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01.01.1998 - tributi

SOPPRESSIONE DEI SERVIZI DI CASSA DEGLI UFFICI IVA E DEL REGISTRO – NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO

SOPPRESSIONE DEI SERVIZI DI CASSA DEGLI UFFICI IVA E DEL REGISTRO – NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO SOPPRESSIONE DEI SERVIZI DI CASSA DEGLI UFFICI IVA E DEL REGISTRO – NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO

Dal 1° gennaio 1998 i versamenti che prima venivano effettuati presso le casse degli uffici IVA e del Registro devono essere eseguiti presso gli sportelli delle banche e dei concessionari della riscossione (ex esattorie) o presso gli uffici postali.
Imposte interessate
Il nuovo sistema di pagamento riguarda tutte le imposte e le altre somme che in precedenza si pagavano agli sportelli degli uffici del registro e IVA, e in particolare:
le imposte di registro, di successione e donazione, le imposte dovute per accertamenti degli uffici IVA e del Registro, le relative sanzioni, tutte le somme e le sanzioni richieste da enti ed uffici diversi da quelli finanziari.
Modalità di pagamento
1. Pagamento di somme richieste dagli uffici finanziari.
Il versamento deve essere effettuato presso il concessionario della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha richiesto il pagamento, oppure presso uno sportello bancario della stessa provincia, utilizzando l’apposito modello 23 disponibile presso i concessionari e le banche.
In caso di avvisi di rettifica, accertamento sanzioni e liquidazione il modello di pagamento sarà inviato direttamente al contribuente da parte dell’ufficio.
I versamenti possono anche essere effettuati presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino di conto corrente 32 intestato al concessionario della provincia in cui ha sede l’ufficio finanziario.
I modelli possono anche essere riprodotti e compilati meccanograficamente utilizzando stampanti che garantiscano la conformità al modello ministeriale e sono disponibili anche su internet (www.finanze.it) e sugli sportelli self-service.
2. Pagamento di somme richieste da enti diversi dagli uffici finanziari.
I pagamenti dovuti sulla base di atti (quali processi verbali, ordinanze, ingiunzione, inviti di pagamento) emessi da uffici ed enti diversi da quelli finanziari, vanno effettuati in favore del concessionario della provincia in cui ha sede l’ufficio finanziario a cui doveva essere indirizzato il pagamento.
– Se risiede nella stessa provincia del predetto concessionario, il contribuente può recarsi direttamente presso gli sportelli del concessionario stesso, oppure presso uno sportello bancario della stessa provincia, utilizzando il modello 23 e allegando copia dell’atto di richiesta. Sul modello va indicato il codice tributo 666T.
– In alternativa, il contribuente può effettuare il pagamento alla posta tramite bollettino modello 32 sul c/c postale intestato al predetto concessionario. Sul bollettino devono essere riportati i seguenti dati: codice tributo 666T, generalità e codice fiscale della persona tenuta al pagamento, ente che ha richiesto il pagamento, data e numero della richiesta.
Casi particolari
Per la registrazione degli atti occorre presentare all’ufficio del registro, oltre all’intestazione di pagamento, un modello con la distinta degli atti presentati e dei relativi versamenti e liquidazioni.
Chi presenta la dichiarazione di successione deve allegare all’attestazione di pagamento il prospetto di liquidazione conforme al modello ministeriale.
Se le imposte ipotecarie, le tasse ipotecarie e i tributi speciali fanno parte di unico atto, il versamento è eseguito con le modalità descritte ai punti precedenti.
In caso contrario, in mancanza delle imposte ipotecarie, il pagamento dei tributi speciali e della tassa ipotecaria deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente intestato all’ufficio concessioni governative di Roma, indicando i codici tributo 8909 (per la tassa ipotecaria) e 8911 (per i tributi speciali).
Se gli importi da versare risultano non superiori a lire 50.000 si possono utilizzare marche da bollo.


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