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01.10.1998 - sicurezza

D.M. 10/3/1998 CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

D D.M. 10/3/1998 – CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

 Con riferimento a quanto già comunicato in materia (cfr. nota supplemento n° 8 del Notiziario mensile n° 7/98) si pubblica qui di seguito il testo del D.M. 10 marzo 1998 pubblicato sul suppl. ordinario della G.U. n°81 del 7 aprile 1997 relativo alle disposizioni generali di sicurezza antincendio, nonchè la relativa circolare ministeriale di commento.

Ministero dell’interno
Decreto 10 marzo 1998.
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
Il Ministro dell’interno
 
di concerto con

il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1966, n. 242;
Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto disposto dall’art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Decreta:
Art. 1.
Oggetto – Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 2
Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui allegato I.
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all’allegato I:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio
c) livello di rischio basso.

Art. 3.
Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. All’esito della valutazione di rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all’allegato II:
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato  dall’art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l’esodo delle persone in sicureza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all’allegato III;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio al fine di garantire l’attivazione dei  sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all’allegato IV;
d) assicurare l’estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all’allegato V;
e) garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all’allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato VII.

2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).

Art. 4.
Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.

Art. 5.
Gestione dell’emergenza in caso di incendio

1. All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all’art.3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio.

Art. 6.
Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall’art. 10 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell’allegato X, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l’obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l’idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Art. 7.
Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza

1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX.

Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali

1. Fatte salve le disposizioni dell’art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui all’art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1998

* * * * *
Servizio Tecnico Centrale
Prot. n. P1034 / 4146 sott 2/B (6) Roma, 8 luglio 1998

CIRCOLARE N. 16 MI.SA
Oggetto: Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 – Chiarimenti.

Omissis
PREMESSA
Sul supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 e’ stato pubblicato il Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 emanato in attuazione del disposto dell’art. 13 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
La finalita’ del decreto 10 marzo 1998 e’ quella di dare ai datori di lavoro uno strumento adattabile alle varie realta’ lavorative e nel contempo di indicare riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell’ambito della propria azienda od unita’ produttiva.
Infatti l’atto normativo citato contiene criteri, validi per tutti i luoghi di lavoro, per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione antincendio, dando cosi’ pratica attuazione al disposto degli articoli 33 e 34 del D.P.R. n. 547 del 1955 confermato e rafforzato dall’art. 4, comma 5 – lettere h) e q) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Il percorso logico che viene seguito dal decreto per arrivare alla scelta delle necessarie misure di sicurezza antincendio, tiene conto della specifica realta’ aziendale, attraverso l’identificazione dei pericoli di incendio, la loro possibile eliminazione o riduzione, la valutazione dei rischi per la necessaria tutela dei lavoratori e di terzi.
Quanto sopra premesso, al fine di evitare erronee interpretazioni del decreto in parola, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Rapporti di Lavoro -, tenuto conto della diretta correlazione dello stesso con le disposizioni normative impartite con il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, si forniscono i seguenti chiarimenti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
L’art. 2 del decreto, riprendendo le linee strategiche del D.Lgs. n. 626 del 1994, fissa nella valutazione del rischio di incendio il punto di riferimento per stabilire la congruita’ delle necessarie misure di sicurezza preventive e protettive e riporta nell’allegato I le linee guida per procedere a detta valutazione.
La valutazione di cui sopra e le conseguenti misure vanno riportate nel documento di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 626 del 1994.
Tale specifico adempimento non e’ previsto per le aziende riportate al comma 11 dell’art. 4 del citato D.Lgs. in tale circostanza e, sufficiente una autocertificazione sull’avvenuta valutazione del rischio  di incendio.
In sostanza l’art. 2 del decreto, nulla aggiungendo a guanto gia’, stabilito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994, indica, attraverso le linee guida di cui all’allegato I, una esemplificazione di come procedere alla valutazione di uno specifico rischio in ambito aziendale quale e’ appunto il rischio di incendio.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  ANTINCENDIO
L’art. 3 del decreto, in una serie di allegati, stabilisce sulla base della valutazione del rischio d’incendio i criteri per la scelta delle principali misure di sicurezza antincendio sia di tipo strutturale ed impiantistico che di tipo organizzativo e gestionale, da attuare tenendo conto della specifica realta’ aziendale.
Le principali misure che vengono affrontate riguardano:
accorgimenti finalizzati a prevenire gli incendi;
l’evacuazione delle persone presenti:
la segnalazione e l’allarme in caso di incendio;
l’estinzione dell’incendio;
il mantenimento in efficienza delle attrezzature e degli impianti antincendio;
l’informazione e la formazione dei lavoratori.
Nell’allegato III sono trattate con particolare approfondimento le vie ed uscite di emergenza, in quanto per tale specifica e fondamentale misura di sicurezza necessitava che venissero esplicitati precisi criteri al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto nei seguenti commi dell’art. 13 del D.P.R. n. 547 del 1955 così’ come modificato dall’art. 33 del D.Lgs. n. 626 del 1994 e precisamente:
– comma 4 = numero, distribuzione e dimensioni delle vie ed uscite di emergenza;
– comma 5 = larghezza minima delle vie ed uscite di emergenza;
– comma 6 = verso di apertura delle porte delle uscite di emergenza.
Per l’eventuale adeguamento dell’azienda alle misure stabilite nell’allegato III viene concesso un termine di 2 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
E, fatto salvo comunque il disposto dell’art. 13, comma 13, del D.P.R. n. 547/l9SS per i luoghi di lavoro gia’ utilizzati prima del I gennaio 1993.
Il comma 2 dell’art. 3 precisa che le disposizioni del comma 1, relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme e sull’estinzione, non si applicano alle attivita’ soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
Tale disposto vuole significare che per le suddette attivita’ tali misure devono conformarsi alle specifiche direttive emanate dal Ministero dell’interno, ove esistenti, o ai criteri generali di prevenzione incendi, secondo le procedure previste dal D.P.R. n. 37/1998.
Pertanto i criteri riportati negli allegati III, IV, V trovano piena attuazione in tutti i luoghi di lavoro non ricompresi tra le attivita’, soggette al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco.
Si ritiene che possono costituire comunque un utile riferimento, in fase progettuale, anche nell’ambito delle attivita’ soggette al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco, qualora l’attivita’ in questione non sia disciplinata da specifica disposizione di prevenzione incendi.

