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01.02.1998 - economia

EDILIZIA AGEVOLATA CREDITO FONDIARIO EDILIZIO

EDILIZIA AGEVOLATA – CREDITO FONDIARIO EDILIZIO EDILIZIA AGEVOLATA – CREDITO FONDIARIO EDILIZIO

Il Ministro del tesoro, con il Decreto 19 dicembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1997 n. 303) ha determinato la commissione omnicomprensiva da riconoscersi, per il 1998, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato (edilizia agevolata, edilizia rurale agevolata, terremoti ante 1997 Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo) per il settore fondiario-edilizio.
I valori individuati sono i seguenti:
a) contratti condizionati stipulati nel 1998: 1,25%
b) contratti definitivi stipulati nel 1998 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1997: 1,25%
c) contratti definitivi stipulati nel 1998 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988: 1,45%
d) contratti definitivi stipulati nel 1998 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988: 1,75%


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