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01.02.1999 - tecnica

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A GAS – DECRETO 26/11/98

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A GAS – DECRETO 26/11/98 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A GAS – DECRETO 26/11/98

Sulla G.U. del 29.12.1998, n. 302 e’ stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26.11.1998 recante l’approvazione della norma UNI-CIG 10738 “Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 – Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali”.
Si ricorda che, con il D.P.R.. 13.5.1998  si stabiliva che tutti gli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico, esistenti alla data di entrata in vigore della legge 46/90 (13.3.1990), dovevano rispondere ai requisiti di sicurezza fissati all’art. 2 del medesimo decreto, entro il 31.12.1998. Con l’occasione si evidenzia che, per gli impianti costruiti successivamente al 13.3.1990, deve essere fornita ed essere disponibile la dichiarazione di conformita’, secondo l’art. 9 della legge 46/90.
Il termine del 31.12.1998 per l’adeguamento degli impianti non e’ stato prorogato.
La norma UNI-CIG in oggetto definisce le linee guida per la verifica di quanto prescritto nel succitato D.P.R.. e si applica agli impianti per uso domestico alimentati a gas combustibile [sia gas naturale (metano), sia gas di petrolio liquefatto (GPL), sia di gas manifatturato], comprendenti apparecchi con singola portata termica non maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h).
Le verifiche, che devono essere effettuate da tecnico abilitato o da impresa installatrice avente i requisiti fissati dalla legge 46/90, riguardano:
· l’idoneità della ventilazione e cioe’ dell’afflusso dell’aria necessaria alla combustione (sezioni delle aperture di ventilazione, volumi dei locali contenenti gli impianti, ventilazione indiretta);
· l’areazione dei locali e cioe’ il ricambio dell’aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti;
· l’efficienza dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione;
· la tenuta dell’impianto interno di adduzione del gas combustibile (assenza di perdita di gas dalle tubazioni);
· I dispositivi rivelatori di gas naturale, se presenti.       
Se tutte le suddette verifiche risultano positive l’apparecchio viene dichiarato idoneo a svolgere la propria funzione. I risultati del sopralluogo di verifica devono essere riportati in duplice copia – una per il committente e una per il dichiarante – in un apposito documento (scheda di verifica) secondo il modello riportato nell’ appendice F della norma.
E’ bene sottolineare che il verificatore dell’impianto si limita a dichiarare se l’impianto e’ idoneo o meno, ma non si assume nessuna responsabilita’ per sinistri derivanti dall’uso dell’impianto a gas senza che siano stati eliminati i difetti funzionali che determinano la eventuale non idoneita’.
E’ evidente che nel momento in cui il committente decide di far eliminare le anomalie riscontrate attraverso degli interventi di riparazione e/o manutenzione, lo stesso deve farsi rilasciare dall’impresa esecutrice dei lavori la dichiarazione di conformita’ ai sensi della legge 46/90.


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