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01.03.2000 - qualificazione

3) CIRCOLARE ANCE DI COMMENTO AL D.P.R. 34/2000 REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE

3) CIRCOLARE ANCE DI COMMENTO AL D 3) CIRCOLARE ANCE DI COMMENTO AL D.P.R.        34/2000 REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE

Si comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2000 – Supplemento Ordinario n. 35/L – è stato pubblicato il D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000, concernente “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”.
Il provvedimento è entrato in vigore il 1° marzo 2000, dopo la mancata conversione in legge del D.L. 30.12.1999 n. 502, scaduto, per decorrenza dei termini, il 28 febbraio u.s..
A quest’ultimo riguardo, si fa presente che la sanatoria degli effetti del D.L. non convertito potrebbe aver luogo nell’ambito dell’iter approvativo del d.d.l. n. 4339, concernente “Disposizioni in materia di apertura e regolazione di mercati”, attualmente all’esame, in prima lettura, da parte delle Commissioni 8^ (Lavori pubblici) e 10^ (Industria) riunite del Senato.
Si unisce una nota esplicativa che mira a focalizzare, in particolar modo, gli aspetti transitori del provvedimento e, sinteticamente, i restanti profili.

PREMESSA

· La soppressione del sistema di qualificazione delle imprese di costruzione basato sull’ANC era stata disposta dall’art. 8 della legge quadro sui lavori pubblici (Legge 11 febbraio 1994 n. 109).
In particolare, il termine ultimo di vigenza era stato dapprima fissato al 31.12.1996 e successivamente differito al 31.12.1999.
In mancanza di ulteriori slittamenti normativi, a far data dal 1° gennaio 2000, risulta così abrogata la legge n. 57/62 istitutiva dell’ANC.
– La sopravvivenza transitoria del certificato ANC è stata disposta per soli 60 giorni, mediante le previsioni del Decreto legge 30.12.1999 n. 502, non convertito in legge. In detto decreto era, comunque, previsto che la partecipazione alle gare avvenisse sulla base del certificato ANC accompagnato, però, dalla autodichiarazione prima, e dalla eventuale comprova poi, di requisiti generali e speciali di qualificazione, questi ultimi in rapporto all’entità dei lavori messi in gara.
– Il DPR 25 gennaio 2000, n. 34, concernente il “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni” detta le regole del nuovo sistema di qualificazione delle imprese di costruzione e prescinde totalmente dal vecchio certificato ANC.
Per il resto, esso si pone – nella parte relativa alle disposizioni transitorie – in termini di sostanziale continuità rispetto alle previsioni del D.L. n. 502 sopra citato, di cui riproduce innanzitutto struttura ed entità dei requisiti minimi di partecipazione.
               
parte prima
               
1) LE NUOVE REGOLE PREVISTE DAL DPR N. 34/2000
· Il DPR n. 34/2000 è stato approvato dopo un lungo iter che, in quanto non ancora concluso al 31.12.1999 ha, per un verso, reso necessaria l’adozione del decreto legge “ponte” n. 502 prima citato e non convertito in legge e, per altro verso, concorre a spiegare perché il DPR entri in vigore già il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ossia il 1° marzo 2000.
E ciò accade ancorchè sarebbe stato logico smantellare un sistema solo nel momento in cui il nuovo fosse stato pronto ed operativo, dando nel frattempo agli operatori – committenti ed imprese – la possibilità di conoscerlo, approfondirlo ed adeguarsi alle nuove disposizioni che, per il settore, hanno rilevanza fondamentale.
· Le nuove regole si applicano a tutti i bandi pubblicati a far data dal 1° marzo 2000.
I bandi pubblicati antecedentemente si deve ritenere siano retti dalle disposizioni in vigore al momento della loro pubblicazione, ancorchè le gare vengano espletate successivamente.
Tale concetto è stato sottolineato dalla stessa circolare del Ministero LL.PP. n. 182/400/93 del 1° marzo 2000, a commento del provvedimento in parola, ribadendo un concetto già formulato con la circolare Ministero LL.PP. n. 1092 del 3.4.1997 e condiviso dalla giurisprudenza ed, in particolare, dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 226 dell’11.5.1998.
 
2) I DUE TIPI DI REGOLE VALEVOLI NEL PERIODO: 1° MARZO 2000 – 31 DICEMBRE 2001
· Il DPR n. 34/2000 stabilisce le regole che dovranno valere “a regime” e quelle utilizzabili “transitoriamente”.
· Le regole “a regime” sono quelle che consentono alle imprese di qualificarsi, pressocchè da subito, con il nuovo sistema, tramite le SOA (Società Organismi di Attestazione).
In base a detto sistema le imprese stipulano un contratto con una SOA per la qualificazione, in esito al quale ottengono un attestato – a valenza triennale – relativo al possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali “pieni” di qualificazione. Eventualmente, l’attestato fa fede anche in merito al possesso da parte delle imprese del certificato di sistema qualità aziendale, ovvero della dichiarazione del possesso di elementi del sistema di qualità, nelle situazioni meglio specificate al punto G).
Per la partecipazione alle gare fino al valore convenzionale dell’importo illimitato, alle imprese attestate basterà, conseguentemente, presentare solamente l’attestato medesimo e dichiarare la perdurante insussistenza di cause di esclusione dalle gare.
· Le regole “transitorie” hanno, invece, durata limitata (al massimo fino al 31.12.2001) e si sostanziano nel rispetto di “parte” delle regole che varranno a regime, intendendosi per “parte” essenzialmente la riduzione quantitativa dei requisiti che valgono per il regime, accompagnata dalla dichiarazione, in sede di gara, della insussistenza delle cause di esclusione.
Per la partecipazione alle gare, occorrerà presentare, di volta in volta, la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali e speciali, salvo eventuale comprova documentale, in sede di verifica dei requisiti speciali per i soggetti sorteggiati ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater della legge quadro, per l’aggiudicatario e per il secondo classificato.
· Regole “transitorie” e regole “a regime” non si collocano tra loro, dunque, in un rapporto di successione temporale, ma vigono e operano contemporaneamente.
In altri termini, non appena sarà operativa la prima SOA potranno partecipare alla medesima gara sia imprese già attestate sulla base dei requisiti “pieni”, sia imprese non ancora attestate, che, conseguentemente, concorreranno autodichiarando al committente il possesso dei propri requisiti ed, eventualmente, comprovandoli in tempi successivi.
– Le modalità di determinazione e di documentazione dei requisiti speciali sono sempre identiche, sia che l’impresa segua le regole “a regime”, sia che segua quelle “transitorie”.
· Le modalità di determinazione dei requisiti generali sono identiche, sia che l’impresa segua le regole “a regime” sia che segua quelle “transitorie”, ma solo fino all’entrata in vigore del regolamento generale ex art. 3 della legge quadro.
Successivamente, varranno le regole ex art. 17 del regolamento in esame per la sola qualificazione tramite SOA, mentre, ai fini della partecipazione alle gare, si applicheranno le disposizioni stabilite dal Regolamento generale ex art. 3 della legge quadro.

3) LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA REGOLE “A REGIME” E REGOLE “TRANSITORIE”
Fermo restando quanto appena evidenziato, le principali differenze tra regole “transitorie” e regole “a regime” sono così sintetizzabili:
· soggetti qualificatori: spetta alle SOA qualificare le imprese che scelgono il sistema “a regime”, mentre spetta ai singoli committenti qualificare le imprese che scelgono il sistema “transitorio”;
· computo dei requisiti: per le imprese che scelgono il sistema “a regime” il fatturato si computa sulla sommatoria del “monte iscrizioni”, mentre per le imprese che scelgono il sistema “transitorio” il fatturato si computa sull’intero importo dei lavori a base di gara;
·caratteristiche dei requisiti: come già detto, per le imprese che scelgono il sistema “a regime” l’entità dei requisiti è “piena”.
Per le imprese che scelgono il sistema “transitorio”, l’entità dei medesimi requisiti è in alcuni casi ridotta tout court (fatturato, lavori analoghi, lavori di punta); in altri casi è ridotta solo per un certo periodo nell’ambito del “transitorio” (attrezzature); in altri casi ancora è piena sempre e comunque (costo per il personale e relative subarticolazioni);
· classi di importo: per le imprese che scelgono il sistema “a regime” i requisiti speciali sono sempre fissi, almeno fino al valore convenzionale dell’importo illimitato. Solo oltre detto importo è previsto un requisito aggiuntivo di fatturato rispetto all’attestato SOA; requisito rapportato a tre volte l’entità della gara.
Qualche peculiarità specifica riguarda, poi, i lavori di importo inferiore a 150 mila Euro (come meglio dettagliato al punto 5).
Per le imprese che scelgono il sistema “transitorio”, invece, i requisiti speciali variano in funzione dell’entità della gara e sono graduati in un tempo più o meno lungo (come meglio specificato al punto 5).
· sistema di qualità-elementi del sistema qualità: non sono mai richiedibili per partecipare alle gare fino al 31.12.2001, né alle imprese attestate dalle SOA, né alle imprese che si rivolgono ai committenti in base alle regole “transitorie”.
Tuttavia, ad esempio, ai fini dell’utilizzo dei benefici di cui all’art. 8, comma 11 quater della legge quadro, ed in particolare ai fini dell’ottenimento della riduzione della cauzione, le imprese possono partecipare alle gare con la certificazione del sistema di qualità, ovvero con la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, oppure con l’attestato SOA che già ricomprenda la verifica del possesso da parte dell’impresa di detta certificazione/dichiarazione;
· Infine, alcune previsioni sembrerebbero applicabili solo nel sistema “a regime” ed, in particolare, ciò parrebbe valere per le disposizioni sui consorzi stabili (art. 20), sull’incremento convenzionale premiante (art. 19) e sulla direzione tecnica (art. 26).
Questa, in particolare, risulta essere la soluzione prescelta dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare n. 182, punto c).

