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01.01.2000 - tributi

FINANZIARIA 2000 – NOVITA’ FISCALI

FINANZIARIA 2000 – FINANZIARIA 2000 –
NOVITA’ FISCALI
(Legge n. 448 del 23/12/99)

E’ stata approvata la legge finanziaria che prevede, fra l’altro, sgravi all’IRPEF, riduzioni delle imposte sui trasferimenti immobiliari, dell’IVA sulle manutenzioni edili e modifiche alla DIT.
Si riporta di seguito un breve commento delle principali novità e il testo della circolare che il Ministero ha emanato per fornire i primi chiarimenti.

Riduzione dell’IVA per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
E’ stata fissata con decorrenza 1° gennaio 2000 nella misura del 10 per cento l’aliquota IVA sulle prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
In particolare, l’agevolazione riguarda gli interventi, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata relativi a opere di:
– manutenzione ordinaria (riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti);
– manutenzione straordinaria (rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici);
Resta invariata al 10% l’aliquota IVA applicabile agli interventi di:
– restauro e di risanamento conservativo (consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio);
– ristrutturazione edilizia (ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti).

Beni con valore “significativo”
Con D.M. 29/12/99 sono stati individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni, ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei beni.
Tali beni sono:
– ascensori e montacarichi;
– infissi esterni ed interni;
– caldaie;
– videocitofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetterie da bagno;
– impianti di sicurezza.

Detrazione per le ristrutturazioni edilizie
Le spese sostenute, nel periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sino a un importo massimo di lire 150 milioni, ed effettivamente rimaste a carico, sono detraibili dall’IRPEF lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, per un importo pari al 36 per cento.
La finanziaria 2000 ha, infatti, prorogato di un anno le agevolazioni introdotte dalla finanziaria del 1998 in materia di ristrutturazioni edilizie, riducendo tuttavia la misura della detrazione, prevista per il 1998 e il 1999 al 41 per cento (art. 1, legge n. 449/1997).

Interessi su mutui per la sicurezza degli edifici
Una nuova detrazione è stata introdotta per i mutui finalizzati al rilascio della documentazione sulla sicurezza statica del patrimonio edilizio.
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall’imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui contratti nell’anno 2000 al fine di effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi e relativi oneri accessori.
Con un decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione.

Deduzione per l’abitazione principale
A decorrere dal periodo d’imposta 1999 (senza, tuttavia, influire sulla determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto), se alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di tale unità immobiliare.
L’importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all’ammontare del reddito di fabbricati.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.
E’ considerata adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Detrazioni per canoni di locazione
A decorrere dal periodo d’imposta 1999 è stata introdotta una detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma della nuova disciplina degli affitti (artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, legge n. 431/98).
La detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, è stabilita nei seguenti importi:
– lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
– lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.

Case fornite in uso, comodato o
locazione ai dipendenti
E’ stato previsto un credito d’imposta, pari al 19 per cento del compenso in natura corrisposto, a favore degli imprenditori e degli enti che assumono personale appartenente a fasce particolarmente deboli (cassaintegrati, lavoratori in mobilità, impegnati in lavori socialmente utili, portatori di handicap o che trasferiscono la residenza per lavoro) fornendo loro un’abitazione.

Cooperative edilizie
Passa da lire 270.000 a lire 500.000 la detrazione dall’IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per ognuna delle proprietà immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
L’elevazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999, ma non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per tale periodo.

Aliquota IRPEF
E’ stata ridotta l’aliquota IRPEF applicata al secondo scaglione, compreso tra i 15 e i 30 milioni, dal 26,5 al 25,5 per cento e sono state aumentate le detrazioni sul primo scaglione di 50.000 lire sui redditi da lavoro dipendente.

Acconto d’imposta
E’ stata disposta, per l’anno d’imposta 2000, la riduzione della misura dell’acconto da versare in autotassazione per le imposte sul reddito delle persone fisiche dal 98 al 92 per cento.

