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01.03.1997 - tecnica

APPALTO – L’INESEGUIBILITÀ DEL PROGETTO VA COMUNICATA AL COMMITTENTE E NON AL DIRETTORE LAVORI

APPALTO – L’INESEGUIBILITÀ DEL PROGETTO VA COMUNICATA AL COMMITTENTE E NON AL DIRETTORE LAVORI APPALTO – L’INESEGUIBILITÀ DEL PROGETTO VA COMUNICATA AL COMMITTENTE E NON AL DIRETTORE LAVORI
(Cassazione, Sez. II, sent. n. 5632 del 19/6/1996)

Le contestazioni circa l’eventuale ineseguibilità del progetto o la necessità di variazioni, ai fini dell’esonero dell’appaltatore dalle responsabilità che la legge espressamente gli attribuisce, devono essere tempestivamente comunicate da questi direttamente al committente, e non al direttore dei lavori, atteso che costui, quale ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alle sole materie strettamente tecniche.APPALTO – L’INESEGUIBILITÀ DEL PROGETTO VA COMUNICATA AL COMMITTENTE E NON AL DIRETTORE LAVORI
(Cassazione, Sez. II, sent. n. 5632 del 19/6/1996)

Le contestazioni circa l’eventuale ineseguibilità del progetto o la necessità di variazioni, ai fini dell’esonero dell’appaltatore dalle responsabilità che la legge espressamente gli attribuisce, devono essere tempestivamente comunicate da questi direttamente al committente, e non al direttore dei lavori, atteso che costui, quale ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alle sole materie strettamente tecniche.


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