4) I SOGGETTI DELLA NUOVA QUALIFICAZIONE
· La nuova qualificazione si applica a chiunque esegua lavori pubblici (di importo superiore a 150.000 Euro, ossia lire 290.440.500, ancorchè per la esecuzione di questi ultimi serva comunque una qualificazione tecnica “generica”) affidati dai soggetti tenuti al rispetto della legge quadro, nonché dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Come evidenzia la relazione di accompagnamento del provvedimento, l’inclusione delle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario tra i soggetti tenuti ad applicare il sistema unico di qualificazione è motivata dal fatto che la stessa legge quadro impone, all’art. 8, l’unicità del sistema di qualificazione e che l’art. 93 del Decreto Legislativo n. 112/1998 sul decentramento delle funzioni amministrative ha attribuito la materia della qualificazione delle imprese alla competenza dello Stato.
Ciò, in quanto la qualificazione attiene più alla disciplina del mercato che a quella della vera e propria esecuzione di lavori pubblici e, come tale, non può soffrire particolarismi normativi e specialità territoriali.
·Non figurano, invece, nell’elenco i soggetti che affidano i lavori “speciali” di cui al Decreto Legislativo n. 158/95, perché per questi ultimi vigono le disposizioni di cui all’art. 15 del medesimo decreto, che, tra l’altro, prevedono l’attivazione di sistemi di qualificazione specifici, elaborabili sulla base di criteri, differenziati per settore, da stabilirsi con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici unitamente al Ministro dell’Industria, decreto non ancora emanato.
Detti soggetti di cui al Decreto legislativo n. 158/95 sono, però, tenuti al rispetto del sistema unico di qualificazione per la realizzazione dei lavori che rientrano nel novero dei c.d. lavori civili di cui al DM n. 517/97 (es.: gallerie, lavori relativi ad acquedotti, fognature, dighe, ecc.), poiché per questi lavori si applica necessariamente la legge quadro e il sistema di qualificazione in essa previsto.
· Per quanto riguarda, infine, la utilizzabilità o meno, dopo la soppressione del sistema ANC, dell’istituto della licitazione privata semplificata basata, come è noto, sulla presentazione dei requisiti generali e del solo certificato ANC per la qualificazione a gare fino a 750.000 Euro (L. 1.452.202.500) si può ritenere che l’istituto sia compatibile anche con il nuovo sistema di qualificazione.
Come ha precisato la circolare ministeriale n. 182, competerà ovviamente alle imprese interessate aggiornare la propria documentazione, comprovando il possesso dei requisiti che, in base agli articoli 28 e 31 del Regolamento le abilitano ad accedere a gare di importo fino al massimo di 750.000 Euro, salva la possibilità per la stazione appaltante di verificare la sussistenza dei requisiti generali al momento della gara stessa.
· Per “esecutori di lavori pubblici”, invece, si devono intendere:
– tutti gli appaltatori: nel novero degli appaltatori possono essere ricomprese anche le imprese “cooptate”, ossia quelle imprese che sono abilitate a realizzare al massimo il 20% di un intervento e che sono qualificate in maniera “generica”, atteso che il raggruppamento è già in grado di coprire la totalità dei requisiti richiesti.
L’ammissibilità per dette imprese a partecipare alle gare – come implicitamente si deduce anche dalla circolare ministeriale n. 182, nella premessa e al punto b) – è legata al fatto che permane la vigenza dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 406/91 e la eventuale comprova dei requisiti è da ritenersi avvenga, per quanto riguarda lavori analoghi ed eventualmente lavori di punta, come mera sommatoria dei lavori eseguiti, a prescindere dalla categoria;
– i concessionari di costruzione e gestione per la parte in cui eseguono: qui è la legge quadro stessa, all’art. 2, commi 3 e 4, a disporne l’assoggettamento al sistema di qualificazione;
– i subappaltatori: nonostante il silenzio del DPR n. 34/2000 sul punto, occorre ricordare che l’art. 34 della legge quadro precisa che, dopo la soppressione dell’ANC, il subappaltatore deve essere “in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvi i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura”.
Conseguentemente, il subappaltatore dovrà possedere una qualificazione – da accertarsi da parte della stazione appaltante in sede di verifica della documentazione per l’autorizzazione al subappalto – adeguata all’entità dei lavori da realizzare.
E poiché (come meglio specificato al successivo punto 5) anche per i lavori di importo inferiore a 150.000 Euro è necessaria una qualificazione, seppure “generica”, saranno sottratti all’obbligo della qualificazione i soli interventi di entità circoscritta, tuttora, eventualmente, disciplinati da normative speciali.
– Trattando degli esecutori, un ultimo cenno va riservato alle fusioni, cessioni, conferimenti, ecc. disciplinati dall’art. 35 della legge quadro.
Al riguardo, la circolare ministeriale n. 182 al punto g) sottolinea il carattere successorio proprio delle operazioni in questione, per cui tutti i requisiti tecnico-economici sono trasferiti in capo al nuovo soggetto. Pertanto, detto nuovo soggetto può concorrere alle gare, nel transitorio, avvalendosi dei requisiti delle imprese che ad esso hanno dato origine, ovvero cumulandoli con i propri.
Resta da chiarire, nel silenzio della circolare ministeriale, che cosa si intenda per “ramo d’azienda”, con riferimento alle imprese edili, aspetto questo di importanza fondamentale ai fini del computo dei requisiti delle imprese interessate.

5. LE SCADENZE TEMPORALI E LE CLASSI DI IMPORTO NEL PERIODO TRANSITORI – I REQUISITI SPECIALI E LA RELATIVA ENTITA’ MINIMA
Nel periodo transitorio rilevano tre classi di importo degli appalti, rispetto alle quali cambiano nel tempo, più o meno marcatamente, i requisiti speciali e l’entità degli stessi.
Per le tre classi i requisiti generali sono, invece, sempre identici e sono autodichiarati in sede di domanda di partecipazione, ovvero di offerta, nel caso di asta pubblica (v. punto 6 per un esame più articolato).

a. La prima classe riguarda i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro (lire 290.440.500)
Qui, le regole sono sempre identiche e non presentano sostanziali differenze rispetto al D.L. n. 502. Esse sono caratterizzate dal fatto che non è mai obbligatorio l’attestato SOA, nemmeno a far data dal gennaio 2002, e dal fatto che i requisiti sono solo di carattere tecnico-organizzativo, oltre ovviamente a quelli di carattere generale.
Dunque, per questi appalti la qualificazione si svolgerà direttamente in gara, ad opera dei committenti.
In particolare, i requisiti speciali richiesti per questa fascia sono i seguenti:
– importo complessivo dei lavori eseguiti, direttamente, nel quinquennio: almeno pari all’importo del contratto da stipulare;
· costo sostenuto nel quinquennio per il personale dipendente: almeno pari al 15% dell’importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio;
· attrezzatura tecnica: adeguata ai lavori da eseguire.

b. La seconda classe riguarda i lavori di importo superiore a 150.000 Euro, ma inferiore a 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909).
(DSP significa Diritto Speciale di Prelievo e costituisce un’unità di misura usata nel caso di appalti pubblici a livello sovra-comunitario).
Qui, oltre ai requisiti generali, l’impresa deve possedere requisiti speciali di carattere sia economico-finanziario, sia tecnico-organizzativo.
Per il solo profilo dei lavori analoghi, il requisito è altresì differenziato tra appalti fino a 3.500.000 di Euro (L. 6.776.945.000) e appalti di importo superiore a 3.500.000 di Euro, ma inferiore a 5.000.000 di DSP (lire 10.374.830.909).
Per tutti gli appalti compresi in questa seconda fascia è prevista una articolazione dei requisiti crescente, in funzione del periodo di pubblicazione dei bandi, ed in particolare:
– i valori minimi del fatturato e dei lavori analoghi, già previsti per i bandi pubblicati dal 1° marzo al 31 dicembre 2000, sono incrementati del 30% per i bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2001;
– il valore minimo dell’attrezzatura stabile è pari all’1% della cifra d’affari effettivamente realizzata fino al 31 dicembre 2000, ma deve raggiungere almeno il livello del 2%, identico a quello previsto “a regime”, per i bandi pubblicati a far data dal 1° gennaio 2001;
– è, da subito, identico a quanto previsto “a regime”, invece, il requisito del costo del personale e le relative subarticolazioni.
La funzione della diversa articolazione temporale del periodo transitorio per questa classe di importo rispetto alle altre è quella di regolamentare le richieste di attestazione alle SOA, evitando un afflusso concentrato in un unico momento.
In particolare, i requisiti speciali richiesti per questa fascia sono i seguenti:
· consistenza della cifra di affari quinquennale in lavori: almeno pari a 1,75 (2,275% dal 1° gennaio 2001) volte l’importo dell’appalto da affidare;
· importo complessivo nel quinquennio dei lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto:
– almeno pari al 40% (52% dal 1° gennaio 2001) dell’importo dell’appalto da affidare per gli appalti di importo superiore a 150.000 EURO e pari o inferiore a 3.500.000 EURO;
– almeno pari al 60% (78% dal 1° gennaio 2001) dell’importo dell’appalto da affidare per gli appalti di importo superiore a 3.500.000 EURO ed inferiore a 5.000.000 di DSP;
– entità del costo nel quinquennio del personale dipendente:
– almeno pari al 15% della cifra di affari quinquennale in lavori realizzata, di cui almeno il 40% riferito al personale operaio;
in alternativa:
– almeno pari al 10% della cifra di affari quinquennale in lavori realizzata, di cui almeno l’80% riferito al personale tecnico, laureato o diplomato;
· dotazione stabile di attrezzatura tecnica – calcolata come media annua del quinquennio – almeno pari a:
– 1% della cifra di affari in lavori realizzata (come media quinquennale) per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2000;
– 2% della cifra di affari in lavori realizzata (come media quinquennale) per i bandi pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001;

c) Infine, la terza classe riguarda gli appalti per lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di DSP.
Oltre ai soliti requisiti di carattere generale, l’impresa deve possedere requisiti speciali di carattere sia economico-finanziario, sia tecnico-organizzativo.
La relativa entità dei requisiti è fissa, nel senso che non subisce incremento nel tempo: ciò è dovuto al fatto che per gli appalti di questa fascia la durata del periodo transitorio va solamente dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001 e riguarda i bandi pubblicati entro detto arco temporale.
Peraltro, poiché il Regolamento fissa in novanta giorni il termine per la procedura di attestazione da parte delle SOA, le imprese che intendano partecipare a gare di appalto di importo pari o superiore a L. 10.374.830.909, che saranno bandite a partire dal 1° marzo 2001, dovranno preoccuparsi di stipulare un contratto con un organismo di attestazione già entro novembre dell’anno in corso.
In particolare, i requisiti speciali richiesti per questa fascia sono i seguenti:
– consistenza della cifra di affari quinquennale in lavori: almeno pari a 2,50 volte l’importo dell’appalto da affidare;
· importo complessivo nel quinquennio dei lavori realizzati nella categoria prevalente oggetto dell’appalto: almeno pari al 60% dell’importo dell’appalto da affidare;
· importi unitari dei lavori realizzati nel quinquennio nella categoria prevalente:
– 1 lavoro: almeno pari al 30% di quello dell’appalto da affidare
in alternativa
– somma di 2 lavori: almeno pari al 40% di quello dell’appalto da affidare
in alternativa
– somma di 3 lavori: almeno pari al 50% di quello dell’appalto da affidare
Si precisa, altresì, che qualora il concorrente sia:
– una associazione temporanea di imprese
– un consorzio
– un GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)
ogni singolo lavoro c.d. “di punta” deve essere stato eseguito integralmente da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate o facenti parte del GEIE e non può essere oggetto di ulteriori frazionamenti tra gli associati ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari per concorrere.
Ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio potrà, però, avere eseguito uno (o più) dei due o dei tre lavori la cui somma è utilizzata a dimostrazione del requisito ed il lavoro eseguito “integralmente” può, comunque, derivare da attività indiretta, cioè eseguita in altro consorzio o società di esecuzione costituita a valle di altra associazione temporanea.
· entità del costo nel quinquennio del personale dipendente:
– almeno pari al 15% della cifra di affari quinquennale in lavori realizzata, di cui almeno il 40% riferito al personale operaio;
in alternativa:
– almeno pari al 10% della cifra di affari quinquennale in lavori realizzata, di cui almeno l’80% riferito al personale tecnico, laureato o diplomato;
· dotazione stabile di attrezzatura tecnica, calcolata come media annua del quinquennio: almeno pari all’1% della cifra di affari in lavori realizzata (come media quinquennale).