Imposta fissa di registro per i conferimenti in societa’
Sono stati modificati i criteri di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro per gli atti e le operazioni concernenti società, enti, compresi i consorzi, le associazioni ed le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole (art. 50, D.P.R. n. 131/1986).
La base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto di:
– passività e oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole;
– spese e oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell’1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.
Ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni, diversi dagli immobili e dai mezzi di trasporto di ogni tipo, si applica l’imposta di registro in misura fissa (lire 250.000) e non più quella proporzionale (1%).
Passano dall’aliquota proporzionale dell’1 per cento alla tassa fissa di lire 250.000 anche le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio mediante:
– conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa;
– conferimento di denaro, di beni mobili e di altri diritti;
– conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria.
Passano dall’aliquota proporzionale dell’1 per cento alla tassa fissa di lire 250.000 anche le operazioni di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa;
Con l’abrogazione di alcune norme del testo unico dell’imposta di registro (art. 19, comma 3, e art. 27, c. 6, DPR n.131/86) non è più previsto che gli aumenti di capitale a pagamento di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l siano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione (o della conversione in caso di emissione di azioni convertibili) e che debba essere presentata la denuncia, per le quantità sottoscritte fino al decorso di un trimestre dalla delibera, entro 20 giorni successivi alla scadenza del trimestre ed entro 20 giorni dal decorso di ogni successivo trimestre per quelle sottoscritte successivamente (per le delibere soggette a omologazione, il termine per la denuncia era riferito alla data della notizia del provvedimento di omologazione; in caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, la denuncia doveva essere presentata, per le quantità convertite in ciascun trimestre del periodo o dei periodi di convertibilità, entro 20 giorni dal decorso del trimestre).
Le disposizioni sugli aumenti di capitale sociale decorrono da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve essere presentata successivamente a tale data.

Super-Dit
E’ stata stabilita la copertura finanziaria al decreto legislativo che prevede l’accelerazione del funzionamento della Dit commisurandola ad un moltiplicatore dell’incremento del capitale.

Regolarizzazione delle rimanenze di magazzino
Le scorte esistenti all’inizio del periodo di imposta 1999 possono essere regolarizzate pagando un’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute sui quantitativi non iscritti in precedenza pari al 30 per cento del valore delle nuove iscrizioni in bilancio, o, in caso di eliminazione di valori, della differenza tra l’ammontare corretto a seguito della regolarizzazione consentita e quello che già risulta eliminato. Per l’IVA è stato previsto il pagamento dell’aliquota media.

Rateazione per le addizionali comunale e provinciale all’irpef
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, per le modalità di determinazione dell’addizionale provinciale e comunale all’IRPEF e l’effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti d’imposta, si applicano le disposizioni previste per l’addizionale regionale all’IRPEF (art. 50, comma 4, D.Lgs. n,. 446/1997).
L’addizionale è determinata al momento dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio ed è trattenuta in busta paga in rate (non superiori a undici) a partire dal periodo successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate. L’ultimo prelievo deve essere comunque effettuato a novembre per permettere ai sostituti d’imposta di versare l’importo trattenuto nel mese successivo.

Proroga dell’indetraibilità dell’iva
sui veicoli
E’ stato prorogato al 31 dicembre 2000 il termine, già rinviato al 31 dicembre 1999 (art. 2, comma 4, D.L. n. 669/1996), previsto per l’indetraibilità dell’IVA relativa a operazioni concernenti ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli non adibiti ad uso pubblico e che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (art. 14, comma 9, legge n. 537/1993).
Il rinvio è stato disposto in attesa che venga emanata la direttiva europea che regola le ipotesi di indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto sugli acquisti di beni e servizi che per loro natura sono tali da soddisfare anche bisogni privati.

