Print Friendly, PDF & Email
- ambiente

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE – MUD 2010 – SCADENZA 30 APRILE 2011

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE – MUD 2010 – SCADENZA 30 APRILE 2011

In attesa della piena operatività del nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti – Sistri – (attualmente la scadenza è fissata al 1° giugno 2011) la normativa prevede che i produttori iniziali di rifiuti e le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti debbano comunicare al SISTRI determinate informazioni.
I dati che debbono essere trasmessi sono riferiti:
– all’anno 2010 (trasmissione entro il 30 aprile 2011)
– al periodo 1° gennaio – 31 maggio 2011 (trasmissione entro il 31 dicembre 2011)
l Ministero, per agevolare gli operatori, ha consentito di effettuare la comunicazione secondo una delle seguenti modalità:
– compilazione telematica degli appositi modelli che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it;
– compilazione e trasmissione (previo versamento dei diritti di segreteria) alla CCIAA territorialmente competente della scheda del capitolo 1 – rifiuti DPCM 27 aprile 2010 relativa alla specifica attività svolta.
Questa seconda dichiarazione è del tutto analoga alla dichiarazione MUD presentata l‘anno scorso.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni per quanto attiene la sola compilazione e presentazione del MUD alla CCIAA di Brescia che il Collegio Costruttori consiglia di utilizzare a causa dei problemi che attualmente affliggono il sistema informatico del Sistri.

CHI DEVE EFFETTUARE LA DENUNCIA
L’obbligo di comunicazione interessa:
– le Imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– le Imprese e gli enti che hanno più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al decreto legislativo, n.152/2006, art. 184, comma 3, lettere:
c) rifiuti da lavorazioni industriali,
d) rifiuti da lavorazioni artigianali,
g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
– le Imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti.

ESCLUSIONI
Sono esonerati dalla presentazione del MUD:
– le Imprese che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b, decreto legislativo, n.152/2006);
– le Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, (art. 212, comma 8, del decreto legislativo, n. 152/2006);
– chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
– gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume d’affari annuo non superiore ad ottomila euro;
– le Imprese e gli enti che non hanno più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al decreto legislativo, n. 152/2006, art. 184, comma 3, lettere:
c) rifiuti da lavorazioni industriali,
d) rifiuti da lavorazioni artigianali,
g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
Dalle esclusioni si evince, pertanto, che non sono soggette all’obbligo di presentazione del MUD le imprese di costruzione che producono rifiuti non pericolosi del gruppo 17 del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come, ad esempio, terre e rocce da scavo, materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo del MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc..

TERMINE DI SCADENZA E DESTINATARIO DELLA DENUNCIA
Il MUD potrà essere presentato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione entro sabato 30 aprile 2011.
Il MUD deve essere presentato o spedito a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento allegando l’attestazione di pagamento dei diritti di segreteria (conto corrente postale n. 330258 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia – Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia – indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “diritti di segreteria MUD – Anno 2011”.
Gli importi da versare sono:
– euro 10,00 per chi presenta il M.U.D. su supporto magnetico od in via telematica;
– euro 15,00 per chi lo presenta con modello cartaceo.
Si ricorda che è possibile anche presentare il MUD per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, con utilizzo della firma elettronica (smart card).
Per l’invio telematico è richiesto il pagamento con carta di credito o tramite il servizio Telemaco Pay.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA
La modulistica da utilizzare per la denuncia da presentare alla CCIAA di Brescia è sostanzialmente invariata rispetto a quella degli anni precedenti.
La modulistica per la compilazione su supporto cartaceo e il software per la compilazione su supporto informatico (non è possibile utilizzare il medesimo software dello scorso anno) possono essere scaricati dal sito internet della Camera di Commercio o all’indirizzo www.ecocerved.it.
Si ricorda che possono compilare solo la “comunicazione semplificata” le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
– presentano il MUD su supporto cartaceo;
– producono non più di tre tipi di rifiuti pericolosi;
– i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la comunicazione;
– non utilizzano, per ciascun rifiuto prodotto, più di tre trasportatori, né più di tre destinatari.
SANZIONI
Occorre prestare particolare attenzione al termine del 30 aprile 2011 (sabato) perché diversamente dagli anni passati, a seguito dell’abrogazione dell’art.258 del D.Lgs. n.152/206, non è più prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di importo ridotto per la tardiva presentazione – entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine – della dichiarazione.
Gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Tel. 030-399133).


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941