Per tutte le tre classi di importo di lavori sopra evidenziate vale altresì il cd
“meccanismo di riduzione figurativa”.
In particolare, qualora l’entità del costo del personale dipendente od il valore dell’attrezzatura tecnica in dotazione stabile (richiesto per la II e III classe di importo) siano inferiori ai valori previsti con riferimento alla cifra di affari in lavori realizzata, occorre ridurre figurativamente e proporzionalmente quest’ultima per ristabilirne il prescritto rapporto con il costo del personale dipendente e con il valore dell’attrezzatura tecnica in dotazione, nonché con le relative subarticolazioni.
Relativamente, ad esempio, al costo del personale, detta riduzione figurativa va applicata tanto all’ipotesi in cui il totale sia inferiore al 15% (ovvero al 10%), quanto all’ipotesi in cui il costo del personale operaio sia inferiore al 40% (ovvero all’80% per il costo del personale tecnico).

6) I REQUISITI DI CARATTERE GENERALE NEL PERIODO TRANSITORIO E LE RELATIVE MODALITÀ DI
COMPROVA
· Come già detto, i requisiti di ordine generale sono quelli previsti anche per la qualificazione a regime, dall’art. 17.
Si tratta di requisiti sostanzialmente analoghi a quelli attualmente richiesti dalle direttive comunitarie per la partecipazione alle gare di appalto (inesistenza di sentenze definitive di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale; insussistenza di fallimento o procedura concorsuale in corso; regolarità contributiva e regolarità con il pagamento di imposte e tasse; assenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici; inesistenza di false dichiarazioni sul possesso di requisiti per l’ammissione agli appalti).
Ad essi si aggiungono, però, ulteriori requisiti, quali: l’inesistenza di violazione alle norme sulla sicurezza del lavoro; l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di “misure antimafia”; la cittadinanza italiana o di altro Stato della UE o la residenza in Italia per stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità; l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
– Ulteriori differenze rispetto al precedente assetto delle cause di esclusione dalle gare sono costituite dalla espressa indicazione della amministrazione straordinaria nell’ambito delle procedure concorsuali analoghe a quella fallimentare e l’autonoma rilevanza della sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (patteggiamento) accanto alla sentenza di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale.
Detti reati, secondo la chiara indicazione di cui all’art. 27, comma 2, lettera q), del Regolamento sono da identificarsi con i reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, come, peraltro, sostanzialmente ribadito anche dalla circolare ministeriale n. 182.
In proposito, si ricorda, altresì, che il Governo ha assunto l’impegno a ridisciplinare la materia, stabilendo uno specifico limite temporale alla efficacia ostativa delle sentenze di condanna.
La circolare ministeriale ha, inoltre, precisato che tra le cause di esclusione rientra anche quella prevista dall’art. 17 della legge n. 68/99 sui disabili, ancorchè non espressamente elencata dall’art. 17 del Regolamento. Detta disposizione, come noto, si applica solamente alle imprese aventi personale dipendente pari o superiore a 15 unità.
– Si richiama l’attenzione sul fatto che l’art. 75 del Regolamento generale di attuazione della legge-quadro, non ancora in vigore, disciplina le cause di esclusione dalle gare in maniera non del tutto conforme alle disposizioni dell’art. 17 del Regolamento sulla qualificazione. Si pone, dunque, un problema di coordinamento delle norme risolvibile, nella disciplina a regime, nel senso che ognuna delle due disposizioni avrà un campo di applicazione proprio, dato che l’art. 17 del DPR n. 34/2000 opererà al momento della attestazione da parte delle SOA, mentre l’art. 75 del Regolamento generale opererà al momento della partecipazione alla gara.
Durante il regime transitorio e quando, ovviamente, sarà entrato in vigore il Regolamento generale, entrambe le disposizioni opereranno al momento della partecipazione alla gara, con la conseguenza che le ulteriori cause di esclusione previste dall’art. 75 Reg.to Gen.le (ad esempio la violazione del divieto di intestazione fiduciaria) si aggiungeranno a quelle di cui all’art. 17 del DPR n. 34/2000 precedentemente descritte.

·Circa le modalità di comprova
 dei requisiti generali, si richiamano le disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative (L. n. 15/1968; L. n. 127/1997; L. n. 191/1998; DPR n. 403/1998) applicabili, come noto, nei confronti di amministrazioni, concessionari ed esercenti pubblici servizi.
Pertanto i requisiti di cui all’art. 17 sono attestati nei confronti di detti soggetti mediante dichiarazioni sostitutive al momento della domanda di partecipazione alla gara (licitazione privata) o della offerta (asta pubblica).
Trattandosi di dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 403/98, l’eventuale accertamento della veridicità del loro contenuto sarà effettuato direttamente dalla stazione appaltante, mediante richiesta rivolta all’amministrazione competente al rilascio della relativa certificazione.
Per quanto riguarda, in particolare, l’inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici e l’inesistenza di false dichiarazioni, si ritiene che l’accertamento della veridicità delle relative dichiarazioni potrà essere effettuato – per lo più – solo dopo l’istituzione del casellario informatico di cui all’art. 27.

7) LE MODALITÀ DI COMPROVA DEI REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE
I requisiti di carattere speciale sono determinati e documentati secondo le medesime regole previste nel titolo III del Regolamento per la qualificazione a regime.
Dette regole sono da considerare tassative, secondo la disposizione di cui all’art. 1, comma 4, del Regolamento che vieta alle stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti nel Regolamento stesso.
I requisiti devono essere dichiarati dai concorrenti in sede di gara, al momento della domanda di partecipazione, ovvero dell’offerta, e sono comprovati in sede di verifica a campione, ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater della legge n. 109/94 e successive modificazioni.
A tale proposito, la circolare ministeriale n. 182 considera sufficiente, in sede di gara, una dichiarazione, resa nei modi di legge, contenente la semplice affermazione che i requisiti posseduti rispondono a quelli richiesti per l’ammissione alla gara, omettendo l’indicazione specifica e la quantificazione. Ciò comporterà indubbiamente una semplificazione delle stesse operazioni di gara.
Si richiama, tuttavia, l’attenzione delle imprese, sulla necessità di predisporre comunque tempestivamente la documentazione a comprova delle dichiarazioni, per l’eventualità di essere sorteggiati ai fini della verifica, considerato che l’inutile decorso dei dieci giorni previsti dalla legge per la presentazione dei documenti comporta pesanti conseguenze.
Passando, quindi, ad esaminare le modalità di determinazione e di comprova dei singoli requisiti, si precisa che, particolarmente in ordine ai mezzi di documentazione, ci si atterrà alle indicazioni fornite dalla circolare ministeriale, anche laddove non dovessero risultare pienamente condivise dalla scrivente Associazione.

I) Cifra d’affari in lavori
· Essa è determinata tanto dalla attività diretta dell’impresa, quanto da quella indiretta, (cioè effettuata nell’ambito di un consorzio o di una società fra imprese riunite) ed è comprovata:
1) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi stabili, con le dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico, corredati da ricevuta di presentazione. In particolare, occorre prendere in considerazione l’importo della voce “volume di affari”, decurtata dell’importo della voce “cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni”.
Nel caso in cui i soggetti sopra indicati svolgano anche altre attività, oltre quella di costruzione, occorrerà anche una autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa che ripartisca il volume di affari tra le diverse attività.
Secondo la circolare n. 182/2000 il contenuto della autocertificazione potrebbe essere verificato, a discrezione della stazione appaltante, attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione.
2) Per le società di capitali e le società cooperative, nonché per l’attività indiretta (effettuata da consorzi o società fra imprese riunite), il requisito è comprovato con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle norme del codice civile (artt. 2324 e seguenti) che hanno recepito le direttive europee.
I bilanci dovranno essere corredati dalla nota che ne attesti l’avvenuto deposito.
In particolare, la cifra di affari è pari all’importo indicato alla voce “valore della produzione” del conto economico.
Qualora i soggetti sopra indicati svolgano ulteriori attività rispetto a quella di costruzione, la cifra di affari in lavori è desunta dalla nota integrativa redatta ai sensi dell’art. 2427 c.c. (in particolare si evidenza la voce di cui al n. 10 “ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività”).
Qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni, la ripartizione della cifra di affari dovrà essere effettuata sulla base di autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica come sopra precisato.

