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01.11.2000 - tributi

ANTICIPO DEL CONGUAGLIO – ISTRUZIONI

ANTICIPO DEL CONGUAGLIO – ISTRUZIONI ANTICIPO DEL CONGUAGLIO – ISTRUZIONI
(Min. finanze, Circ. 27/10/00, n. 193/E)

Il Ministero delle finanze ha fornito i primi chiarimenti in merito alla riduzione dell’IRPEF applicabile ai redditi conseguiti nel 2000, introdotta dal D.L. collegato alla finanziaria 2001 e in corso di conversione (D.L. n.268/2000).
Le agevolazioni introdotte dal D.L. consistono in:
– modifica dei primi due scaglioni di reddito, per cui l’aliquota IRPEF del 18,5 per cento deve essere applicata per la fascia di reddito fino a 20.000.000 di lire, mentre l’aliquota del 25,5 per cento deve essere applicata per lo scaglione di reddito che va da oltre 20.000.000 fino a 30.000.000 di lire.
– aumento, per le fasce di reddito più basse, degli importi delle detrazioni previste per la produzione di reddito di lavoro dipendente, nonché quelle spettanti qualora alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano uno o più redditi di lavoro autonomo professionale ovvero di impresa minore;
– obbligo per i sostituti di imposta di restituire entro il mese di novembre, a titolo di acconto, le ritenute operate nel corso dell’anno 2000 fino a un importo massimo di lire 350.000;
– riduzione della misura dell’acconto ai fini IRPEF e disciplina applicativa con riferimento ai soli soggetti che hanno fruito dell’assistenza fiscale per i redditi del periodo d’imposta 1999.
La circolare illustra gli effetti derivanti dall’innalzamento del limite massimo del primo scaglione di reddito e di quello minimo del secondo scaglione di reddito soggetto a IRPEF e dall’aumento delle detrazioni per lavoro dipendente e di quelle per reddito di lavoro autonomo professionale e di impresa minore, nonché gli adempimenti dei sostituti di imposta ai fini del conguaglio con particolare riguardo ad alcune specifiche fattispecie (pluralità di sostituti di imposta, rapporti cessati prima e dopo il 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del D.L., nuove assunzioni dal 3 ottobre, riduzione dell’acconto di imposta e rideterminazione dello stesso).
Si riporta, di seguito, il testo della circolare.

Ministero delle finanze,
Circ. 27 ottobre 2000, n. 193/E
Oggetto: Chiarimenti in merito all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Decreto legge 30 settembre 2000, n. 268
1. Premessa
L’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 230 del 2 ottobre 2000 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto alcune misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, al fine di tenere conto dei favorevoli andamenti in corso del gettito tributario
In particolare, per il periodo d’imposta 2000:
– il comma 1 ha inciso sull’articolo 11, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificando i primi due scaglioni di reddito ivi previsti. Per effetto di tale modifica l’aliquota del 18,5% deve essere applicata per la fascia di reddito fino a 20.000.000 di lire, mentre l’aliquota del 25,5% deve essere applicata per lo scaglione di reddito che va da oltre 20.000.000 fino a 30.000.000 di lire;
– il comma 2 modifica l’articolo 13, commi 1 e 3, del citato Testo unico, aumentando, per le fasce di reddito più basse, gli importi delle detrazioni previste per la produzione di reddito di lavoro dipendente, nonché quelle spettanti qualora alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano uno o più redditi di lavoro autonomo professionale ovvero di impresa minore;
– il comma 3 delinea, per i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr n. 600 del 1973, l’ambito di applicazione temporale delle novità introdotte dal decreto legge in commento prevedendo, altresì, l’obbligo per i medesimi sostituti di imposta di restituire entro il mese di novembre, a titolo di acconto, le ritenute operate nel corso dell’anno 2000 fino a un importo massimo di lire 350.000;
– il comma 4 riduce la misura dell’acconto ai fini Irpef e, con riferimento ai soli soggetti che hanno fruito dell’assistenza fiscale per i redditi del periodo d’imposta 1999, detta la disciplina applicativa cui dovranno attenersi i sostituti d’imposta.