Riduzione dell’INVIM e dell’imposta di registro per i trasferimenti di immobili e l’imposta di successione
La finanziaria 2000 ha previsto un alleggerimento delle imposte sui trasferimenti di immobili, con decorrenza dagli atti pubblici formati, dagli atti giudiziari, pubblicati o emanati, dalle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

INVIM
E’ stata ridotta di un quarto l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto gli immobili individuati catastalmente a uso abitativo e le relative pertinenze.

Imposta di registro per beni culturali e prima casa
E’ ridotta al 3 per cento l’aliquota del 4 per cento prevista per il trasferimento di immobili di interesse storico, artistico o archeologico e per gli immobili non di lusso destinati ad abitazione principale (art. 1 e relative note della Tariffa, parte I, DPR n.131/86).

Fabbricati e pertinenze
L’aliquota dell’imposta di registro passa dall’8 al 7 per cento per i trasferimenti aventi a oggetto fabbricati e relative pertinenze. Continua ad applicarsi l’aliquota dell8 per cento ai trasferimenti di altri immobili compresi quelli coattivi.

Successioni
La franchigia per l’imposta sulle successioni e donazioni dovuta dai parenti in linea retta è stata elevata da 250 milioni 350 milioni di lire per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e a 500 milioni di lire, per quelle aperte a decorrere dal 1° gennaio 2001.
In modo analogo l’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili si applica nella misura dell’1 per cento del valore complessivo degli immobile caduti in successione se tale valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Fabbricati ex rurali
E’ stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000 il termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali.
Il termine stabilito al 31 dicembre 1998 (art. 14, comma 13, secondo periodo, legge n. 449/1997) era stato prorogato al 31 dicembre 1999 dalla legge collegata alla finanziaria 1999 (art. 6, comma 4, L. n.448/98).

Proroga delle agevolazioni per immobili destinati ad attivita’ commerciali
E’ stata estesa anche alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2000 la deducibilità dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamen-to e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti da esercenti mestieri artistici e tradizionali, attività di abbigliamento su misura, tinto-lavanderie, attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività turistica, di estetista, di produzione con vendita diretta al pubblico (art. 14, comma 2, legge n. 449/1997).
La deducibilità di queste spese è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Procedure automatizzate per i rimborsi di modesta entità
Entro il 31 dicembre 2000, per l’esecuzione dei rimborsi di modesta entità relativi alle imposte sui redditi, all’IVA, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonché alle tasse e altre imposte indirette sugli affari, devono provvedere gli Uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano l’utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato.
Le procedure automatizzate si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiori a cinque milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.
Con decreto del Ministero delle Finanze saranno stabilite le modalità di attuazione e saranno individuati gli Uffici competenti all’emanazione dei provvedimenti di rimborso.
LEGGE FINANZIARIA 2000 E ALTRI
RECENTI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI NATURA TRIBUTARIA – PRIMI CHIARIMENTI
CIRCOLARE 247/E

Al fine di facilitare l’applicazione delle disposizioni contemplate negli ultimi provvedimenti normativi che hanno interessato la finanza pubblica ed in particolare il settore fiscale, quali la “legge finanziaria per l’anno 2000” (in seguito: “l.f.”) la “nuova disciplina del mercato dell’oro” e altri decreti legislativi, si forniscono i primi chiarimenti sulle principali novità.
Si rammenta che, con la legge 13 dicembre 1999, n.466, sono stati prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti al 31 dicembre 1999 relativi ad adempimenti, pagamenti od operazioni da effettuarsi, tra l’altro, a mezzo banche e Poste Italiane S.p.A.. In proposito, si chiarisce che i versamenti relativi ad oneri per i quali spetta la deducibilità o la detraibilità ai sensi delle disposizioni in materia di imposte sui redditi, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999 e, di fatto, eseguiti il 3 gennaio 2000, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito o dell’imposta relativi al periodo di imposta 1999.