II) Lavori eseguiti
· La determinazione dei lavori eseguiti va fatta con riguardo al periodo di riferimento, nonché alla relativa categoria ed importo.
· Circa il periodo di riferimento, esso è individuato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, tanto per i lavori in categoria, quanto per i lavori di punta.
Eccezionalmente, per talune categorie di opere (dighe, impianti per la produzione di energia elettrica ed impianti per la trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica) per le quali negli anni immediatamente trascorsi si è verificata una flessione degli appalti, il periodo di riferimento è ampliato al decennio antecedente, ma solo transitoriamente fino al 31 dicembre 2002.
In particolare, per tali opere i lavori in categoria sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio, mentre i lavori di punta sono quelli realizzati nell’arco del decennio stesso.
I lavori da valutare sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del bando, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
– Per quanto riguarda, invece, categoria ed importo dei lavori eseguiti, si ricorda che per i lavori eseguiti per committenti tenuti al rispetto della legge quadro l’importo è costituito dalla somma di:
– importo contabilizzato al netto del ribasso;
– importo di eventuale revisione prezzi;
– importo delle somme riconosciute a seguito di riserve diverse da quelle a titolo risarcitorio (es. riserve relative all’applicazione di prezzi o relative alla contabilizzazione dei lavori).
L’attribuzione della categoria viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.
· Per i lavori eseguiti per conto di committenti privati, l’importo e la categoria sono desunti dal contratto. L’intero importo del contratto viene valutato nella corrispondente categoria individuata dalle tabelle dell’allegato A.
Per i lavori eseguiti in proprio l’importo viene calcolato facendo riferimento a parametri fisici valutati sulla base di indici ufficiali. Anche in tal caso l’importo determinato è considerato al 100%.
Particolari criteri sono indicati nel caso di edilizia abitativa (art. 25, comma 4).
– La documentazione a comprova del requisito, è costituita da:
1) per i lavori eseguiti, per committenti tenuti al rispetto della legge quadro: dal certificato di esecuzione rilasciato dal committente e, per esso, dal responsabile del procedimento, in conformità allo schema allegato al Regolamento, attinente, tra l’altro, al buon esito dei lavori stessi.
Per i lavori su beni culturali e ambientali occorre anche una specifica attestazione di buon esito della Autorità preposta alla tutela del bene (di regola, la Soprintendenza).
Con una disposizione di carattere generale, il Regolamento fa salvi, in ogni caso, i certificati rilasciati prima della sua entrata in vigore.
2) Per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio la documentazione è costituita da dichiarazioni corredate da:
– (eventuale) concessione edilizia con allegata copia autentica del progetto approvato;
– copia del contratto stipulato (ovviamente solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato stipulato formale contratto di appalto, si ritiene che possano essere prodotti altri atti e documenti attestanti la volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d’ordine);
– copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti;
– copia del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ossia una attestazione che i lavori sono stati realizzati (non necessariamente ultimati) regolarmente e con buon esito, sul modello di quanto previsto per i lavori pubblici.
Si fa osservare che nel testo del Regolamento non vi è un espresso riferimento alle modalità di comprova dei lavori per conto dei committenti privati, diversi dalla edilizia abitativa (es.: edilizia commerciale, edilizia industriale).
Si deve ritenere che lo spirito della norma sia nel senso di ammettere la possibilità di qualificazione tramite i lavori privati in generale, ivi compresi, dunque, anche i lavori privati a carattere commerciale ed industriale: conseguentemente il mancato richiamo sarebbe frutto di un inadeguato coordinamento delle norme.
Infine, si osserva che il regolamento non prevede più, come nel vecchio sistema ANC, espressamente che le dichiarazioni siano vistate dal competente ufficio del Provveditorato regionale alle opere pubbliche: nel silenzio sul punto della stessa circolare ministeriale, è da ritenere, che tale formalità non sia più necessaria.

III) Attrezzatura tecnica: modalità di determinazione
Consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.
Il requisito della stabilità sembra essere soddisfatto qualora ricorrano le condizioni della proprietà, locazione finanziaria o noleggio, purchè però, in caso di proprietà, il bene sia soggetto ad ammortamento: allo stato delle cose non sembra, pertanto, possono essere considerate, sotto questo profilo, le c.d. “minuterie” (tipo carriole, martelli, tavole ecc) qualora non risultino ammortizzate secondo un piano pluriennale.
Sul punto ci riserviamo di chiedere al Governo di riconsiderare la questione.
In ogni caso, per il futuro, si suggerisce di effettuare sempre l’ammortamento anche per quei beni che possono legittimamente non essere ammortizzati ai fini fiscali.
L’art. 18, comma 8, detta i criteri per pervenire alla determinazione del valore dell’attrezzatura tecnica a disposizione dell’impresa, desumibile dagli ammortamenti, dai canoni di locazione finanziaria e dai canoni di noleggio corrisposti dall’impresa per acquisire la disponibilità delle attrezzature.
La norma, risulta di difficile lettura; tuttavia sembra potersi ricavare, in via di interpretazione logica che:
· il coacervo degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria e/o dei canoni di noleggio (da intendersi necessariamente quale media annua del valore riferito all’ultimo quinquennio) debba risultare non inferiore alla richiesta percentuale della cifra d’affari in lavori effettivamente realizzata (anch’essa intesa quale media annua della cifra d’affari in lavori dell’ultimo quinquennio);
· almeno la metà del valore minimo dell’attrezzatura tecnica richiesta sia costituito dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria;
· “l’attrezzatura tecnica per la quale sia terminato il piano di ammortamento viene considerata, ai fini della determinazione del costo delle attrezzature, sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato, per un periodo pari alla metà della sua durata”, con l’ulteriore precisazione che “l’ammortamento figurativo è calcolato con l’applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso”.
In altri termini, il meccanismo degli “ammortamenti figurativi” opera consentendo all’impresa di utilizzare, con riferimento agli esercizi immediatamente successivi a quello nel quale si è concluso il piano di ammortamento risultante dal bilancio o dalla restante documentazione indicata al comma 9 dell’art. 18, ulteriori quote costanti di ammortamento, dello stesso ammontare unitario utilizzato durante il piano di ammortamento concluso.
Esemplificando, nel caso di un bene del valore pari a 100, il cui piano ne preveda il completo ammortamento in cinque anni (rata costante 20), l’art. 18, comma 8, consente di computare ulteriori quote di ammortamento (rata costante 20) nel sesto e nel settimo anno dall’iniziale iscrizione a bilancio e la quota finale (rata 10) nell’ottavo anno.
La circolare ministeriale, peraltro, precisa che l’ammortamento figurativo viene in considerazione solo per la parte che ricade cronologicamente nel quinquennio documentabile ai fini dell’utile sussistenza dei requisiti e per l’ammontare che risulta dai bilanci degli anni precedenti.
Ciò significa, riprendendo l’esempio precedente, che, supponendo che il quinquennio documentabile sia quello compreso tra il 1994 ed il 1998, e che l’ammortamento del bene sopra indicato sia stato effettuato negli anni 1988-89-90-91-92, l’ammortamento figurativo proseguirà negli anni 1993 (rata 20), 1994 (rata 20) e 1995 (rata 10), ma ai fini della determinazione del requisito, si prenderanno in considerazione solo le rate relative agli anni 1994 (20) e 1995 (10), ricadenti nel quinquennio documentabile.
Per quanto riguarda l’identificazione delle attrezzature tecniche, la circolare ministeriale le individua in quel complesso di beni che sono tipicamente caratterizzati dall’essere destinati all’attività di realizzazione di lavori. Sarebbero ricompresi, quindi, tutti i beni strumentali connessi con l’attività di costruzione, rimanendone, invece, esclusi quei beni che l’impresa possiederebbe comunque, qualunque fosse l’oggetto della propria attività.
In tale ottica andrebbero esclusi la sede aziendale o le autovetture adibite genericamente al trasporto del personale, ma possono, viceversa, rientrano le autovetture adibite a squadre di operai per lavori di manutenzione e/o gestione di alcuni servizi a rete.
In ogni caso, si fa presente che molto opportunamente la circolare ministeriale pone l’accento sulle necessità di intendere il principio con elasticità e tenendo conto delle peculiarità dei casi specifici, principio al quale si ritiene si debba fare, specie in questa prima fase, ampio riferimento.
Si ricorda che, al fine di determinare l’ammontare delle attrezzature, vengono considerate anche quelle possedute dai consorzi o dalle società fra imprese riunite, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa.

III) Attrezzatura tecnica:
modalità di comprova
L’ammortamento è comprovato:
a) dalle ditte individuali e società di persone: con la dichiarazione dei redditi (rispettivamente modello 740 e modello 750, ovvero Modello Unico).
In particolare, il dato relativo all’ammortamento è rilevabile, a seconda dei modelli di dichiarazione, dal prospetto di determinazione del reddito ai fini IRPEF, o dal prospetto dei dati di bilancio, ovvero dal prospetto dei dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri e degli studi di settore.
La documentazione deve essere accompagnata da una autocertificazione del legale rappresentante dalla quale risulti la quota dell’importo di ammortamenti sopra indicato riferibile all’attrezzatura tecnica, della quale, ai sensi dell’art. 18, comma 8, dovranno essere fornite anche le essenziali indicazioni identificative.
Qualora dalla dichiarazione dei redditi non risultino dati relativi agli ammortamenti, la comprova sarà fornita mediante autocertificazione corredata da copia del libro dei beni ammortizzabili, vidimato.
b) dalle società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili: con i bilanci, corredati da nota di deposito.
In particolare, occorre fare riferimento alla voce del conto economico “ammortamento delle immobilizzazioni materiali”.
La quota relativa all’attrezzatura tecnica potrà essere individuata attraverso il “prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce” risultante nella nota integrativa di cui all’art. 2427 cod. civ..
Qualora la nota integrativa non contenga tale voce, la quota relativa alle attrezzature è attestata mediante autocertificazione del legale rappresentante, verificabile dalla stazione appaltante mediante richiesta di copia del libro dei beni ammortizzabili, vidimato.
In ogni caso l’autocertificazione dovrà contenere le essenziali indicazioni identificative dei beni.
I canoni di locazione finanziaria e di noleggio sono, invece, comprovati mediante i relativi contratti, sia in ordine al loro ammontare, che in ordine alla loro temporizzazione.

IV) Adeguato organico:
modalità di determinazione
Deve essere “dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza”:
– non inferiore al 15% della cifra d’affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio
oppure
· calcolato con riferimento al solo costo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato, non inferiore al 10% della cifra d’affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata, di cui almeno l’80% per personale tecnico, laureato o diplomato.
Va precisato che le percentuali minime di incidenza sul costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, rispettivamente per il personale operaio (40% del 15%) e per il personale tecnico laureato e diplomato (80% del 10%) si intendono assolte una volta dimostrato che l’impresa, qualunque sia l’effettiva percentuale (anche superiore al minimo richiesto) del costo globale del personale rispetto alla cifra d’affari quinquennale in lavori, abbia un costo per il personale operaio (ovvero, per il personale tecnico laureato o diplomato) non inferiore alla corrispondente aliquota minima indicata nell’articolo in commento.
Esemplificando, laddove un’impresa abbia una cifra d’affari quinquennale in lavori determinata ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. b) e dei successivi commi 3 e 4, pari a L. 10 miliardi, avrà soddisfatto il requisito dell’adeguato organico qualora dimostri di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore ad 1,5 miliardi (15% di 10 miliardi) e, nel contempo, di aver sostenuto un costo per il personale operaio non inferiore a 600 milioni (40% di 1,5 miliardi).
Ma la stessa impresa, munita della medesima cifra d’affari (10 miliardi), avrà soddisfatto il requisito dell’adeguato organico anche laddove, pur presentando costi complessivi per il personale superiori ai minimi richiesti (esempio: 2 miliardi), abbia registrato valori per il personale operaio pari solamente a 600 milioni, ossia al minimo richiesto.
Sempre ai fini della determinazione del costo per il personale vanno considerati i seguenti elementi:
a) per le imprese artigiane: la retribuzione del titolare;
b) per le imprese individuali e le società di persone: il valore della retribuzione del titolare e dei soci, pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL (ad oggi L. 39.709.000 x 5).
Nella determinazione del requisito va ricompreso anche il costo del personale dipendente dei consorzi e delle società tra imprese riunite, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa.

