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01.09.2000 - tributi

IVA – SCUOLE – ESCLUSIONE DALL’ALIQUOTA RIDOTTA PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

(Min. fin., Ris. 14/7/00, n. 112/E)

Il beneficio dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10 per cento) agli interventi di manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica, introdotto dalla finanziaria 1998, è limitato agli immobili aventi carattere di stabile residenzialità, per cui non può essere esteso a edifici che, seppure assimilati alle case di abitazione, non possiedono tale natura, come asili, scuole, colonie climatiche ospedali, caserme, ecc.
La disposizione della legge finanziaria 1998, (art. 1, comma 11, legge n. 449/1997), in vigore dal 1° gennaio 1998, ha, infatti, carattere speciale, in quanto la finalità perseguita dal legislatore è stata quella di applicare il beneficio dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento ai soli interventi di manutenzione straordinaria (art. 31, primo comma, lett. b), legge n. 457/1978), su edifici di edilizia residenziale pubblica, ossia ai soli immobili caratterizzati dalla “stabile residenzialità” con esclusione di quelli non connotati dal carattere della stabile residenza.
L’interpretazione più restrittiva, inoltre, è l’unica coerente con il disposto della sesta direttiva CEE in materia, che consente l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta soltanto per i beni e servizi ricompresi nella fattispecie “fornitura, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell’ambito della politica sociale”. Pertanto non appare possibile, alla luce della normativa comunitaria, estendere l’agevolazione agli edifici non connotati dalla destinazione a uso abitativo.

 

Risoluzione 112 del 14/7/00

OGGETTO: Richiesta chiarimenti Circolare del Ministero delle Finanze n. 151/E del 9 luglio 1999 riguardante l’aliquota IVA applicabile agli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Con note indirizzate alla scrivente il Comune di Prato, l’Unione Province d’Italia e la Confederazione delle Province del Nord hanno rappresentato alcune perplessità in merito ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 151/E del 9 luglio 1999 relativa all’aliquota IVA applicabile agli interventi di edilizia residenziale pubblica.
In particolare i dubbi sollevati riguardano l’esclusione delle opere relative all’edilizia scolastica da quelle che possono beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 10%, prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica.
La richiamata circolare, nell’interpretare e chiarire il contenuto dell’art. 1, comma 11, della legge 12 dicembre 1997, n. 449, che, mediante l’inserimento del numero 127-duodecies) nella Tab.A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972, ha introdotto l’aliquota IVA agevolata del 10% per gli interventi di manutenzione straordinaria su “edifici di edilizia residenziale pubblica”, ha escluso che tra le opere che possono beneficiare di tale agevolazione siano ricomprese quelle relative all’edilizia scolastica.
Gli istanti sostengono che la citata interpretazione, oltre a creare un notevole danno economico alle province, che hanno ricevuto, con la legge n. 23 del 1996, l’onere della gestione dell’edilizia riguardante tutte le scuole medie superiori, sarebbe in aperto contrasto con le pronunce in precedenza adottate da questa amministrazione.
Viene altresì sottolineato che i programmi d’investimento diretti alla ristrutturazione di edifici ricevuti in precarie condizioni dallo Stato e finanziati in parte dal Ministero della Pubblica Istruzione, dato l’improvviso aggravio dell’aliquota IVA, subirebbero un considerevole rallentamento. Inoltre, a parere degli istanti, l’interpretazione fornita con la circolare risulterebbe negativa anche per l’erario dello Stato in quanto l’eventuale maggior gettito sarebbe fornito esclusivamente da un aggravio di costi a carico esclusivamente del settore pubblico ed il prospettato rallentamento dei lavori non farebbe che diminuire il gettito delle imposte.
Al riguardo la scrivente fa presente che la norma di cui si discute prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 31, primo comma, lett. b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, su edifici di edilizia residenziale pubblica. Il riferimento al concetto di “edilizia residenziale pubblica” implica la necessità che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, l’edificio sul quale sono effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria rivesta entrambe le caratteristiche:
1) sia un edificio pubblico, 2) sia un edificio residenziale.
Appare piuttosto evidente che nell’ipotesi considerata, trattandosi di edifici scolastici, è indubbio il carattere pubblico degli immobili, ma risulta del tutto carente il requisito della residenzialità attesa l’utilizzazione degli stessi quali sedi di scuole.
Il concetto della residenzialità era stato già peraltro evidenziato dalla scrivente, nella circolare n. 141/E del 1994 relativa all’applicazione dell’aliquota IVA del 4% prevista in via transitoria dall’art. 8 del decreto legge 26 luglio 1994, n. 468.
In tale circolare, infatti, è stato espressamente affermato che “……nella previsione agevolativa rientrano anche gli immobili destinati a costituire stabili residenze per collettività (es: orfanotrofi, ospizi, ecc..) ma non gli altri edifici che, anche se assimilati alle case di abitazione dalla legge 19 luglio 1961, n. 659, non sono connotati dal predetto carattere della stabile residenza (es: scuole, asili, colonie climatiche ecc…)…”.
Riguardo infine al lamentato contrasto, rappresentato dagli istanti, tra la circolare n. 151/E del 1999 e la circolare n. 1/E del 1994 si fa presente che quest’ultima ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla disposizione recata dall’art. 36 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, che ha elevato dal 4% al 9% l’aliquota IVA applicabile alle cessioni, nonchè agli appalti per la costruzione di edifici che, ai sensi dell’art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, sono assimilati ai fabbricati di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, tra i quali sono ricompresi gli ospedali, le scuole, le case di cura ecc. La disposizione di cui al richiamato art. 36 del decreto legge n. 331/1993 è una norma di carattere generale che si applica a tutti gli edifici utilizzati per il perseguimento di finalità sociali-collettive, condizione questa realizzata attraverso l’attività svolta negli immobili e che non richiede l’ulteriore requisito della residenzialità.
Il beneficio dell’aliquota agevolata, come chiarito nella circolare n. 1/E del 1994, ed in linea con quanto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3503 del 5 dicembre 1972, si rende infatti applicabile anche “ad edifici che, pure se non sono precipuamente destinati ad ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza.”
La disposizione recata dal citato art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in vigore dal 1 gennaio 1998,che ha inserito nella Tab. A, parte III, il numero 127-duodecies), riveste invece carattere speciale, giacchè la ratio perseguita dal legislatore è stata quella di applicare il beneficio dell’aliquota IVA agevolata del 10% ai soli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 31, primo comma, lett. b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, su edifici di edilizia residenziale pubblica, ossia ai soli immobili caratterizzati dalla “stabile residenzialità” per cui tale beneficio non torna ora applicabile agli edifici che, se pur assimilati alle case di abitazione dalla legge 1961, n. 659, non sono connotati dal predetto carattere della stabile residenza, quali appunto scuole, asili, colonie climatiche, ospedali, caserme ecc.
Si precisa inoltre che l’interpretazione più restrittiva è l’unica coerente con il disposto della direttiva n. 77/388 del 17 maggio 1977 come modificata dalla direttiva n. 92/77/CEE del 19 ottobre 1992 che consente l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta soltanto per i beni e servizi ricompresi nell’allegato H della medesima direttiva. Il punto 9) del richiamato allegato menziona, infatti, la:”Fornitura, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell’ambito della politica sociale.”
Pertanto non appare possibile, alla luce della normativa comunitaria, estendere l’agevolazione agli edifici non connotati dalla destinazione ad uso abitativo.


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