga dell'assicurazione - Recesso in caso di sinistro.
…….............................
Per rispettare la legge sulla
"privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi
diritti (Art.10 legge 31 dicembre 1996, n. 675). - Vedasi legenda note
riportata alla pagina successiva delle presenti Condizioni Generali di
Assicurazione.
AXA Assicurazioni S.p.A., per fornire
i servizi assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti, deve
acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.
Le chiediamo pertanto di esprimere il
consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per i suddetti
servizi assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda
anche i dati sensibili strettamente inerenti al rapporto assicurativo che La
riguarda (1).
Il consenso concerne anche, più
specificatamente e secondo il particolare rapporto assicurativo, l'attività
svolta da soggetti del settore assicurativo operanti in Italia e all'estero che
collaborano con noi o da soggetti a cui dobbiamo comunicare i dati (tutti così
costituenti la c.d. "catena assicurativa"), sempre limitatamente a
quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente
tra Lei e AXA Assicurazioni S.p.A. (2).
I dati, forniti da Lei o da altri
soggetti (3), sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente
necessarie per fomirLe i servizi assicurativi desiderati.
Per talune attività utilizziamo
societa di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura
tecnica od organizzativa (4).
Senza i Suoi dati - alcuni dei quali
ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non
potremmo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha
inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di
chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (6).
Può rivolgersi, per tutto ciò ad AXA
Assicurazioni S.p.A., Via Leopardi n. 15 - 20123 Milano, Servizio Privacy.
Sulla base di quanto sopra, Lei può
esprimere il consenso apponendo la Sua firma in calce.
Inoltre, barrando la sottostante
casella, Lei può negare il consenso ad AXA Assicurazioni S.p.A. e ad altri
determinati soggetti (7) per l'utilizzazione dei Suoi dati per attività
(informazione e promozione commerciale di servizi assicurativi o previdenziali;
ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione
dei clienti) non strettamente collegate con i servizi che La riguardano, ma
utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti da AXA
Assicurazioni S.p.A. e dai suddetti soggetti:
Nome e Cognome (o denominazione)
dell’interessato (leggibili)
………………………………………………………………………….. Firma
……………………………………………………..
1)
Ad esempio, dati relativi a stato di
salute, opinioni politiche o sindacali, Casellario giudiziale.
2)
Secondo il particolare rapporto
assicurativo, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
-
assicuratori, coassicuratori (indicati
nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione
e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti
di assicurazione; banche; SIM, legali, periti (indicati nell'invito);
autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato) centri di
demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società
di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento
dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa assistenza
(indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria
(indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato);
società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di
servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto, smistamento,
recapito delle comunicazioni alla clientela) (indicate, se recapitanti, sul
plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società
di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il
controllo delle frodi, società di recupero crediti;
-
ANIA (Piazza S. Babila, 1 - Milano);
organismi consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle
Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova),
in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), in Trieste (Via Torrebianca, 20 -
Trieste), CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), CID (Piazza S. Babila, 1 -
Milano); Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma);
Pool Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 -Roma); Pool Handicappati (Via
dei Giuochi Istmici, 40 - Roma); Pool R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli,
10 - Milano); SIC (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma); UCI (Corso Venezia, 8 -
Milano); ANADI (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma); CIAA (Via dei Giuochi
Istmici, 40 - Roma); ULAV (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma);
-
CONSAP (Via Paisiello, 33 - Roma);
Commissari liquidatori di imprese di assicurazione in l.c.a. (provvedimenti
pubblicati in G.U.); ISVAP (Via del Quirinale, 21 - Roma), v. legge 12.8.1982,
n. 576;
-
nonché ad altri soggetti, quali: UIC
(Via delle quattro Fontane, 123 - Roma), v. Art. 13 legge 6.2.1980, n. 15;
Casellario Centrale Infortuni (Via Palestro, 45 - Roma), v. r.d. 23.3.1922, n.
387; Motorizzazione civile (Via Caraci, 36 - Roma), v. Art. 226 cod. strad.;
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), v.
Art. 17 d, lgs. 21.4,1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza
sociale (Via Flavia, 6 - Roma), v. Art. 17 d. lgs 21.4.1993, n. 124; Enti
gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali I.N.P.S. (Via Ciro il
Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via
Nizza 35 - Roma) ecc.; Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), v. Art. 7
D.P.R. 29.9.1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri
eventi naturali (quello a cui aderisce l'assicurato); Magistratura, Forze
dell'Ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.); altri soggetti o banche dati nei confronti
dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- L'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
3)
Ad esempio: altri soggetti inerenti al
rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti
assicurato, beneficiario, ecc. coobbIigati); altri operatori assicurativi
(quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori, ecc.); soggetti che per
soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione
di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi
associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 2, secondo e
terzo trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 2, quarto e quinto trattino).
4)
Queste società sono nostre dirette
collaboratrici e possono svolgere le funzioni di responsabili del nostro
trattamento dei dati oppure operano in piena autonomia come distinti
"titolari" di trattamento (v. nota 2, primo trattino).
5)
Ad esempio, ai sensi della normativa
contro il riciclaggio,
6)
Tali diritti sono previsti dall'Art.
13 della legge n. 675 del 1996. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati
trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un
interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del
materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di
mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
7)
I dati personali possono essere
comunicati, per finalità di informazione e promozione commerciale di servizi e
prodotti assicurativi/previdenziali, nonché per ricerche di mercato e indagini
sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, a taluni dei
seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate,
anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società
specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di
mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei
clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di
assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione
di contratti di assicurazione, banche, SIM; nonché ad altre categorie di
soggetti o singoli soggetti destinatari di comunicazioni di dati per le
medesime finalità.
Sede Sociale: Via
Consolata 3 - 10122 TORINO -
Italia
Direzione Generale:
Via Leopardi 15 - 20123
Milano - Italia
Società per Azioni
- Capitale Sociale L.
125.559.730.000 i.v.