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01.10.1999 - sicurezza

PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO – NUOVE DISPOSIZIONI – DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N.345

PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO – NUOVE DISPOSIZIONI – DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO – NUOVE DISPOSIZIONI – DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N.345
Sulla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n.237, è stato pubblicato il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345, recante “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro”. Il decreto è entrato in vigore il 23 ottobre 1999.
Il provvedimento adegua la vigente legislazione sul lavoro minorile alle prescrizioni dettate dalla disciplina comunitaria e apporta ampi interventi modificativi e correttivi alla legge 17 ottobre 1967, n.977, sulla “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”.
Si illustrano i principali contenuti.
L’art.3, sostituisce l’art.1 della legge n. 977 e ne amplia l’ambito di applicazione. La vecchia legge si applicava ai minori alle dipendenze dei datori di lavoro, vale a dire occupati con contratto di lavoro subordinato. La nuova si applica più in genere ai minori degli anni 18 “che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti”. La legge non precisa tuttavia cosa si debba intendere per rapporto di tipo “speciale”.
Il comma 2 dell’art.3 in esame, contiene le definizioni di:
– “bambino”, vale a dire il minore che non ha ancora compiuto i 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico;
– “adolescente”, cioè il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni e che non è più soggetto all’obbligo scolastico. Si tratta del minore di età che ha adempiuto all’obbligo di istruzione.
L’art. 5 riformula l’art.3 della legge e stabilisce l’età minima per l’ammissione al lavoro. Il minore può essere adibito al lavoro solo dopo la conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può avere età inferiore ai 15 anni compiuti. Alla luce delle nuove definizioni introdotte dal decreto legislativo ne consegue che:
a) è vietato occupare al lavoro, anche di tipo “speciale”, i “bambini”;
b) possono essere ammessi al lavoro gli “adolescenti”, cioè i minori di età compresa tra i 15 e 18 anni, non più soggetti all’obbligo scolastico.
L’art. 7 riformula l’art. 6 della legge. La norma individua, con rinvio all’allegato 1 di nuova introduzione, le lavorazioni, i processi e i lavori ai quali è vietato adibire gli adolescenti.
Con la riserva di pubblicare integralmente il citato allegato sul prossimo numero del Notiziario, si elencano qui di seguito le lavorazioni di più diretto interesse per il settore.
Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:
Agenti fisici:
rumori con esposizione superiore al valore previsto dall’art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277.
Agenti chimici:
sostanze e preparati classificati nocivi e comportanti rischi descritti dalle seguenti frasi
– può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
– può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
sostanze e preparati classificati irritanti e comportanti rischi descritti dalle seguenti frasi:
– può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
– può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
– piombo e composti;
– amianto.
Processi e lavori:
– lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni;
– lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall’art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547;
– lavorazione di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi;
– lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere;
– lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione;
– lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno;
– lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili;
– condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché dei lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto;
– pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione;
– lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
Il comma 2 prevede i casi nei quali gli adolescenti possono svolgere le attività vietate: tali attività sono consentite esclusivamente per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa. Tale svolgimento è subordinato alla sorveglianza di formatori che abbiano competenza anche in materia di prevenzione e di protezione ed al rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
L’art. 8 riscrive l’art.7 della legge. La norma introduce l’obbligo del datore di lavoro, che occupi minori degli anni 18, di effettuare la valutazione dei rischi, di cui all’art. 4, decreto legislativo n.626/1994, avendo riguardo ad una serie ben individuata di parametri.
La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di adibire i minori al lavoro, e successivamente ad ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro.
La norma introduce l’obbligo per il datore di lavoro che occupa minori degli anni 18 di fornire l’adeguata informazione sulla sicurezza, prevista dall’art. 21 del decreto legislativo n.626/1994, oltre che al lavoratore minore anche a chi esercita la potestà genitoriale.
L’art. 9 sostituisce l’art.8 della legge. La norma dispone in tema di visite mediche preventive e periodiche. Al riguardo è confermato che:
– gli adolescenti prima di essere ammessi al lavoro devono essere sottoposti a visita medica preventiva, al fine di accertare la loro idoneità all’attività lavorativa cui sono destinati;
– ad intervalli non superiori all’anno deve essere accertato il permanere dell’idoneità del minore allo svolgimento dell’attività lavorativa cui è addetto.
Tanto la visita preventiva quanto le periodiche devono essere rischieste dal datore di lavoro, a proprie spese. Le visite mediche sono demandate all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
L’esito deve essere comprovato da apposito certificato.
Il medico deve comunicare per iscritto il giudizio di idoneità/inidoneità del minore al datore di lavoro, al minore stesso e a coloro che esercitano la potestà genitoriale. Chi esercita tale potestà può richiedere al medico copia della documentazione sanitaria.
Il minore risultato inidoneo ad un determinato lavoro, non può continuare a svolgere il medesimo lavoro.
L’ultimo comma dell’art. 8 dispone, infine, che le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette a sorveglianza sanitaria prevista dal Titolo I, capo IV, del decreto legislativo n.626/1994. In questo caso la competenza alla effettuazione delle visite mediche preventiva e periodiche sui minori e del “medico competente”. La periodicità delle visite è quella prevista per la lavorazione cui l’adolescente è adibito.
Gli artt. 10 e 11 riscrivono rispettivamente gli artt. 15 e 17 della legge. Concernono il divieto di lavoro notturno, le relative deroghe, nonché la definizione di “notte”.
Al riguardo è innanzitutto confermato il divieto di adibire i minori di anni 18 a lavoro notturno. Per notte si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive, che comprende l’intervallo tra le 22 e le 6, ovvero tra le 23 e le 7.
In deroga al divieto, gli adolescenti che hanno compiuto i 16 anni, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, possono essere adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda, purchè concorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
– deve trattarsi di un lavoro temporaneo e che non ammetta ritardi;
– non devono essere disponibili lavoratori adulti, e
– devono essere concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane.
Quando, in presenza congiunta delle condizioni predette, l’azienda adibisca l’adolescente, che abbia compiuto i 16 anni, al lavoro notturno deve darne immediata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro precisando: – i nominativi dei minori interessati; – le condizioni che integrano la forza maggiore; – le ore di lavoro (effettuate di notte).
L’art. 13 riscrive gli ultimi due commi dell’art. 22 della legge, concernente il riposo settimanale. La norma stabilisce che i minori di anni 18 devono fruire di almeno due giorni di riposo settimanale, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica.
L’art.14 riformula l’apparato sanzionatorio di cui all’art. 26 della legge.
Il legislatore non ha proceduto ad ulteriori depenalizzazioni delle violazioni alle norme della legge n. 977 rispetto a quelle attuate con i decreti legislativi n. 566/1994  e n. 758/1994.
Le varie inosservanze delle disposizioni di legge continuano a configurare in parte reati contravvenzionali puniti con l’arresto fino a sei mesi, o alternativamente con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a dieci milioni, in parte violazioni amministrative punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da uno a cinque milioni, o fino a cinque milioni.
Non hanno subito modifiche, tranne che di carattere meramente definitorio, le disposizioni in materia di orario di lavoro (art. 18) di riposi intermedi (art. 20 e 21) e di ferie annuali (art. 23), in quanto risultavano già in linea con le disposizioni della direttiva comunitaria.
Il testo del decreto comprensivo degli allegati 1 e 2, sono a disposizione delle Aziende presso gli Uffici del Collegio. Si fa comunque riserva di pubblicazione sul prossimo numero del Notiziario.


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