1. Imposte sui redditi
1.1 Deduzione per i possessori di abitazione principale
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 l.f. introduce nell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), un nuovo comma 3-bis, con il quale si stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce, fino a concorrenza di detto reddito, un importo fino a lire 1.800.000, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Su questo argomento il legislatore era già intervenuto con l’articolo 18, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che aveva disposto la soppressione del comma 4-quater dell’articolo 34 del Tuir, in base al quale si prevedeva, a favore dei possessori di un’abitazione adibita a dimora principale e delle relative pertinenze, una deduzione dal reddito dei fabbricati fino a lire 1.100.000 (e comunque fino a concorrenza del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze). Con il successivo comma 5 veniva prevista una deduzione di medesimo importo da effettuare non dal reddito dei fabbricati, ma dal reddito complessivo del contribuente. Il comma 6 dello stesso articolo 18 si occupava di coordinare la nuova previsione con le disposizioni che disciplinano l’esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, stabilendo che i riferimenti all’articolo 34, comma 4-quater, del Tuir, contenuti nelle lettere b), b-bis) e c) dell’articolo 1, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovevano intendersi come effettuati alla nuova disposizione. Il comma 7 del medesimo articolo 18 disponeva che per il solo anno 1999 l’importo massimo della deduzione era elevato a lire 1.400.000 e che di tale incremento non era possibile tenere conto ai fini del versamento dell’acconto delle imposte per lo stesso periodo d’imposta 1999. Infine, il comma 8 provvedeva, per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999, ad incrementare in misura equivalente (da lire 270.000 a lire 380.000) la detrazione prevista ai fini dell’Irpeg dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Anche in questo caso era espressamente stabilito che l’incremento non aveva effetto ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per lo stesso periodo d’imposta. Le disposizioni della legge n. 133 del 1999 erano state illustrate con circolare n. 150/E del 7 luglio 1999, che restano confermate salvo quanto appresso specificato.
Con la disposizione contenuta nella lettera a) del comma 1, dell’articolo 6 l.f., la deduzione ai fini dell’Irpef è incrementata fino a lire 1.800.000; pertanto, tenuto conto che il comma 5 del richiamato articolo 18 della legge n. 133 del 1999 non ha ancora esplicato i suoi effetti, in pratica, la deduzione prevista per i possessori di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata da lire 1.100.000 a lire 1.800.000. Inoltre, l’incremento viene messo a regime, cioè l’applicazione non è più limitata ad un solo periodo d’imposta. Ciò ha consentito, peraltro, di trasferire la disposizione nel corpo dell’articolo 10 del Tuir in ossequio ai principi di trasparenza nei confronti dei contribuenti e di semplificazione dei testi legislativi.
Il comma 2 dell’art. 6 l.f. eleva in misura corrispondente la detrazione prevista per l’Irpeg dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, che così passa da lire 270.000 a lire 500.000. Anche in questo caso, ovviamente, l’incremento non ha carattere temporaneo, ma è a regime.
Il successivo comma 6 mantiene fermo il principio che gli incrementi in questione non esplicano effetti ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo d’imposta, mentre il comma 7 assicura ora il coordinamento con le disposizioni di esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
E’ il caso di segnalare che il comma 3-bis dell’articolo 10 del Tuir conferma il concetto di pertinenza contenuto nel precedente comma 5 dell’art. 18 della citata legge n. 133. Per quanto riguarda la nozione di abitazione principale, viene chiarito che per essa s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Ciò comporta che, fermo restando che la deduzione per abitazione principale non può che competere per un solo fabbricato, atteso che, ovviamente il contribuente non può avere contemporaneamente due unità immobiliari adibite a dimora abituale, è consentito usufruire della deduzione anche quando in realtà il fabbricato costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso. Con riferimento a questo ultimo aspetto, la disposizione si presenta particolarmente innovativa, atteso che per la prima volta sarà possibile concedere la deduzione anche in tutte le ipotesi in cui il possessore dell’immobile non utilizza l’unità immobiliare come abitazione principale avendone concesso l’uso ad un familiare, ivi residente.
E’ bene precisare che, per effetto del comma 4, dell’art. 6, l.f. le modifiche esposte si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 1999.

