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01.04.1998 - sicurezza

Oggetto: ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/96 e del decreto legislativo 626/94

Oggetto: ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/96 e del decreto legislativo 626/94 Oggetto: ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/96 e del decreto legislativo 626/94
In risposta a quesiti pervenuti presso questo Ministero si forniscono ulteriori chiarimenti interpretativi relativamente ai decreti indicati in oggetto.
DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996 N. 494

Allegato 1, p. 2 – Definizione di “impianti”
Il termine “impianti”, di cui all’Allegato I p. 2, deve essere riferito agli impianti tecnologici asserviti ad opere edili o di genio civile e non anche ad impianti connessi alla produzione industriale, agricola o di servizi.
Una diversa interpretazione, che includesse in tale termine tutti gli impianti a prescindere dalla loro connessione con opere edili o di genio civile, amplierebbe irragionevolmente il campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/96 che, al contrario, ha trasposto nell’Ordinamento giuridico italiano la sola direttiva particolare relativa ai “Cantieri temporanei o mobili”, ossia la direttiva 24 giugno 1992 n. 92/57 CEE.
L’impossibilità sotto il profilo giuridico di una simile eventuale estensione, deriva dal fatto che, mentre è stato possibile, nell’ambito del settore dei cantieri edili o di genio civile, individuare prescrizioni anche più restrittive di quelle contenute nella direttiva, certamente non sarebbe possibile estendere quella normativa ad altri settori, quali ad es. la produzione industriale o agricola o di servizi, settori per i quali l’Unione europea ha emanato altre direttive generali o particolari, che sono state regolarmente tutte recepite nel nostro ordinamento giuridico.
Tanto ciò è vero, che nell’allegato I della direttiva in questione l’elenco dei lavori da considerarsi edili o di genio civile, anche se solo esemplificativo, contiene esempi tutti strettamente collegati a lavori rientranti nel settore delle costruzioni, e il termine “impianti” non è neanche presente.
D’altra parte, al riguardo, va tenuta presente anche la circostanza che specifici obblighi di tutela a carico dei datori di lavoro committenti sono stabiliti anche nel d.l.vo 626/94, all’art. 7, il quale impone azioni congiunte di informazione, cooperazione e coordinamento, sia a carico dei datori di lavoro committenti sia a carico dei datori di lavoro appaltatori e dei lavoratori autonomi e tale normativa trova senz’altro applicazione anche alle attività di manutenzione degli impianti di produzione industriale, agricola o di servizi.

Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all’appalto
Ove i lavori o le attività individuate negli allegati I e Il del d.1.vo n. 494/96 vengano effettuati dal datore di lavoro esclusivamente con proprio personale dipendente, le disposizioni del d.l.vo n. 494/96 non sono applicabili poiché in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente, bensì unicamente quello di datore di lavoro. Pertanto le normative di riferimento sono quelle contenute nel d.1.vo. n. 626/94 e nelle disposizioni speciali di settore di volta in volta applicabili.

Allegato 1, p. 1 – Attività di sistemazione forestale
Ai fini dell’individuazione delle attività forestali rientranti nel campo di applicazione del d.1.vo. n. 494/96 va chiarito che tali attività sono solo quelle assimilabili ad operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile, quali ad es., la costruzione di manufatti per la sistemazione di corsi d’acqua, la pulizia di alvei, l’apertura di strade, ecc..

Art. 3 commi 3 e 4
Nell’ambito delle ipotesi di cui all’art. 3 commi 3 e 4, il committente è obbligato a designare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione e, correlativamente, è tenuto al rispetto di tutti gli altri obblighi conseguenti a tale designazione, tra i quali l’elaborazione del piani di sicurezza.
Al di fuori di dette ipotesi, a carico del committente rimangono esclusivamente gli obblighi di cui all’art. 3, 1° comma, del d.l.vo. n. 494/96 e quelli di cui all’art. 7 del d.l.vo. n. 626/94, nel caso in cui il committente sia contemporaneamente datore di lavoro ed affidi ad un appaltatore l’esecuzione di un’opera all’interno della propria realtà operativa.
Sempre al di fuori delle suddette ipotesi, a carico degli appaltatori rimangono applicabili gli obblighi derivanti dall’art. 18, 8° comma della L. n. 55/90 e quelli derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica generale specifica (DPR n. 547/55, DPR n. 164/56, d. l.vo. N. 626/94, ecc.).
Difatti, a conferma ed ulteriore specificazione di quanto già precisato con circolare n. 41/97, la L. 55/90 non si applica tutte le volte che trova applicazione il d.l.vo n. 494/96 ai sensi dell’art. 3, comma 3. Viceversa nelle ipotesi in cui quest’ultimo decreto non si applichi, la L. 55/90 continua ad esplicare la sua efficacia normativa.

Art. 19, comma I lettere a) e b)
Coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 19, comma 1 lettere a) e b) sono abilitati a svolgere legittimamente le funzioni di coordinatore previste dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto, purché entro il 21 marzo dell’anno 2000 abbiano frequentato il corso di cui all’art. 10 comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.

Allegato II, p. 4
Con la locuzione “linee elettriche in tensione” contenuta nel punto 4 dell’allegato Il del D.1.vo n. 494/96 si intende fare riferimento alle linee elettriche in tensione aeree e nude e non anche ai cavi isolati o interrati.

