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01.05.2000 - tributi

IVA – NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI O ESECUTIVE

IVA – NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI O ESECUTIVE IVA – NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI O ESECUTIVE
(Min. finanze, Circ. 17/4/00, n. 77/E)

Il Ministero delle finanze ha spiegato la disposizione che consente al cedente del bene o al prestatore del servizio di operare la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta sul valore aggiunto per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose (art.26, secondo comma, D.P.R. n.633/72, modificato, da ultimo, da art.13-bis, c.1, D.L. n.79/97, conv. da legge 28 n.140/97).
La disposizione risponde a esigenze equitative ed è volta a consentire al cedente del bene o prestatore del servizio di recuperare l’imposta versata anticipatamente all’Erario, attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione in conseguenza dell’insolvenza del debitore e dell’infruttuosità dell’azione esecutiva, sia essa individuale che collettiva, esperita nei confronti dello stesso debitore.

Presupposti
Il Ministero ha ricordato che l’operatività della nuova disposizione è condizionata al presupposto che per l’operazione posta in essere sia stata emessa e registrata la relativa fattura, non è, quindi, applicabile per le operazioni effettuate senza emissione della fattura dai commercianti al minuto e assimilati, i cui incassi vengono globalmente annotati nel registro dei corrispettivi.
Qualora, invece, sia stata emessa la fattura e si sia provveduto alla successiva registrazione, è necessario accertare il momento in cui si realizzano le ipotesi di insolvenza considerate.

Mancato pagamento dell’importo indicato in fattura, a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose
Il mancato pagamento viene giuridicamente a esistere quando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo.

Fallimento
Per individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, qualora non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.

Liquidazione coatta amministrativa
La procedura ha un suo preciso termine di formalizzazione nell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta al deposito del piano di riparto, che s’intende approvato decorso il termine di 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione del deposito in tribunale del bilancio finale di gestione (art.213, legge fallimentare).

Concordato fallimentare
Occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso, poichè solo da tale momento discendono in modo definitivo gli effetti sia sostanziali che processuali del concordato.

Concordato preventivo
Si può parlare di infruttuosità della procedura solamente per i creditori chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato.
Per accertare l’infruttuosità occorre aver riguardo oltre che alla sentenza di omologazione divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato.

Amministrazione controllata
In questa ipotesi la nuova disposizione legittimante la variazione in diminuzione non può trovare applicazione.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Anche questa procedura non rientra nell’ambito applicativo della nuova normativa.

Mancato pagamento a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose
Nell’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose il presupposto che legittima la variazione in diminuzione viene a esistere quando il credito del cedente del bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione.

Adempimenti
Il cedente del bene o prestatore del servizio, nell’ipotesi di procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa, può esercitare la facoltà di operare la rettifica in diminuzione solo dopo la conseguita certezza della rilevata infruttuosità del credito, in quanto tale comportamento deve essere successivo alla definitività del piano di riparto dell’attivo predisposto dal curatore o dal commissario liquidatore, è solo in tale momento, infatti, che il creditore ha la certezza giuridica della quantificazione del proprio credito.
La variazione in diminuzione deve essere operata riguardo sia all’imponibile sia alla relativa imposta.

Obblighi di curatore, commissario liquidatore, esecutato
Mentre la variazione in diminuzione costituisce esercizio di una facoltà per il cedente o prestatore del servizio, una volta che questi abbia esercitato tale diritto, provvedendo alla rettifica, con l’emissione della nota di variazione, sorge in capo alla controparte (curatore, commissario liquidatore, esecutato ecc.) l’obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

Variazione in aumento
Qualora successivamente alla procedura esecutiva, collettiva o individuale, il cedente del bene o prestatore del servizio recuperi, in tutto o in parte, il credito in precedenza insoddisfatto, lo stesso dovrà provvedere ad effettuare, in relazione all’importo recuperato, una variazione in aumento in rettifica di quella in diminuzione a suo tempo operata.

Limiti temporali
Non si applica alla nuova disposizione, ai fini della variazione, il limite temporale di un anno (articolo 26, terzo comma, D.P.R. n.633/1972).

Disposizioni transitorie
I soggetti che hanno già operato la variazione in diminuzione sulla base dell’originaria condizione dell’avvio della procedura concorsuale, devono adeguarsi al contenuto della nuova disposizione che stabilisce, invece, quale condizione per operare la rettifica, l’infruttuosità della procedura concorsuale. Ciò comporta l’obbligo per questi soggetti di ripristinare la situazione contabile, operando la variazione in diminuzione soltanto quando venga definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura concorsuale.
Restano escluse dall’ambito applicativo della norma le sole procedure esecutive, collettive o individuali, che si siano definitivamente chiuse alla data del 1° marzo 1997 con il compimento del loro atto finale.


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