IV) Adeguato organico:
modalità di comprova
a) per le imprese individuali e le società di persone, il costo complessivo del personale è dimostrato mediante le dichiarazioni annuali dei redditi (modelli 740, 750 o Modello Unico).
Il dato è rilevabile, a seconda dei modelli di dichiarazione utilizzati, nel “prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF”, o nel “prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo”, ovvero nel “prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e degli studi di settore”.
In mancanza di tali dati nella dichiarazione, la comprova del costo complessivo è data da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS.
La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato è comprovata da autocertificazione da cui risulti il numero medio di dipendenti, diviso per categorie.
Secondo la circolare ministeriale, detta autocertificazione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante mediante richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o Cassa edile relativa alla consistenza dell’organico;
b) per le società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili il costo complessivo del personale è comprovato con i bilanci e relativa nota di deposito.
Il dato risulta dalla voce “costi per il personale” del conto economico.
La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato risulta dalla nota integrativa (punto 15), laddove è indicato il numero medio dei dipendenti ripartito per categorie e da autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell’organico.
Sempre secondo la circolare ministeriale, detta autocertificazione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante, mediante richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o Cassa Edile.

8) PERIODO DOCUMENTABILE
Come già detto, tutti i requisiti sono riferiti al quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara.
Tuttavia, come esplicitamente precisa la circolare del Ministero LL.PP., poiché i requisiti relativi alla cifra di affari, attrezzature e costo del personale debbono essere dimostrati con i bilanci depositati o documentazione fiscale, aventi delle scadenze temporali fissate per legge, occorrerà tener conto dei periodi in cui tali documenti sono effettivamente utilizzabili, con la conseguenza che il quinquennio documentabile non sarà esattamente corrispondente a quello antecedente al bando di gara.
Tale situazione non si verifica, ovviamente, per il requisito dei lavori eseguiti, dimostrabile con documenti non aventi scadenza determinata.

9) IL REQUISITO SPECIALE DELLA
DIREZIONE TECNICA
· Le norme transitorie contenute nel titolo IV del DPR n. 34/2000 non prevedono tra i requisiti per partecipare alle gare la direzione tecnica, che è, invece, espressamente richiesta come elemento di idoneità tecnica da dimostrare ai fini dell’attestazione da parte della SOA.
A nostro avviso, e secondo le stesse indicazioni della circolare ministeriale, la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 1, del Regolamento che sancisce l’inammissibilità di dimostrazione della qualificazione con modalità , procedure e contenuti diversi da quelli previsti, tra gli altri, dal titolo IV, attribuisce carattere tassativo alla elencazione dei requisiti contenuta negli artt. 31 e 32.
Ne consegue l’irrilevanza nel periodo   della direzione tecnica e dei requisiti per la stessa previsti dall’art. 26.
· Diverso discorso va fatto a proposito della disposizione di cui all’art. 18, comma 14, che consente alle imprese di ottenere la qualificazione fino alla classifica di due miliardi, dimostrando il requisito dei lavori nella categoria e dei lavori di punta mediante i lavori affidati alle altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici.
In questo caso, infatti, la direzione tecnica viene in considerazione come strumento per dimostrare uno dei requisiti previsti dall’art. 31: è da ritenere, pertanto, che anche nel periodo transitorio le imprese possano dimostrare il requisito dei lavori nella categoria, beninteso per la partecipazione a gare di appalti di importo fino a 2 miliardi, mediante la direzione tecnica, con le modalità previste dall’art. 18, comma 14.
Si richiama l’attenzione sul fatto che con il meccanismo sopra indicato è possibile comprovare esclusivamente il requisito dei lavori, mentre tutti gli altri requisiti richiesti (cifra di affari, costo del personale e attrezzatura tecnica) devono, comunque, essere posseduti dall’impresa.
La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo degli stessi e fino ad un massimo di due miliardi.
Per potersi avvalere di tale requisito è necessario che il direttore tecnico abbia svolto le funzioni che gli sono proprie da almeno 5 anni, di cui 3 presso la stessa impresa ed, inoltre, che siano trascorsi almeno 6 anni da una precedente dimostrazione.
10) LA QUALIFICAZIONE E I LAVORI ESEGUITI IN SUBAPPALTO
Si ricorda che, ai soli specifici fini della qualificazione, vale ancora la regola del passato, per cui l’appaltatore principale può utilizzare per la qualificazione solo una parte dei lavori subappaltati.
In particolare, l’impresa aggiudicataria dei lavori può utilizzare il 100% dell’importo dei lavori appaltati soltanto se l’importo di quelli subappaltati non superi il 30% dell’importo complessivo, ovvero non superi il 40% nel caso di lavorazioni per le quali sia richiesta la “qualificazione obbligatoria”, di cui si tratterà più oltre al punto 11).
Ove dette percentuali siano superate, l’importo complessivo dei lavori utilizzabile dall’impresa aggiudicataria viene decurtato della quota eccedente le percentuali anzidette.
L’impresa subappaltatrice può utilizzare, invece, l’importo pieno delle lavorazioni da essa eseguite.
Esempio: lavoro di 100 lire, 50 lire di subappalto di lavorazioni per le quali non è richiesta la qualificazione obbligatoria. Il certificato dell’appaltatore principale vale 80 lire (100-20).
Se le 50 lire di subappalto appartenessero, invece, a lavorazioni con “qualificazione obbligatoria” il certificato dell’appaltatore principale varrebbe 90 lire (100-10).
Tuttavia, i lavori su immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali possono essere utilizzati ai fini della qualificazione solo ed esclusivamente dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti: se subappaltati, per la relativa quota, nulla può essere utilizzato dall’appaltatore principale (100 lire di appalto e 50 lire di subappalto: il valore del certificato per l’appaltatore principale sarà pari a 50 lire e 50 lire saranno riconosciute al relativo subappaltatore).
Sul punto l’ANCE ha ripetutamente segnalato, nelle sedi competenti, l’esigenza di modificare la previsione che, tra l’altro, si pone nei termini diametralmente opposti a quanto si registra nel resto d’Europa.
L’interpretazione della norma (art. 24, comma 1) non risulta comunque univoca, laddove le lavorazioni subappaltate siano sia “a qualificazione obbligatoria”, sia a carattere normale, ovvero non “a qualificazione obbligatoria” e ciascuna di tali tipologie superi il previsto limite del 40% e del 30%: in questi casi sorge il dubbio su come si computi la qualificazione ottenibile dall’appaltatore principale.
Poiché il dato letterale sembrerebbe basarsi su un meccanismo di computo distinto, si deve ritenere che ciascuna tipologia di lavorazione subappaltata oltre il proprio limite faccia scattare in via autonoma le decurtazioni.
11) LE NUOVE CLASSIFICHE E LE NUOVE CATEGORIE
Il nuovo sistema mutua dal vecchio i concetti di “classifica” e “categoria”, ma ne modifica i contenuti in maniera rilevante.
· Le classifiche scendono da 10 a 8; ricalcano esattamente i valori dello schema di qualificazione europeo, tuttora in fase di elaborazione, e sono, in particolare, così articolate:

I fino a 500.000.000
II fino a 1.000.000.000
III fino a 2.000.000.000
IV fino a 5.000.000.000
V fino a 10.000.000.000
VI fino a 20.000.000.000
VII fino a 30.000.000.000
VIII oltre 30.000.000.000 – valore convenzionale illimitato = 40 miliardi