2. Nuovi scaglioni di reddito e detrazioni
Con l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 268 del 2000, come già detto, sono stati modificati, per l’anno d’imposta 2000, i primi due scaglioni di reddito indicati nell’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del già citato Testo unico delle imposte sui redditi. Per effetto dell’innalzamento del limite massimo del primo scaglione di reddito (soggetto all’aliquota del 18,5%) da 15.000.000 a 20.000.000 di lire, nonché di quello minimo del secondo scaglione di reddito (soggetto all’aliquota del 25,5%) da 15.000.000 a 20.000.000, è stata, in sostanza, ridotta di sette punti percentuali l’aliquota applicabile sui redditi superiori a lire 15.000.000 e fino a lire 20.000.000. Infatti, per detti redditi l’aliquota ora applicabile è pari al 18,5% rispetto all’aliquota del 25,5% prevista ai sensi del precedente testo dell’articolo 11, comma 1, lettera b) del Tuir. Conseguentemente, l’imposta lorda dovuta sui redditi compresi nella predetta fascia subisce una riduzione massima di lire 350.000. Sempre con riferimento al periodo d’imposta 2000, sono stati rideterminati gli scaglioni di reddito cui fare riferimento ai fini della spettanza delle detrazioni per lavoro dipendente, nonché di quelle per reddito di lavoro autonomo professionale e di impresa minore, di cui all’articolo 13, commi 1 e 3 del Tuir. Per effetto di tali modifiche le predette detrazioni dall’imposta lorda risultano incrementate rispetto alla normativa precedente qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano uno o più redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a lire 19.000.000 ovvero uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1, dell’articolo 49 del Tuir o di impresa di cui all’articolo 79 dello stesso Tuir, di ammontare non superiore al lire 19.000.000.
3. Adempimenti dei sostituti di imposta
Come anticipato, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 1, del decreto legge n. 268 del 2000, hanno effetto per il periodo d’imposta 2000. Tuttavia, il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 stabilisce che i sostituti d’imposta devono tenerne conto a partire dalla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell’anno 2000. Tale ultima previsione risponde evidentemente alla necessità di rendere in ogni caso applicabili le nuove disposizioni sui redditi del periodo di imposta 2000 tenendo conto che il decreto legge n. 268 è entrato in vigore il 3 ottobre del medesimo anno.
Così, per i rapporti di lavoro che proseguono dopo la data del 2 ottobre 2000, relativamente ai quali, sulle retribuzioni erogate antecedentemente l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, i sostituti di imposta hanno operato le ritenute in base agli scaglioni di reddito indicati nel testo allora vigente dell’articolo 11, comma 1, del Tuir, i medesimi sostituti sono tenuti a rideterminare, all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2000, le ritenute dovute da ciascun percipiente sulla base dei nuovi scaglioni di reddito e delle nuove detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente.
Tuttavia, ciò non preclude che i sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr n. 600 del 1973 possano applicare le nuove disposizioni già a partire dalle retribuzioni erogate dalla data del 3 ottobre 2000.
Come già accennato nella premessa, l’articolo 1, comma 3, del decreto legge in argomento, prevede, inoltre, l’obbligo per i medesimi sostituti di imposta di restituire entro il mese di novembre, a titolo di acconto, le ritenute operate nel corso dell’anno 2000 fino a un importo massimo di lire 350.000. In questo caso non devono essere effettuate le operazioni di ricalcolo da compiere ordinariamente in sede di conguaglio di fine anno, trattandosi di una semplice restituzione di ritenute operate nel corso dell’anno. Tale restituzione si concretizza, pertanto, nell’incrementare la sola retribuzione erogata nel mese di novembre 2000 (ovvero una delle retribuzioni erogate nel mese di novembre 2000, qualora la cadenza temporale del periodo di paga sia diversa dal mese) di un importo pari al massimo a lire 350.000
Ovviamente, qualora nel corso dell’anno siano state operate ritenute per un ammontare inferiore al predetto importo di lire 350.000, la restituzione consisterà in un acconto di pari ammontare, cioè di importo equivalente alle ritenute effettuate in corso d’anno.