Art. 22, comma 1, lett. a)
Nell’ipotesi in cui vengano inserite nei piani di sicurezza e coordinamento, di cui agli artt. 12 e 13, misure o disposizioni già contenute anche in precise norme contravvenzionali di altre leggi, per la mancata attuazione di tali disposizioni si deve applicare la sola sanzione corrispondente alla violazione di legge e non anche quella prevista dall’art. 22, comma 1, lettera a) del d.l.vo. 494/96.

L. 23 maggio 1997, art. 12
La disposizione contenuta nell’art. 12 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione del decreto legge n. 67 del 25 marzo 1997, con riferimento al decreto legislativo 494/96 ha, sino al 31 dicembre 1997, raddoppiato i tempi di adeguamento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e ha ridotto della metà la somma di cui all’articolo 21, comma 2. Con tale disposizione, pertanto, è stata implicitamente estesa l’applicazione del suddetto decreto legislativo n. 758/94 anche alle contravvenzioni del d.l.vo. n. 494/96, a prescindere dal termine del 31 dicembre 1997 e dalle riduzioni della sanzione amministrativa.
Infatti non sarebbe possibile sotto il profilo giuridico modificare temporaneamente termini e sanzioni di una legge se quest’ultima non trovasse applicazione alla stessa materia anche con le sanzioni e i termini ordinari.
DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 N. 626

Collaboratori familiari di cui all’art. 230 bis del codice civile e collaboratori familiari nell’ambito di una ditta individuale.
Con circolare n. 154/96 è stato chiarito che i collaboratori familiari di cui alla disciplina dell’art. 230 bis del Codice civile non sono inquadrabili nella categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Con successiva circolare n. 28/97, si è ulteriormente precisato che nell’ipotesi di una ditta individuale la normativa di prevenzione si applica ai collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un preciso vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari.
Il vincolo di subordinazione tra familiari esiste sicuramente nell’ipotesi di formale assunzione con contratto del familiare o nell’ipotesi -che solo un giudice può individuare come tale – di subordinazione derivante da particolari situazioni di fatto.
Pertanto, in mancanza di un regolare contratto di assunzione o di un intervento dell’autorità giudiziaria, anche nel caso delle ditte individuali va presunta la semplice collaborazione tra familiari, assimilabile a quella dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del Codice Civile, e quindi non trova applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.
Con l’occasione, si chiarisce che nella circolare n. 172/96, per un mero errore materiale, con riferimento agli “associati in partecipazione” è stato indicato l’art. 292 del c.c. A rettifica, si indica l’art. 2549 c.c.

Art. 1, comma 3 – Lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato
Con la locuzione “lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato”, oltre che ai portieri, si deve far riferimento anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, con mansioni affini a quelle dei portieri. Da questi vanno esclusi, ovviamente quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo.
Per quanto concerne, poi, l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 si precisa che l’informazione e la formazione possono essere svolte anche senza adempiere l’obbligo di valutazione dei rischi documentata per iscritto di cui all’art. 4, obbligo che non trova applicazione per i datori di lavoro in questione (amministratori di condominio).
Pertanto, in tal caso, la formazione e l’informazione avranno ad oggetto i criteri comportamentali di sicurezza, relativi alle attività svolte, individuati al di fuori di una valutazione dei rischi documentata per iscritto.

Art. 22- Formazione
Riguardo all’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 22 del d.1.vo n. 626/94 si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
Il comma 1 del predetto articolo ha carattere generale e riprende il principio già introdotto dall’art. 3, lett. s) per evidenziare la funzione strumentale della formazione quale misura di sicurezza fondamentale per l’acquisizione dei corretti comportamenti dei lavoratori in particolare per far fronte ai rischi residui.
I commi successivi ne specificano le modalità ed i momenti di attuazione, in particolare il comma 2 prevede che essa avvenga in determinate specifiche occasioni, in ciò non innovando le disposizioni già contenute negli articoli 4 dei regolamenti generali di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Infatti l’obbligo ivi previsto di “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti” – del pari sanzionato penalmente – presuppone che il lavoratore fosse edotto prima di essere adibito alle mansioni comportanti i rischi in questione.
L’art. 22, comma 2, stabilisce che la formazione deve essere fatta all’atto dell’assunzione, del trasferimento o mutamento di mansioni ovvero ogni qualvolta si introduca una variazione di carattere tecnico o organizzativo dell’attività lavorativa.
Quanto sopra si evidenzia per chiarire che, per le attività già in corso alla data di entrata in vigore del d.l.vo n. 626/94, non scatta automaticamente ed indiscrimina-tamente l’obbligo del datore di lavoro di procedere alla formazione di tutti i lavoratori già assunti a tale data, purché i datori di lavoro abbiano in precedenza dato attuazione all’obbligo di cui gli articoli 4 dei regolamenti generali di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Articolo 55, comma 5 – Dispositivi speciali di correzione
Con la locuzione “dispositivi speciali di correzione”, di cui all’art. 55, comma 5, del d.l.vo n. 626/94, si devono intendere quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal  lavoratore nella vita quotidiana.
Ne deriva che, nell’ipotesi in cui il “dispositivo speciale di correzione” sia integrato nel normale dispositivo di correzione, il datore di lavoro è tenuto a pagare il solo costo relativo alla correzione speciale.


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