Le nuove classifiche sono utilizzabili dal 1° marzo 2000 e serviranno, anche nel periodo 1° marzo 2000-31 dicembre 2001, per la partecipazione alle gare delle imprese munite di attestato SOA.
A queste ultime si applica il beneficio del quinto ai fini della partecipazione alle gare. La medesima disposizione si applica anche ad imprese raggruppate o consorziate, con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
· Le categorie riproducono solo in parte le articolazioni delle categorie di specializzazione del D.M. n. 304/98, noto come “decreto Costa”.
Di tale decreto resta la suddivisione tra categorie generali e categorie specializzate.
Tuttavia, le categorie generali, da 11 quali erano, divengono 13, per l’introduzione della categoria OG12 relativa alle “opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale” e della categoria OG13 relativa alle “opere di ingegneria naturalistica”.
Per converso, è stata eliminata la scissione, prospettata per larga parte dell’iter del provvedimento, tra rilevati ferroviari e rilevati stradali, che non trovava alcuna giustificazione tecnica e che avrebbe chiuso buona parte del relativo mercato.
-Nella tabella dell’allegato A, si specifica altresì – con l’indicazione “qualificazione obbligatoria”- per quali categorie, nell’ambito di un appalto, la stazione appaltante deve indicare a parte, nel bando di gara – e semprechè ricorrano le condizioni quantitative prestabilite e meglio specificate al punto 12) – la lavorazione corrispondente e pretendere che essa venga eseguita solo da impresa che possieda la relativa qualificazione.
Ad esempio, stando al contenuto di detta tabella, per l’appalto di un edificio civile si richiederà la qualificazione nella OG1. Nel rispetto delle condizioni prestabilite sarà indicata a parte la lavorazione delle finiture ma, non essendo prevista dalla tabella apposita la relativa “qualificazione obbligatoria”, si deve ritenere che la capacità di eseguire questa lavorazione sia compresa nella qualificazione della categoria OG1. Viceversa, sarà indicata a parte, se ricompresa nel progetto, la fabbricazione e posa in opera di facciate continue con telaio metallico, con richiesta per l’esecutore di “qualificazione obbligatoria” nella categoria OS7.
L’impresa qualificata in OG1 potrà, dunque, eseguire direttamente quest’ultima lavorazione solo se possiede anche la relativa qualificazione; altrimenti, dovrà affidarsi a impresa che abbia detta specifica qualificazione.
– La categoria generale destinata a creare maggiori difficoltà operative resta comunque, ancora una volta, la OG11 “impianti tecnologici”.
In particolare, la declaratoria risulta ora più estesa della previsione del D.M. n. 304 e ricomprende, oltre alle categorie 5A e 5C del D.M. n. 770/82 anche le categorie 5B e 5E. Nella “tabella delle corrispondenze” ricompresa nel medesimo allegato A, il riferimento è però alle sole categorie 5A e 5C del D.M. n. 770/82.
Nel dubbio su quale norma prevalga, non pare potersi fare altro riferimento che alla più restrittiva delle due, ossia alla tabella delle corrispondenze, proprio perché è la sola ad essere riprodotta anche dall’altra previsione, ossia dalla declaratoria.
Altro aspetto poco chiaro concernente la cat. OG11 è il fatto che la declaratoria eleva a elementi identificativi della categoria stessa: a) il carattere di “insieme coordinato” che debbono assumere gli impianti tra di loro; b) la necessità di realizzare detto insieme coordinato di impianti “congiuntamente” agli interventi appartenenti alle altre categorie generali.
Sull’interpretazione da darsi a detti elementi caratterizzanti sarebbe stato auspicabile un intervento chiarificatore del Ministero dei lavori pubblici, che è invece mancato. E’ ragionevole sperare che sul punto intervenga quanto prima, almeno, l’Autorità di vigilanza, atteso che solo la sussistenza congiunta di tali elementi comporta la richiesta della categoria generale in luogo delle varie categorie di specializzazione, soggette a regole ad hoc.
Su un piano più generale è comunque auspicabile l’intervento dell’Autorità per un’interpretazione corretta delle varie declaratorie – sia delle categorie generali che delle categorie di specializzazione – dato che contengono talune sovrapposizioni tra loro e che risultano sovente imprecise quanto a contenuti tecnologici, nonché un chiarimento sulla comprova tramite i lavori eseguiti.
– Le categorie specializzate, da 23 quali erano, divengono 34.
In sostanza, è stata operata la disarticolazione di talune lavorazioni che risultavano tra loro accorpate ai sensi del D.M. n. 304/98 e del D.M. n. 770/82. Questo significa che i vecchi certificati per i lavori eseguiti relativi, ad esempio, alla originaria categoria 17, poi divenuta S 18 con il D.M. n. 304, per il futuro dovranno essere disarticolati tra certificati relativi alla categoria OS18 per “componenti strutturali in acciaio o metallo” e certificati relativi alla categoria OS31 per “impianti per la mobilità sospesa”.
E ciò solo per il futuro in quanto, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del Regolamento “sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del regolamento “medesimo; a contrario si deduce che la previsione di cui alle premesse dell’allegato A) secondo la quale” la qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle previste dai Decreti Ministeriali n. 770/1982 e n. 304/1998 “è conseguita qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle declaratorie” dell’allegato A) del regolamento stesso costituisce una disposizione che varrà solamente per il futuro.
Sul punto, comunque, l’ANCE si farà carico di interpellare ulteriormente il Ministero per fugare ogni possibile dubbio residuo in proposito. Nel complesso, il nuovo assetto delle categorie di qualificazione, ad avviso della scrivente Associazione, lascia aperti alcuni interrogativi che si conta possano ottenere risposta quanto prima e “l’obbligo di qualificazione” non appare sistematicamente legato a peculiari contenuti tecnologici delle lavorazioni stesse.

12) LE REGOLE PER REDIGERE I BANDI DI GARA.
I REQUISITI
DELLE IMPRESE
SINGOLE E ASSOCIATE.
Per redigere il bando di gara le nuove regole disposte espressamente dal DPR sono solo tre.
Occorre, in particolare, indicare:
a. l’importo complessivo dell’opera;
b. la categoria prevalente e la relativa classifica, secondo le nuove categorie e classifiche: la categoria prevalente è quella di importo più elevato rispetto a ciascuna di quelle costituenti l’intervento;
c. tutte le restanti lavorazioni, diverse dalla categoria prevalente, aventi singolo importo superiore al 10% del totale, ovvero superiore a 150.000 Euro (lire 290.440.500), che sono sempre e comunque sia scorporabili sia subappaltabili.
· Al riguardo due sono gli aspetti poco chiari:
– cosa debba intendersi per “categorie diverse dalla categoria prevalente”
– come debba essere letta la congiunzione “ovvero”.
– Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto la congiunzione “ovvero” sembra non possa essere intesa che come elemento volto a precisare e correggere il concetto del 10% precedentemente espresso e, dunque, che ogni qual volta il 10% del totale superi i 150.000 Euro si debba comunque confrontare l’entità della lavorazione al solo valore minimo dei 150.000 Euro; il dubbio resta, però, qualora il 10% del totale fosse inferiore a 150.000 Euro, atteso che – se in questo caso esso operasse come limite – la eventuale richiesta di categoria ad hoc non sortirebbe comunque particolari risultati, essendo alla fin fine correlata ad una qualificazione “generica”.
– Per quanto riguarda invece il concetto di “diversità”, si ritiene che esso vada correlato a due elementi che debbono essere compresenti:
a. il superamento dei limiti quantitativi
b. il fatto che la parte dell’opera così quantitativamente caratterizzata trovi autonoma considerazione tra le categorie (generali o specializzate) di cui all’allegato A del Regolamento.
Ad esempio: un edificio civile di 10 miliardi determina l’indicazione della categoria OG1, se la parte edile è comunque predominante, mentre per quanto riguarda la classifica occorrerà procedere alla specificazione solo dopo aver compiuto ulteriori operazioni preliminari.
E’ necessario, infatti, valutare a quanto ammontino singolarmente le varie parti di cui si compone l’opera.
Ipotizzando che sia necessario uno sbancamento rilevante con movimento di terra, pari a 1,300 miliardi, occorrerà indicare anche la categoria OS1.
Se si ipotizza poi che la parte impiantistica idrico-sanitaria sia pari a 900 milioni e che l’impianto termico e di condizionamento sia pari a 1,3 miliardi, si rende necessario anche in questi casi indicare in bando la relativa categoria, ossia rispettivamente OS3 e OS28.
Se la categoria concernente le finiture di materiali lignei, plastici ecc. raggiunge, invece, solo 200 milioni, mentre quella concernente la finitura di opere generali di natura edile è di 600 milioni, si rende necessario indicare anche la categoria OS7, ma non la OS6 perché non raggiunge i 150.000 Euro. Del pari non si indicherà mai autonomamente la tinteggiatura, perché non trova autonoma collocazione tra le varie categorie e, conseguentemente, è da intendersi già ricompresa nella categoria OG1.
Ma anche l’importo della categoria OS6 andrà ad accrescere l’importo della categoria prevalente.
La classifica richiesta sulla categoria prevalente risulterà pertanto la IV (fino a 5 miliardi), perché applicando il beneficio del quinto (fino a 6 miliardi) sono realizzabili tutti i 5,9 miliardi (200.000.000 + 5.700.000.000) per i quali occorre, comunque, qualificazione nella categoria prevalente e la relativa indicazione sarà necessaria, anche nel periodo 1° marzo 2000 – 31 dicembre 2001, per la partecipazione alle sole imprese attestate dalle SOA.
– Si ricorda altresì che, ovviamente, le norme ora richiamate vanno coordinate con le altre norme tuttora vigenti.
Al riguardo, la circolare ministeriale n. 182 al punto a) precisa che debbono ritenersi ancora vigenti le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del D.L.gvo n. 406/91 (si ricorda che in questo contesto rientra anche la previsione sulle “cooptate”) e ciò finchè non saranno sostituite dalle corrispondenti disposizioni del regolamento generale.
Sempre in base alla circolare ministeriale, mediante i principi di carattere generale, ovvero in base ad esigenze di sistematicità, sarebbero altresì utilizzabili – nei termini previsti dalla circolare stessa – le seguenti previsioni:
– unicità della categoria prevalente, individuata sulla base del criterio del maggior importo rispetto a ciascuna delle altre categorie componenti l’intervento;
– eseguibilità da parte del soggetto qualificato per la sola categoria prevalente di tutte le lavorazioni di importo inferiore ai limiti quantitativi prestabiliti, qualunque sia la categoria di appartenenza di queste ultime, salvo i casi in cui è necessaria una specifica qualificazione, resa indispensabile da altre norme particolari (es: L.46/90);
– insufficienza della qualificazione nella sola categoria prevalente per la esecuzione anche delle lavorazioni a “qualificazione obbligatoria” e, a contrario, deducibilità, ad avviso della scrivente Associazione, della sufficienza della qualificazione nella sola categoria prevalente per la esecuzione di tutte le lavorazioni specializzate, ma non con “qualificazione obbligatoria”;
– obbligo di conformità alle previsioni dei titoli III e IV del Regolamento per quanto riguarda contenuti dei bandi, procedure e modalità e conseguente divieto per le stazioni appaltanti di autonome e diverse prescrizioni;
– possibilità di autoregolamentazione amministrativa per quanto riguarda, invece, la disciplina dei termini per gli appalti sotto soglia, con spontanea riproducibilità dei termini già fissati dal DPCM n. 55/91.
– Ai fini della determinazione dei requisiti dell’impresa singola e di quelle riunite, la circolare ministeriale sottolinea, poi, la sopravvivenza dell’art. 8 del DPCM n. 55/91 sulle associazioni temporanee di tipo orizzontale e verticale, per l’espresso richiamo contenuto in proposito nell’art. 13 della legge 109/94 e successive modifiche.
Più precisamente:
– nel caso di associazioni temporanee di tipo orizzontale, essa riconferma i valori minimi del 40% e 10% dei requisiti che debbono possedere rispettivamente la capogruppo e ciascuna mandante, fermo restando che, comunque, l’associazione deve coprire la totalità dei valori richiesti per i requisiti;
– nel caso di associazioni temporanee di tipo verticale essa ribadisce che i requisiti prescritti per l’impresa singola debbono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e dalle mandanti nelle categorie scorporate per i corrispondente singoli importi.
Per ragioni sistematiche, infine, la circolare ministeriale ritiene che siano qualificabili anche le associazioni o consorzi che non prevedono che tutte le lavorazioni, diverse da quella prevalente, siano assunte da mandanti, o da altre imprese consorziate, semprecchè i requisiti mancanti siano posseduti dalla mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.
parte seconda
A) LE REGOLE VALEVOLI
“A REGIME”:
NECESSITA’
DELL’ATTESTATO SOA
– Per le imprese che fin dal loro primo apparire sul mercato sono andate a qualificarsi presso le SOA e con il relativo attestato hanno partecipato alle gare non cambia nulla una volta ottenuto l’attestato e per tutto l’arco di validità del medesimo.
Per le altre imprese, la possibilità di qualificarsi in gara direttamente è preclusa a partire dal 1° marzo 2001, nel caso di gara di importo pari o superiore a 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909) e, a partire dal 1° gennaio 2002, nel caso di gare di importo inferiore a 5 milioni di DSP ma superiore a 150.000 Euro (lire 290.440.500).
Conseguentemente, debbono aver presentato richiesta di qualificazione ad una SOA al massimo tre mesi prima della scadenza prestabilita, vale a dire entro il 30 novembre 2000 nel primo caso ed entro il 30 settembre 2001 nel secondo caso.
– In sostanza, una volta finito il periodo transitorio si concorre solo con l’attestato SOA, (esclusivamente per le gare di importo pari o inferiore a 150.000 Euro sarà sufficiente dimostrare in gara il possesso dei requisiti, come prima specificato al punto 5).
L’attestato SOA è condizione necessaria e sufficiente per partecipare ed eseguire. Ciò significa che non ci sarà più un bando tipo da rispettare e che una volta ottenuto l’attestato l’impresa potrà eseguire, nei limiti delle proprie classifiche, lavori fino al valore convenzionale dell’illimitato, senza dover comprovare gara per gara ulteriori requisiti speciali. Per lavori oltre i 40 miliardi occorrerà, invece, l’attestato SOA e la comprova in gara anche di un fatturato in lavori pari almeno a tre volte l’entità della gara stessa.
· La qualificazione attestata dalla SOA ha durata triennale e la procedura di rinnovo comporta la stipula di un nuovo contratto con una SOA autorizzata, almeno tre mesi prima della scadenza dell’attestazione.
Nel contratto sarà elencata anche tutta la documentazione che le imprese dovranno produrre per dimostrare il possesso dei requisiti per la qualificazione.
Il rinnovo si determina non solo alla scadenza del triennio, ma anche tutte le volte che l’impresa intenda modificare la qualificazione in una categoria/classifica.
Non produce, invece, effetto di rinnovo dell’attestazione il cambio di un direttore tecnico o del rappresentante legale, ovvero la modifica dell’atto costitutivo, ecc..
Questo specifico aspetto delle c.d. “variazioni marginali” della qualificazione trova ora nel regolamento apposita trattazione semplificata in termini documentali, accelerata nell’istruttoria e costi ridotti.
· L’attestazione della SOA, infatti, è soggetta al pagamento di un corrispettivo oneroso, basato su tariffe incrementabili fino al doppio, rapportate alla sommatoria degli importi delle iscrizioni per le quali si richiede la qualificazione, nonché al numero delle categorie generali e specializzate.
– La SOA svolge l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione anche mediante accesso alle strutture aziendali del richiedente, entro 90 giorni dalla stipula del contratto.