GESTIONE DELL’EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO
L’art. 5 prevede la redazione del piano di emergenza in conformita’ dei criteri riportati nell’allegato VIII, per i luoghi di lavoro ove sono occupati non meno di 10 dipendenti, o comunque ricompresi tra le attivita’ soggette al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco al fine del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
DESIGNAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI E GESTIONE DELL’EMERGENZA
Gli articoli 6 e 7 del decreto costituiscono l’attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 riportate all’art. 4, comma 5 -lettera a) ed all’art. 22, comma 5, rispettivamente per quanto attiene la designazione e la formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio m gestione dell’emergenza.
Nell’allegato IX sono riportati i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione in relazione al livello di rischio di incendio dell’azienda.
Nell’allegato X sono invece elencati i luoghi di lavoro ove e’ richiesto agli addetti antincendio uno specifico requisito, aggiuntivo alla formazione, consistente nel conseguimento dell’attestato di idoneita’ tecnica di cui all’art. 3, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Tale requisito e’ stato previsto in quanto nelle aziende riportate nell’allegato X si svolgono attivita’ che, in caso di incendio, possono comportare rischi non solo per i lavoratori, ma anche per l’ambiente esterno ed in particolare per l’incolumita’ pubblica.
L’art. 8, comma 2, fa salva la formazione gia’ acquisita dagli incaricati, prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo.
In analogia a quanto previsto dall’art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 626/1994 sul ricorso a servizi esterni all’azienda, si ritiene che l’affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, tramite apposito contratto, degli incarichi finalizzati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell’emergenza, possa essere consentito come misura integrativa e non sostitutiva del disposto di cui all’art. 4, comma 5 – lettera a) del predetto D.Lgs. n. 626/1994.
Detto personale esterno dovra’, in ogni caso, essere formato a cura del proprio datore di lavoro in relazione al livello di rischio di incendio dell’attivita’ presso la quale prestera’ il servizio.
Qualora non sia prefigurabile a priori l’attivita’ presso la quale verra’ espletato il servizio, la formazione dovra’ essere basata su contenuti che siano i piu’ completi e dettagliati possibili, ed al riguardo si ritiene che il corso di tipo C, di cui all’allegato IX del DM 10 marzo 1998, sia quello adatto a tal fine.
Inoltre si ritiene necessario che il livello di formazione acquisito vada attestato secondo le procedure di cui all’art. 3 della legge n. 609 del 1996.
Da ultimo occorre precisare che il datore di lavoro che ricorre a tale servizio esterno, e’ tenuto a fornire ai predetti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell’emergenza, la necessaria informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza attuate nella propria azienda, secondo modalita’ da precisare negli accordi contrattuali.

FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO CEE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.LGS. N. 626/1994, POSSONO SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE.
L’art. 10 del D.Lgs. n. 626/1994 consente al datore di lavoro delle seguenti aziende:
aziende artigiane ed industriali sino a 30 addetti;
aziende agricole sino a 10 addetti;
aziende della pesca sino a 20 addetti;
altre aziende sino a 200 addetti, con esclusione delle seguenti aziende:
aziende industriali soggette all’obbligo della dichiarazione e della notifica ai sensi del DPR n. 175 del 1988;
centrali termoelettriche;
impianti m laboratori nucleari;
aziende estrattive ed altre attivita’ minerarie;
fabbriche e depositi di esplosivi;
strutture di ricovero e cura pubbliche e private,
di poter svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonche’ di prevenzione incendi e di evacuazione, purche’ frequenti un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute, il cui attestato di frequenza va trasmesso all’organo di vigilanza.
L’art. 95 del D.Lgs. n. 626/1994 ha consentito, fino al 31 dicembre 1996, ai datori di lavoro di svolgere direttamente quanto previsto dall’art. 10 senza l’obbligo di frequentare l’apposito corso di formazione.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con il decreto 16 gennaio 1997 ha stabilito i contenuti minimi dei corsi di formazione per i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i Compiti di cui all’art. 10.
Tale corso della durata minima di 16 ore, prevede, tra l’altro, anche l’argomento specifico della prevenzione incendi e della gestione dell’emergenza.
Dalla data di entrata in vigore del DM 10 marzo 1998, il corso di cui sopra, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, deve recepire i contenuti di cui all’allegato IX.
Sono comunque fatti salvi i corsi espletati prima della data di entrata in vigore del decreto nonche’ la speciale esenzione di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 626/1994, purche’, ne sia stata data comunicazione all’organo di vigilanza, entro il 31 dicembre 1996.


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