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01.01.1998 - tributi

CONTRATTI DI LOCAZIONE – NUOVE MODALITA’ DI REGISTRAZIONE

CONTRATTI DI LOCAZIONE – NUOVE MODALITA’ DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE – NUOVE MODALITA’ DI REGISTRAZIONE

I contratti di locazione di immobili, dopo il versamento dell’imposta dovuta, devono essere registrati entro 20 giorni dalla data degli atti (o dall’inizio della loro esecuzione, in caso di contratto verbale); per i fabbricati e terreni non agricoli l’imposta dovuta è pari al 2% del canone annuo, con un minimo di lire 100.000.
Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti eguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell’intera imposta.
La legge collegata alla finanziaria ’98 ha introdotto l’obbligo della registrazione per tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno.
Per i contratti di locazione precedentemente non registrati, in quanto di ammontare annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dall’inizio dell’annualità successiva a quella in corso. Ad esempio, per un contratto che viene in scadenza al 30 aprile ’98, la registrazione deve essere richiesta entro il 20 maggio successivo.
Per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale è prevista la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l’imposta di registro commisurata all’intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno. Chi sceglie la prima ipotesi ha diritto ad una detrazione dall’imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
Esempio:
Durata contratto                           Metà del tasso             Detrazione %                              (anni)              d’interesse legale (5%)
                   6                                2,5 %                              15,0 %
                   5                                2,5 %                              12,5 %
                   4                                2,5 %                              10,0 %
                   3                                2,5 %                              7,5 %
                   2                                2,5 %                              5,0 %

Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l’importo relativo all’intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.
Per tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili l’imposta di registro non può essere inferiore alla misura di lire 100.000.
Per le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, l’imposta si paga nella misura fissa di lire 100.000.

Modalità di pagamento dell’imposta
Prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e affitto di beni immobili le parti contraenti devono calcolare l’imposta dovuta e versarla in banca, presso il concessionario, usando il modulo di versamento F23, o alla posta, usando il bollettino 32 (i versamenti vanno arrotondati alle 10.000 lire superiori per frazioni da 5.001 a 9.999 lire, oppure alle 10.000 lire inferiori per frazioni da 1 a 5.000 lire). La copia dell’attestato di versamento va poi consegnata entro 20 giorni dalla data del contratto all’Ufficio del Registro (o, dove questo è stato istituito, all’Ufficio delle Entrate) insieme alla richiesta di registrazione compilata sull’apposito stampato in distribuzione presso l’Ufficio.
Per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi contratti i contraenti devono versare l’imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l’attestato dell’avvenuto versamento al competente Ufficio del Registro.
Per i contratti già registrati il pagamento dell’imposta relativa alle annualità future sarà eseguita con le stesse modalità.


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