B) I REQUISITI SOA
DI ORDINE GENERALE
 E LE MODALITA’
DI COMPROVA
·I requisiti di ordine generale da dichiarare alle SOA sono identici a quelli della qualificazione nel periodo transitorio.
· Per le modalità di comprova occorrerà attendere le decisioni dell’Autorità (art. 17, comma 2 del Regolamento).
C) I REQUISITI SOA DI ORDINE SPECIALE – LE MODALITÀ DI COMPROVA – IL PERIODO E LE ATTIVITÀ DOCUMENTABILI
Nel momento in cui le imprese si rivolgono ad una SOA per essere qualificate sono tenute a dimostrare i requisiti speciali, ma nella misura “piena” sottospecificata, e non più nella misura ridotta indicata con riferimento alla fase transitoria.
Sono, altresì, tenute – se obbligate a presentare bilancio – a comprovare la capacità economico finanziaria attraverso un elemento minimale aggiuntivo, ossia dimostrando il possesso di un capitale netto positivo riferito all’ultimo bilancio.
Debbono, poi, essere in grado di presentare “referenze bancarie”.
Infine, in aggiunta agli altri requisiti e solamente allorquando la qualificazione serva per realizzare lavori affidati tramite concessione, appalto concorso, appalto cd. “integrato”, le imprese debbono dimostrare anche che sono dotate di uno staff tecnico.
Lo staff tecnico è composto da personale dipendente, laureato e diplomato, pari ad almeno 2 unità per ottenere la qualifica fino a 2 miliardi, pari a 4 unità per la qualifica fino a 10 miliardi e a 6 unità per le qualifiche superiori a 10 miliardi.
Comunque, per le imprese prive di specifica qualificazione per eseguire e progettare, in quanto carenti dello staff tecnico, è possibile partecipare alle gare in parola associandosi a professionisti, ovvero a società di professionisti, ovvero a società di ingegneria.
In particolare, i requisiti speciali necessari per la qualificazione risultano, ora, così articolati:
– adeguata capacità economica e finanziaria, da dimostrarsi con:
a) referenze bancarie;
b) cifra d’affari quinquennale in lavori: non inferiore al 100% della somma degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie (monte iscrizioni richieste);
c) capitale netto positivo dell’ultimo bilancio, costituito dal totale della lett. A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’art. 2424 c.c.;
· adeguata capacità tecnica ed organizzativa da dimostrarsi con:
a. esecuzione di lavori realizzati nel quinquennio in ciascuna delle categorie di qualificazione richieste, di importo non inferiore al 90% della classifica richiesta;
b. esecuzione nel quinquennio di un singolo lavoro, nella categoria richiesta, non inferiore al 40%, ovvero di due lavori per un totale non inferiore al 55%, ovvero di tre lavori per un totale non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta;
c. idonea direzione tecnica (v. punto D per un esame specifico)
· adeguata dotazione di attrezzature tecniche da dimostrarsi:
con ammortamenti, canoni di noleggio, canoni di leasing per un valore medio quinquennale: non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori (media quinquennale) effettivamente realizzata. La cifra relativa alla dotazione di attrezzatura tecnica deve essere costituita però, per almeno la metà, da ammortamenti e canoni di leasing.
Qualora l’impresa non possieda le percentuali anzidette, si applica, come per il passato accadeva in gara, la riduzione figurativa del fatturato realmente posseduto.
· adeguato organico da dimostrarsi con:
un costo complessivo sostenuto nel quinquennio per il personale dipendente (retribuzioni, stipendi, contributi, accantonamenti): non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori quinquennale effettivamente realizzata. Detto valore deve essere formato per almeno il 40% da costi sostenuti per personale operaio.
In alternativa, il costo complessivo per il personale può scendere ad almeno il 10% della succitata cifra d’affari, computando però solo il personale assunto a tempo indeterminato. Almeno l’80% di detto costo complessivo per il personale deve essere stato sostenuto per tecnici (laureati o diplomati).
Qualora l’impresa non possieda le percentuali anzidette si applica, anche qui e come per il passato accadeva in gara, la riduzione figurativa del fatturato realmente posseduto.
Per il computo dei requisiti speciali rilevano anche i valori che l’impresa è in grado di comprovare attraverso l’attività indiretta, ossia attraverso la porzione – rapportata alla quota di partecipazione – del fatturato, del costo del personale e delle attrezzature dei consorzi e delle società consortili dei quali l’impresa faccia parte (semprecchè ricorrano le condizioni stabilite dal regolamento).
Circa la documentazione a comprova valgono le stesse regole illustrate al punto 7 e riferite al periodo transitorio, da leggersi unitamente alle specificazioni di cui al punto c) della circolare ministeriale n. 182.
Il periodo da prendere in considerazione ai fini del computo dei requisiti speciali necessari per ottenere la qualificazione è il quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Sull’argomento si rinvia a quanto specificato al punto 7 della presente circolare e a quanto dettagliatamente indicato al punto c) della circolare ministeriale n. 182.
Si ricorda, poi, che solamente fino al 31 dicembre 2002, per i lavori analoghi e per quelli cosiddetti “di punta” relativi esclusivamente a dighe (Cat. OG5), impianti per la produzione di energia elettrica (Cat. OG9) e impianti alta/media tensione (Cat. OG10) il computo convenzionale dei relativi importi è riferito al decennio, anziché al quinquennio.
Le modalità di valutazione e le attività documentabili sono identiche a quelle della qualificazione nel periodo transitorio.

D) LA DIREZIONE TECNICA
“A REGIME”
Ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione da parte delle SOA, l’impresa deve dimostrare di avere un direttore tecnico, dotato dei seguenti requisiti:
a) per qualificazioni in classifiche superiori alla IV (5 mld): laurea o diploma universitario in ingegneria, architettura o equipollente;
b) per qualificazioni fino alla IV classifica: basta il diploma di geometra o equivalente, ovvero esperienza acquisita come direttore di cantiere per almeno cinque anni.
Con disposizione di carattere transitorio, limitata ai soli direttori tecnici in parola, vengono abilitati a conservare l’incarico presso la stessa impresa i soggetti che alla data di entrata in vigore del Regolamento (1° marzo 2000) svolgano la funzione di direttore tecnico, indipendentemente dai requisiti posseduti.
Per i soli lavori aventi ad oggetto immobili concernenti i beni culturali e per gli scavi archeologici occorre, invece:
a) per qualificazioni in classifiche superiori alla IV: laurea in architettura o in conservazione dei beni culturali;
b) per qualificazioni fino alla IV classifica: basta l’esperienza acquisita come direttore di cantiere nel settore dei beni culturali o scavi archeologici, per almeno cinque anni.
Con decreto del Ministro per i beni culturali di concerto con quello dei lavori pubblici saranno definiti, eventualmente, altri titoli o requisiti professionali equivalenti.
Se non si identifica con il titolare dell’impresa, il socio, l’amministratore o il rappresentante legale, il Direttore Tecnico, deve essere dipendente dell’impresa, o legato ad essa da contratto d’opera con unicità di incarico.
Infine, come già precedentemente accennato al punto 9 della presente circolare, la direzione tecnica costituisce anche uno strumento di accesso al sistema di qualificazione, ovvero di ampliamento delle categorie di qualificazione possedute.
Sotto tale profilo il regolamento stabilisce:
a) che essa vale per ottenere la qualificazione fino a 2 miliardi;
b) che tramite la direzione tecnica sono comprovabili i soli lavori in categoria e i lavori “di punta”. Pertanto, l’impresa che intende qualificarsi dovrà avere già proprio fatturato, personale, ed attrezzature;
c) che la dimostrazione dei requisiti tecnici (lavori in categoria e lavori di punta) tramite il direttore tecnico può avvenire solo se sono già trascorsi 6 anni da una precedente dimostrazione;
d) che il direttore tecnico deve aver operato come tale per almeno 5 anni, di cui almeno tre consecutivamente con una stessa impresa;
e) che la valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo dei lavori oggetto di direzione e che l’importo complessivo così ottenuto non può superare utilmente i 2 miliardi.
La qualificazione conseguita dall’impresa tramite il direttore tecnico è collegata allo stesso, per cui, in caso di sua sostituzione, la SOA deve effettuare una nuova valutazione, con conseguente revoca o riduzione della qualificazione, qualora il nuovo direttore tecnico non abbia i requisiti del precedente.