1.2 Detrazione per gli inquilini di immobili destinati ad abitazione principale
L’art. 6, comma 1, lettera h), l.f. introduce nel Tuir, dopo l’art. 13-bis, un articolo 13-ter, che disciplina la detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di un’abitazione adibita a dimora principale. Si ricorda, che in attuazione della lettera e) del comma 1 dell’art. 18 della citata legge n. 133 del 1999, era stato emanato il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 327, con il quale, per il solo anno 1999, era stata introdotta una detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di unità immobiliare adibita a dimora principale, così graduata: lire 320.000, se il reddito complessivo del contribuente non supera lire 30 milioni, lire 160.000, se il reddito complessivo è compreso tra 30 milioni e una lira e 60 milioni. La detrazione competeva soltanto se si trattava di contratti stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La disposizione non ha ancora esplicato effetto. Tale detrazione, in un primo momento prevista, appunto, per un solo anno, è ora con la disposizione in commento subordinata alle stesse condizioni e disposta a regime. Inoltre, gli importi della detrazione sono raddoppiati e, quindi, abbiamo: lire 640.000 se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni e lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni, ma non è superiore a lire 60 milioni. E’ opportuno chiarire che, per fruire della detrazione, è necessario che il contratto sia stipulato o rinnovato a norma dei citati articoli della legge n. 431 del 1998 entro il 31 dicembre 1999; e che soddisfatta tale condizione (semprechè ricorrano i limiti di reddito stabiliti), la detrazione è rapportata soltanto al periodo dell’anno in cui l’abitazione è stata la dimora principale del contribuente ( ad esempio, se il contratto è rinnovato il 1° ottobre 1999 e l’abitazione costituisce la dimora principale del contribuente per tutto l’anno, la detrazione spetta per l’intero anno). Inoltre, la detrazione va suddivisa tra i cointestatari del contratto, ovviamente ciascuno di loro dovrà fare riferimento al proprio reddito complessivo per stabilire l’importo della detrazione spettante.
(omissis)

1.6 Ristrutturazioni edilizie
Con l’articolo 6, comma 15, l.f. sono state apportate modificazioni a quanto precedentemente disposto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. La detrazione prevista dall’articolo 1, della sopracitata legge n.449 del 1997, compete anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento. La diminuzione della misura della detrazione rispetto a quella precedentemente prevista del 41 per cento è compensativa del contestuale decremento dell’aliquota IVA per i lavori di manutenzione, che varia dal 20 al 10 per cento. La modifica, pertanto, si traduce in un più ampio beneficio per il contribuente.
Con l’introduzione del comma 1-bis al citato articolo 1, della legge n. 449 del 1997, si estende anche la tipologia delle spese che danno diritto alla detrazione in questione, inserendo, oltre a quelle già previste, anche le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza statica dei fabbricati, nonché per la realizzazione degli interventi di manutenzione necessari in tal senso.
Tale norma risponde alle esigenze emergenti da recenti eventi eccezionali, che inducono i proprietari di immobili ad impegnarsi in misure e in lavori di manutenzione mirati a scongiurare i rischi dovuti a situazioni di instabilità strutturale dei fabbricati.
Risulta, inoltre, modificata la disposizione prevista dal comma 3 dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997, concernente l’obbligo di allegazione delle copie delle ricevute di pagamento dell’ICI al modello di comunicazione della data di inizio lavori (se tale imposta era dovuta) con riferimento all’anno 1997.
Sulla base della nuova disposizione normativa occorre, infatti, fornire documentazione del pagamento della suddetta imposta per gli anni a decorrere dal 1997.
E’ necessario chiarire che, al fine di usufruire della detrazione prevista per il periodo d’imposta 2000, si può continuare ad utilizzare il modello di comunicazione al Centro di Servizio già predisposto per il 41 per cento. Inoltre, si rendono applicabili le istruzioni fornite dal Ministero delle finanze e dal Ministero dei lavori pubblici con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998 e n. 121/E dell’11 maggio 1998. Va sottolineato che, le spese in questione costituiscono, come è noto, un onere e, pertanto, ai fini della detrazione, si applica il criterio di cassa. Così tutti i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2000, sia in acconto che a saldo di fatture emesse nel 1999, vanno considerati ai fini della detrazione dall’imposta relativa ai redditi del 2000 e fruiscono dell’aliquota di detrazione del 36 per cento.
Resta fermo che qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, il contribuente può fruire per le spese sostenute anche della detrazione del 19 per cento prevista dall’articolo 13-bis del Tuir ridotta del 50 per cento.