Nei suddetti limiti di lire 350.000 o del minore importo di ritenute operate in corso d’anno, il sostituto di imposta è comunque tenuto alla predetta restituzione, utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese di novembre. Qualora il predetto ammontare di ritenute non fosse sufficiente a restituire quanto previsto dal decreto legge n. 268 del 2000, il sostituto di imposta è tenuto ad anticipare la differenza, che sarà recuperata a partire dal primo versamento utile successivo.
4. Casi particolari
4.1 Pluralità di sostituti di imposta.
Nei casi in cui nei confronti dello stesso dipendente più sostituti di imposta abbiano restituito, nei limiti precedentemente indicati, le ritenute operate nel corso dell’anno 2000, il dipendente sarà comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi qualora non si renda possibile consegnare a uno dei sostituti di imposta, entro il 12 gennaio 2001, le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati consegnate al medesimo dipendente dagli altri sostituti di imposta. Ciò al fine di rideterminare le imposte dovute sul reddito complessivo restituendo, eventualmente, quanto percepito in eccedenza a titolo di acconto di ritenute.
4.2 Rapporti cessati prima e dopo il 3 ottobre 2000.
Per i rapporti di lavoro cessati prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 268 del 2000, i sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr n. 600 del 1973 normalmente hanno già effettuato le operazioni di conguaglio tenendo conto degli scaglioni di reddito e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente vigenti alla data di cessazione del rapporto. In tali situazioni il contribuente ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi per recuperare, in base alle imposte determinate mediante l’applicazione delle disposizioni di cui al più volte citato decreto legge n. 268, le maggiori ritenute eventualmente subite.
Relativamente ai predetti rapporti, gli uffici dell’amministrazione finanziaria terranno conto, in fase di riliquidazione delle imposte dovute sui redditi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 16 del Tuir erogati nel periodo d’imposta 2000 in data anteriore all’entrata in vigore del decreto legge n. 268 del 2000, delle nuove disposizioni contenute nello stesso decreto legge.
Per i rapporti di lavoro che, invece, terminano nel periodo temporale compreso fra il 3 ottobre 2000 e il 31 dicembre dello stesso anno 2000, i sostituti d’imposta sono tenuti ad applicare immediatamente le nuove disposizioni all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro.
Nell’ambito del predetto periodo temporale (3 ottobre-31 dicembre) le nuove disposizioni si rendono, altresì, applicabili nei confronti dei redditi erogati dal sostituto d’imposta da assoggettare a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto e relativi acconti, saldi e anticipazioni nonché i compensi arretrati di lavoro dipendente.
4.3 Nuove assunzioni dal 3 ottobre 2000.
Per le assunzioni di personale verificatesi successivamente alla data del 2 ottobre 2000, i sostituti d’imposta hanno la facoltà di applicare immediatamente le nuove disposizioni. In tale ipotesi, tenuto conto dell’immediata applicazione delle nuove disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 268 del 2000, i sostituti d’imposta effettueranno le ordinarie operazioni di conguaglio di fine anno senza essere tenuti a ulteriori adempimenti. Qualora, invece, i sostituti d’imposta intendano procedere mediante l’applicazione delle vecchie disposizioni, gli stessi saranno tenuti a porre in essere gli adempimenti già commentati nel paragrafo
5.Riduzione dell’acconto di imposta e rideterminazione dello stesso
Per il periodo d’imposta 2000, l’articolo 1, comma 4, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, ha ulteriormente ridotto dal 92 all’87% la misura dell’acconto Irpef, già precedentemente ridotta dal 98 al 92% dall’articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria per l’anno 2000).
Per i contribuenti che hanno presentato il modello Unico-Persone fisiche relativo ai redditi 1999, la predetta disposizione comporta che gli stessi, qualora tenuti a effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto per i redditi 2000 entro il prossimo mese di novembre, dovranno tenere conto della nuova misura dell’acconto stesso.
