Print Friendly, PDF & Email
01.10.1999 - tecnica

RIEPILOGO OBBLIGHI PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ L. 46/90

RIEPILOGO OBBLIGHI PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ L RIEPILOGO OBBLIGHI PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ L. 46/90

In relazione agli obblighi imposti dalla legge n. 46/90 circa la realizzazione di impianti tecnologici, si ritiene utile riproporre una breve nota schematica, tratta dal bollettino dell’Associazione Bresciana Installatori (ABI).
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Quando va rilasciata?
Edifici ad uso civile:
– uso abitativo (continuativo o saltuario)
– studio professionale
– sede di persone giuridiche private (es.  Fondazioni – Enti Morali ecc.)
– associazioni, circoli
– conventi
– (simili)

Quando non va rilasciata?
Edifici per attività
– industriali, commerciali, agricole
– di produzione
– di intermediazione di beni o servizi
– uffici, sedi di società
– depositi, alberghi, bar
– negozi, agenzie
– ospedali, case di cura
– chiese, scuole, cinematografi

Per quali lavori va rilasciata?
– installazione
– trasformazione
– ampliamento
– manutenzione straordinaria: legge 457/1978, D.P.R. 447/1991 e UNI 8364
– ripristino di impianti degradati
– sostituzione o aggiunta di componenti uguali
– lavori che richiedono mezzi o attrezzature non di uso corrente
– lavori che non possono essere eseguiti sul posto
– lavori che prevedono la sostituzione di materiali perché non più possibile o conveniente la loro riparazione

Per quali lavori non va rilasciata?
– manutenzione ordinaria: legge 457/1978, D.P.R. 447/1991 e UNI 8364
– interventi volti a riparare il degrado per l’uso normale
– interventi sul luogo e con attrezzature di uso corrente
– interventi con sostituzione di parti di modesto valore (guarnizioni, premistoppa ecc.)

Va sempre compilata?
– Se dovuta, va sempre compilata comunque, sia richiesta che non richiesta dal committente

Su che modulo va compilata?
– modello allegato al D.M. del 20/02/1992
– stampato personalizzato ma contenente tutto quanto previsto e descritto nel D.M. del 20/02/1992.

Deve essere sempre corredata di allegati?
– Si. Senza allegati non è valida

progetto
– Sempre obbligatorio per installazioni nuove, trasformazione, ampliamento di impianti di riscaldamento qualunque sia la potenzialità, anche inferiori ai kW 35 (kcal/h 30.000)
– Impianti di climatizzazione potenzialità pari o superiore a frigorie/ora 40.000
– Canne fumarie collettive ramificate
– Impianti di trasporto e utilizzo di gas combustibile con portata termica superiore a 34,8 kW. Impianti di trasporto e utilizzo di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi
– Impianto antincendio con idranti pari o superiori a 4 o quando gli apparecchi di rilevamento fumi sono pari o superiori a 10. Impianti anticendio eseguiti in attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi.

Relazione con tipologie dei materiali utilizzati (vedi nota (5) della LEGENDA delecreto 20.02.1992)

Sempre obbligatoria
-Se esiste un progetto, vedi sopra, è già compresa obbligatoriamente in questo.
-Se NON esiste un progetto bisogna redigerla, vedi esempi schemi semplificati predisposti o simili.
“Allegato Impianto Sanitario”
“Allegato Impianto Riscaldamento”
“Allegato Impianto Gas”

Schema di impianto realizzato
– Si fa semplice rinvio al progetto, vedi sopra, se esiste.
-Se NON esiste progetto, si intende la descrizione discorsiva o grafica della opera come eseguita.

Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti.
– NON serve per impianti nuovi.
– NON serve per imianti eseguiti perima del 13.03.1990.
– Per completamento di impianti parzialmente già eseguiti citare:
– nome dell’impresa costruttrice
– data della dichiarazione

Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
– Sempre obbligatorio


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941