E) L’INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE
Il Regolamento prevede, all’art. 19, un meccanismo che, a determinate condizioni, consente di incrementare convenzionalmente i valori posseduti dall’impresa, relativamente a cifra d’affari, lavori analoghi e lavori c.d. “di punta”, e di utilizzare i valori incrementati per la comprova dei requisiti di qualificazione.
I benefici derivanti da tale meccanismo possono essere conseguiti solo se l’impresa dimostra la sua “solidità” e, in particolare, se è in grado di dimostrare, oltre al possesso della certificazione di qualità o della dichiarazione di elementi del sistema qualità, anche il possesso di almeno tre dei seguenti cinque requisiti:
· capitale netto, nell’ultimo bilancio approvato: non inferiore al 5% della cifra d’affari media annuale richiesta ai fini della qualificazione
– indice di liquidità (comprese le rimanenze per lavori in corso) nell’ultimo bilancio: non inferiore a 0,5;
· reddito netto d’esercizio positivo, in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
· costo per il personale non inferiore ai minimi prestabiliti (15% di cui 40% per personale operaio, ovvero 10% di cui 80% per personale tecnico);
· valore delle attrezzature tecniche non inferiore al minimo prestabilito (2%).
Se almeno tre dei cinque requisiti sono posseduti dall’impresa e in più essa possiede uno dei requisiti di qualità scatta il meccanismo premiale.
Detto  meccanismo  valorizza, secondo la formula di cui all’allegato F, la presenza di personale e la dotazione di attrezzature al di là del minimo richiesto (ma solo fino all’importo massimo rispettivamente del 22,5% per il personale e del 3% per le attrezzature), nonché la presenza della certificazione di qualità, consentendo di accrescere, fino ad un massimo del 30% i valori posseduti dall’impresa concernenti – come già detto – cifra d’affari, lavori analoghi e lavori di punta ed abilitandola utilizzare i valori così incrementati per la comprova a fini qualificatori.
Si ricorda altresì che, in base alla circolare ministeriale n. 182 punto c) la norma in questione sarebbe applicabile solo allorquando le imprese si rivolgono alle SOA, e non nel periodo transitorio.

F) I CONSORZI STABILI
Sui consorzi stabili il dato più significativo riguarda il fatto che la qualificazione degli stessi è ora la risultante delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
In altri termini, vanno considerate le varie classifiche delle consorziate in una specifica categoria, vanno sommate tra loro e la sommatoria risultante determina la classifica che il consorzio può acquisire in quella categoria. Ma ciò può accadere solo fino alla classifica VII. Oltre, occorre che almeno una delle imprese consorziate sia già in possesso di classifica VIII (illimitata) per quella categoria.
Si ricorda che per la circolare ministeriale n. 182, l’art. 20 non è utilizzabile ai sensi delle disposizioni “transitorie”, ma solo ai sensi delle disposizioni “a regime”, ossia per le qualificazioni tramite SOA.
La norma dell’art. 20 del Regolamento dovrà, comunque, essere letta in correlazione all’art. 97 del Regolamento generale, non appena esso entrerà in vigore.
Sarà in quella sede che si opererà un commento coordinato della previsione già vigente e di quella tuttora in itinere, tra le quali parrebbe sussistere qualche incongruenza, frutto anche dello sfasamento temporale nell’iter approvativo dei due provvedimenti.

G) LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AZIENDALE – GLI ELEMENTI
SIGNIFICATIVI DEL SISTEMA
 DI QUALITÀ AZIENDALE
· Come già ricordato più volte, l’attestato SOA contiene due ordini di elementi relativi all’impresa, ossia:
– il possesso dei requisiti di carattere generale e il possesso dei requisiti di carattere speciale (economico-finanziario e tecnico-organizzativo), di cui si è trattato già diffusamente;
– eventualmente, il possesso da parte dell’impresa della certificazione di qualità aziendale, secondo le norme europee della serie UNI EN ISO 9000, oppure il possesso della dichiarazione di esistenza nell’impresa di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità. L’una e l’altra – necessariamente – rilasciate da organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI CEI EN 45000 e presentate alla SOA per l’ottenimento della (globale) attestazione.
– La scansione temporale della introduzione della qualità come uno dei requisiti di qualificazione è contenuta nell’allegato B dello schema di Regolamento.
Da questo ultimo risulta che:
– per qualificazioni fino a 1 miliardo (classifica I e II) non sarà mai richiesta la qualità, né sotto forma di certificazione di sistema qualità, né sotto quella di presenza di elementi del sistema qualità;
– nel biennio 2000-2001, la qualità non sarà richiesta, né richiedibile per lavori di qualsiasi importo;
– dal 2002 al 2004 interverrà gradualmente l’obbligo di possedere elementi di sistema qualità o la certificazione di sistema qualità, a seconda del crescere degli importi;
– a regime, cioè dal 2005, sarà obbligatoria la certificazione del sistema qualità ISO 9000 completo, per qualificazioni al di sopra di un miliardo.
Considerando che l’acquisizione di un sistema qualità ISO 9000 in termini concreti e non traumatici richiede tempo e risorse, le imprese dovranno fin da ora tenere presente, in funzione dei traguardi di qualificazione che si prefiggono, l’opportunità di intraprendere il percorso della qualità, con il sostegno organizzativo delle nostre associazioni territoriali, che possono facilitare forme di assistenza/consulenza per gruppi omogenei di impresa.
Le SOA, per parte loro, si limiteranno a verificare ed attestare l’eventuale esistenza della certificazione o dichiarazione di possesso di elementi del sistema qualità, in aggiunta agli altri requisiti.
· L’allegato C specifica, invece, i contenuti da attribuire agli “elementi significativi e tra loro correlati di sistema qualità”.
Si tratta, in sostanza, di un sistema qualità semplificato e adattato alle imprese di costruzione, che fornisce già una sufficiente garanzia di qualità nella operatività della impresa, e può anche essere considerato un passaggio intermedio verso un sistema qualità completo, formalizzato anche in tutte le parti operative ed applicative.
Questo risultato è stato perseguito:
– considerando i soli aspetti gestionali del sistema qualità di impresa;
– ridistribuendo i requisiti delle norme ISO 9000, dopo averli semplificati, secondo le reali fasi operative dell’impresa e con terminologia propria del mondo delle costruzioni;
– oggettivando al massimo i criteri ai quali l’impresa deve rispondere (elenco, titoli e contenuti delle procedure, indice del manuale della qualità, ecc.), in modo da rendere più uniformi le valutazioni dei differenti istituti di certificazione.
Riteniamo che, per una piccola-media impresa, il contenuto dell’allegato C si avvicini molto ad un sistema qualità completo certificabile. Le imprese, pertanto, potranno considerare il contenuto dell’allegato C una utile linea-guida di riferimento per arrivare, con le opportune integrazioni, ad un sistema qualità completo e certificabile.
– Per quanto concerne le modalità di certificazione, c’è da sottolineare che, fino ad oggi, gli istituti di certificazione hanno rilasciato certificazioni con criteri non sempre uniformi, ad esempio indicando nel certificato, in alcuni casi, le sole categorie di attività verificate su cantieri aperti, e, in altri casi, tutte le categorie di operatività dichiarate dalla impresa.
È ora necessario, dal momento che la certificazione o la dichiarazione rientrano tra i requisiti richiesti dal nuovo sistema di qualificazione, che gli istituti assumano al riguardo un comportamento uniforme (una iniziativa in tal senso è già in atto, promossa da alcuni istituti e dal Sincert).
E ciò rileva ancor più, se si considera che il regolamento in esame prevede espressamente che “la certificazione del sistema qualità aziendale e la dichiarazione di presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”.
Sembra perciò opportuno (e l’ANCE ha già dato suggerimenti in tal senso) che gli istituti accreditati certifichino le imprese per tutte le attività (e quindi per tutte le categorie) per le quali le imprese stesse chiedono la qualificazione, indipendentemente dai cantieri aperti in quel momento, seguendo la nomenclatura delle nuove categorie.
 
H) LE SOA
E LA VIGILANZA DELL’AUTORITA’
· Possono costituirsi come Società Organismi di Attestazioni (SOA) solo soggetti in grado di rispettare il principio di indipendenza di giudizio e di assicurare l’assenza di interessi commerciali e finanziari, che possano determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
· Le associazioni nazionali delle imprese e le associazioni nazionali delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%, accedendo a detto capitale solo qualora partecipino entrambi i tipi di associazioni e per quote identiche.
– Per svolgere attività di attestazione le SOA debbono essere autorizzate dall’Autorità, previo riscontro: del possesso dei requisiti generali e di indipendenza, delle caratteristiche delle partecipazioni azionarie, dei requisiti tecnici e di tutte le altre condizioni prestabilite (polizze assicurative, procedure per le attestazioni, ecc.).
· Sole le SOA autorizzate potranno rilasciare le attestazioni alle imprese sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione Consultiva, istituita presso l’Autorità, previo riscontro del possesso dei requisiti generali e speciali delle imprese ed, eventualmente, della certificazione di qualità dichiarazione di elementi del sistema qualità.
Le SOA sono tenute ad effettuare le necessarie verifiche sulla veridicità e sulla sostanza delle dichiarazioni, certificati e documenti presentate dagli interessati alla qualificazione.
– L’Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di attestazioni rilasciate dalle SOA; vigila altresì sulla sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’autorizzazione nel caso di istanza di altra impresa che vanti un interesse concreto e attuale; effettua controlli sulle determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione, tutte le volte che le imprese direttamente coinvolte ne facciano richiesta.
Si precisa che a tutt’oggi mancano ancora talune indicazioni da parte dell’Autorità necessarie per la costituzione delle SOA: ne consegue che non esiste ancora alcuna SOA autorizzata e che eventuali proposte di attestazione per le imprese provengono da soggetti che semplicemente aspirano ad essere autorizzati.
E’ superfluo aggiungere che l’ANCE sta seguendo la problematica specifica delle SOA con la massima attenzione, e che intende svolgere un ruolo importante nella loro attivazione.
A quest’ultimo proposito, in particolare, ha avviato una serie di contatti con l’Autorità, per approfondire taluni aspetti che presentano rilevanti difficoltà interpretative, mentre, ovviamente, sono da tempo in corso rapporti con le associazioni delle stazioni appaltanti, in vista della paritaria partecipazione, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Regolamento.

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Da ultimo si ritiene di fare cosa gradita allegando i due schemi riassuntivi delle regole “transitorie” e “a regime”.


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