1.7 Interessi passivi relativi a mutui stipulati nel 2000 per effettuare gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici
Con l’articolo 6, comma 16, l.f. è stata introdotta una detrazione dall’imposta sul reddito per le persone fisiche per gli interessi passivi e per gli oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti nell’anno 2000 per effettuare gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici.
La detrazione compete nella misura del 19 per cento calcolata su un ammontare complessivo non superiore a lire 5 milioni; in caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La disposizione prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per stabilire modalità e condizioni per fruire della detrazione.
(omissis)

1.9 Credito d’imposta per nuove assunzioni
L’articolo 6, commi 9, 10 e 11, l.f. disciplina l’attribuzione di un credito d’imposta a favore degli imprenditori individuali, società ed enti che assumono, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che fruiscono di trattamento di integrazione salariale, che si trovano in mobilità, che sono impegnati in lavori socialmente utili, che trasferiscono per esigenze di lavoro la residenza anagrafica o che sono portatori di handicap.
Il credito d’imposta spetta a condizione che:
1) il datore di lavoro conceda ai nuovi assunti un fabbricato, o porzione di esso, in uso, comodato o locazione;
2) venga incrementata la base occupazionale dei lavoratori dipendenti rispetto a quella esistente alla data del 30 settembre 1999. A tal fine, l’incremento deve risultare dalla somma algebrica di nuove assunzioni ed eventuali cessazioni del rapporto di lavoro intercorse nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, tenendo conto anche delle diminuzioni occupazionali che intervengono presso società controllate o facenti capo allo stesso soggetto.
Verificandosi tali condizioni, il credito d’imposta spettante è determinato nella misura del 19 per cento del valore del suddetto compenso in natura calcolato con i criteri di cui all’articolo 48, comma 4, lettera c), del Tuir.

1.10 Addizionale comunale e provinciale- addizionale regionale
L’articolo 6, comma 12, l.f., apporta talune modifiche alle modalità di prelievo dell’addizionale comunale e provinciale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
In particolare, il sostituto d’imposta dovrà applicare le medesime disposizioni previste per l’addizionale regionale di cui all’articolo 50, comma 4, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Al riguardo, occorre rilevare che quest’ultima disposizione è stata modificata dall’articolo 1, comma 4, lettera r), del decreto legislativo correttivo dell’Irap. In base alle nuove norme il sostituto d’imposta determina l’addizionale regionale in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattiene la stessa a decorrere dal periodo di paga successivo in un numero massimo di undici rate. Pertanto, il numero delle rate è variabile in funzione del momento in cui sono effettuate le predette operazioni di conguaglio: se esse vengono effettuate nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il numero delle rate è, rispettivamente, pari a 11, 10 e 9.
Resta, invece, confermato che per i rapporti di lavoro cessati in corso d’anno l’addizionale regionale è prelevata in un’unica soluzione alla data di effettuazione delle relative operazioni di conguaglio.
Tali disposizioni si rendono già applicabili alle operazioni di conguaglio di fine anno 1999.
Le suddette modalità di determinazione e prelievo dell’addizionale regionale si applicano, dunque, anche all’addizionale comunale e provinciale. Inoltre, l’articolo 30, comma 14, l.f., prevede che per l’anno 2000 il termine previsto per deliberare la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale e provinciale è stabilito contestualmente alla data dell’approvazione del bilancio comunale. Mentre, per gli anni successivi, il predetto termine è fissato a regime al 31 dicembre di ciascun anno.
Sul sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) è contenuta l’indicazione delle aliquote delle addizionali comunicate dai comuni che le hanno deliberate.
(omissis)

