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01.12.1998 - tributi

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE – TASSA SULLE SOCIETA’ INTERESSI TRIBUTARI SUI RIMBORSI

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE – TASSA SULLE SOCIETA’ INTERESSI TRIBUTARI SUI RIMBORSI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE – TASSA SULLE SOCIETA’ INTERESSI TRIBUTARI SUI RIMBORSI
(Min. finanze, Ris. 5/11/98, n.169/E – Cass., Sez. I, Sent. 29/8/98, n.8651)

Spettano al contribuente gli interessi di mora, a decorrere dalla data della domanda di rimborso e non dalla data dei singoli pagamenti, sulle somme versate per il pagamento della tassa di concessione governativa per l’iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo all’iscrizione (art. 3, D.L. n. 853/1984), non dovuta perché in contrasto con il diritto comunitario.
La misura degli interessi da calcolare per il rimborso della tassa deve essere prevista dalla normativa tributaria e non da quella civilistica (art. 1, legge n. 29/1961) e gli interessi devono essere computati a semestre compiuto.
Il Ministero delle finanze ha precisato che, al fine di stabilire l’opportunità di impugnare le sentenze che obbligano al pagamento degli interessi nella misura prevista dal codice civile, deve essere valutato per ogni singola fattispecie se, per effetto della diversa decorrenza o per altre ragioni, risulti più conveniente, o sostanzialmente equivalente, l’applicazione degli interessi civilistici (artt. 1284 e 2033 c.c.; cfr. anche Avvocatura Generale dello Stato, consultive n. 69281 del 20 maggio 1997 e n. 45796 del 31 maggio 1997).
Si riporta di seguito il testo della risoluzione in oggetto.

Risoluzione n.169
del 5/11/98

Con la nota n. 19649 dell’1/10/1998, l’Avvocatura distrettuale di Catania ha chiesto di conoscere il parere di questa Amministrazione in merito all’opportunità di impugnare la sentenza indicata in oggetto nella parte in cui stabilisce il pagamento degli interessi legali di cui al codice civile e non quelli di cui all’art. 5 della legge n. 29 del 1961.
Al riguardo, si richiama la sentenza n. 8651 del 29/8/98, con la quale la Corte di Cassazione ha deciso che “spettano al contribuente, dalla data della domanda di rimborso e non dalla data dei singoli pagamenti, gli interessi di mora con scadenza semestrale nella misura del 3% stabilita (per ogni semestre compiuto) dall’art. 1 della legge 26/1/61, n. 29 e poi modificata con successivi provvedimenti legislativi (6% in base all’art. 1 legge 18/4/78; 4,5% in base all’art. 7, comma quarto, legge 11/3/88, n. 67 con effetto dal primo gennaio 1988).
Ciò premesso, la scrivente ritiene che gli interessi da calcolare sulle tasse da rimborsare debbano essere quelli previsti dalla normativa tributaria a decorrere dalla domanda amministrativa o giudiziale.
In merito, si è già espressa l’Avvocatura Generale dello Stato che, con le consultive 69284 del 20/5/97 e 45796 del 31/5/97, ha sostenuto che gli interessi applicabili al credito di rimborso sono quelli previsti dalla legge n.29 del 1961 (e successive modificazioni), anche se, al fine di stabilire l’opportunità dell’impugnazione, ha proposto di valutare i singoli casi “in cui, per effetto della diversa decorrenza, ovvero per altre ragioni, risulti più conveniente, o sostanzialmente equivalente, l’applicazione degli interessi ex artt. 2033 e 1284 codice civile”.
Pertanto, considerata la diversa decorrenza degli interessi di cui alla legge n. 29 del 1961 rispetto a quella prevista dagli artt. 2033 e 1284 del codice civile, appare opportuno che codesta Direzione Regionale valuti se nel caso in esame risulta più conveniente l’applicazione della normativa civilistica, opponendosi in caso contrario a quanto disposto dal giudice.


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