Il secondo periodo del citato articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 268, dispone, inoltre, che relativamente ai soggetti che hanno fruito dell’assistenza fiscale per i redditi 1999 presentando il modello 730/2000 al sostituto d’imposta o a un Centro di assistenza fiscale, i sostituti d’imposta, all’atto del prelievo della seconda o unica rata di acconto per i redditi 2000, sono tenuti a determinare in via automatica la nuova misura dell’acconto senza attendere alcuna specifica iniziativa da parte dei soggetti interessati.
Pertanto, i sostituti d’imposta, sulla base dei dati in loro possesso (730/4 o risultanze dell’assistenza fiscale prestata direttamente) saranno direttamente tenuti a prevalere la seconda o unica rata di acconto Irpef operando una semplice proporzione.
Si supponga, a titolo esemplificativo, che il modello 730/4 trasmesso da un Caf al sostituto d’imposta contenga i seguenti dati:
– prima rata di acconto: lire 368.000;
– seconda rata di acconto: lire 552.000.
Sulla base di questi dati il sostituto d’imposta è a conoscenza dell’ammontare complessivo dell’acconto, determinato nella misura del 92%, pari a lire 920.000. Sarà sufficiente impiantare la seguente proporzione:
920.000 : 92 = X : 87
dove X rappresenta l’ammontare complessivo dell’acconto, calcolato nella nuova misura dell’87 per cento. Nell’esempio prospettato X = lire 870.000.
Tenuto conto che la prima rata di acconto è già stata prelevata, sarà necessario sottrarre dall’importo complessivo dell’acconto, così come rideterminato, l’ammontare della prima rata per ottenere l’importo da prelevare a titolo di seconda rata di acconto.
L’ammontare della predetta seconda rata sarà dato, pertanto, dalla seguente differenza:
870.000 – 368.000 = lire 502.000
Qualora, invece, il sostituto d’imposta abbia ricevuto entro il 30 settembre 2000 la richiesta formale da parte di un dipendente di effettuare il prelievo della seconda o unica rata di acconto in misura ridotta, lo stesso sostituto d’imposta potrà tenere conto della sola richiesta del dipendente senza rideterminare l’87% oppure potrà tenere conto contemporaneamente della richiesta del dipendente e della nuova misura dell’acconto.
Partendo dagli stessi dati dell’esempio precedente, si supponga che il dipendente abbia richiesto al proprio sostituto d’imposta di effettuare il prelievo della seconda rata d’acconto per un importo pari a lire 368.000 anziché di lire 552.000.
Il sostituto d’imposta, che in questo caso non intende ricalcolare l’acconto nella misura dell’87%, si limiterà a prelevare quanto richiesto dal dipendente. In tale ipotesi, tuttavia, il sostituto d’imposta sarà tenuto a portare a conoscenza del contribuente la scelta operata utilizzando, a tal fine, le annotazioni dello schema di certificazione unica per i redditi dell’anno 2000.
Il sostituto di imposta che, invece, intenda rideterminare l’acconto nella misura complessiva dell’87%, tenendo comunque in considerazione la richiesta espressa dal dipendente, opererà i calcoli con le seguenti modalità (ipotizzando, per semplicità, gli stessi dati numerici degli esempi precedenti):
– l’importo di lire 736.000 (dato dalla somma della prima rata di acconto operata e dell’importo richiesto dal dipendente a titolo di seconda rata di acconto) rappresenta l’acconto complessivo da prelevare per effetto della richiesta del dipendente, determinato nella misura del 92 per cento;
– sarà, in tal caso, sufficiente impiantare la seguente propozione 736.000 : 92 = X : 87 dove X rappresenta l’ammontare complessivo dell’acconto per effetto della richiesta del dipendente, calcolato nella nuova misura dell’87 per cento.
Nell’esempio prospettato X = lire 696.000. Tenuto conto che la prima rata di acconto è già stata prelevata, sarà necessario sottrarre dall’importo complessivo dell’acconto, così come rideterminato, l’ammontare della prima rata per ottenere l’importo da prelevare a titolo di seconda rata di acconto. L’ammontare della predetta seconda rata sarà dato, pertanto, dalla seguente differenza: 696.000 – 368.000 = lire 328.000.


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