2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
2.1 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a destinazione abitativa
L’ art.7, comma 1, lettera b), l.f., riduce al 10%, per l’anno 2000, l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di recupero elencati nelle lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
La norma fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli già previste, in materia di IVA, per le prestazioni concernenti il recupero edilizio. Nella tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (n. 127-quaterdecies), sono attualmente elencati, tra i servizi cui l’imposta si applica a regime con l’aliquota ridotta del 10 per cento, quelli, dipendenti da contratti d’appalto, aventi ad oggetto gli interventi di recupero edilizio di cui alle lettere c) e d) della citata legge n. 457 del 1978 (rispettivamente il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia), effettuati su qualsiasi tipologia di immobile. Ne consegue che la portata innovativa della norma riguarda in sostanza gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa, ai quali si applicherà, per l’anno 2000, l’aliquota IVA del 10 per cento anzichè quella del 20 per cento.
L’agevolazione riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento. Per i beni che invece costituiscono una parte significativa del detto valore l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei medesimi beni. Per facilitare la gestione dell’agevolazione, è previsto che i beni per i quali ricorre la condizione del “valore significativo” siano identificati con decreto del Ministro delle Finanze.
Tale decreto, in corso di emanazione, individua i seguenti beni di valore significativo:
– ascensori e montacarichi;
– infissi esterni ed interni;
– caldaie;
– videocitofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetterie da bagno;
– impianti di sicurezza.

L’agevolazione si applica alle prestazioni di servizi fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.
E’ necessario chiarire il significato della locuzione “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”, utilizzato dalla norma per circoscrivere oggettivamente l’ambito di applicazione del beneficio.
Si ritiene che la detta espressione sia atta a ricomprendere:
1) singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10)- a prescindere dall’effettivo utilizzo – e relative pertinenze;
2) interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata (non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949 -c.d. Tupini – e successive modificazioni, ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra).
Dal momento che la disposizione fa riferimento ad edifici a destinazione abitativa privata restano esclusi dall’agevolazione i fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche.
Nell’ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell’intervento, beni di “valore significativo” ricompresi nell’elenco recato dal citato decreto ministeriale il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio al netto del valore dei detti beni, ed inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta all’aliquota del 20 per cento.
(omissis)

4. IMPOSTA DI REGISTRO ED INVIM
4.1 Trasferimenti di fabbricati
Il comma 6 dell’art. 7 l.f. dispone la riduzione dal 4% al 3% dell’aliquota stabilita dall’articolo 1 e relative note della Tariffa, parte prima allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. L’aliquota del 4 %, prima delle modifiche in commento interessava gli atti traslativi aventi per oggetto non solo le case di abitazione non di lusso, c.d. prima casa, ma anche gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089. La riduzione dell’aliquota al 3% interessa, pertanto, ambedue le tipologie di atti.
Il comma 7 dell’art. 7 introduce nello stesso art.1 della tariffa la nuova aliquota del 7%, da applicare agli atti traslativi a titolo oneroso di tutti i fabbricati e relative pertinenze ad eccezione di quelli per i quali è prevista l’aliquota agevolata di cui sopra.
Per quanto riguarda la decorrenza (comma 8) è precisato che le nuove disposizioni si applicano agli atti pubblici redatti, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e cioè dal 1° gennaio 2000 (art.71, comma 3).
(omissis)

4.5 Invim
L’art. 7, comma 4 l.f. stabilisce la riduzione di 1/4 dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili prevista dall’art. 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643 dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso avente ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze.
Sembra evidente che per determinare l’importo da versare deve essere prima calcolata l’imposta e poi ridotta di 1/4.
(omissis)


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