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01.04.2000 - tributi

IVA – USO DELL’AUTO AZIENDALE DA PARTE DEL DIPENDENTE

IVA – USO DELL’AUTO AZIENDALE DA PARTE DEL DIPENDENTE IVA – USO DELL’AUTO AZIENDALE DA PARTE DEL DIPENDENTE
(Min. finanze, Ris. 7/3/00, n. 25/E)
Il Ministero delle finanze, intervenuto a fare chiarezza sull’IVA applicabile alle auto aziendali messe a disposizione del dipendente dietro corrispettivo, ha confermato l’orientamento già espresso secondo cui, in caso di addebito di parte del costo auto al dipendente, ai fini del calcolo della parte residua di costo, che rappresenta un fringe benefit, le somme addebitate devono essere considerate al lordo dell’IVA (Circ. n.326/1997).
Al fine di evitare la doppia imposizione su uno stesso cespite, i principi strutturali in materia postulano la necessità di non applicare l’IVA allorchè vengono ceduti beni a suo tempo acquistati senza poter detrarre, nemmeno parzialmente, la relativa imposta (sesta direttiva CEE recepita da art.10, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/1972).
Un principio analogo non è stabilito dalla normativa italiana, nè dalla direttiva comunitaria, per le prestazioni di servizi attraverso le quali si mette a disposizione di altri un bene acquistato senza poter detrarre, neppure in parte, la relativa imposta.
Poichè in tale ipotesi si raggiunge un risultato sostanziale analogo a quello che si otterrebbe tramite la cessione del bene, sembrerebbe coerente perequare il trattamento tributario dell’operazione a quello proprio della cessione stessa.
La disposizione nazionale sulle aliquote IVA (art.16, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972) potrebbe consentire di applicare il regime di esenzione anche a queste prestazioni, se interpretata nel senso di ritenere che essa possa essere applicata anche per realizzare la perequazione del regime IVA (esenzione).
Questa interpretazione estensiva è stata già accolta con le circolari sul prestito di uso dell’oro e sul regime speciale IVA per il commercio dei rottami (Circ. n. 127/1996 e n. 165/1999).
Tuttavia, il Ministero ha ritenuto che invocare questa norma in connessione con quella che disciplina le operazione esenti (art.10, n. 27-quinquies), per applicare l’esenzione dall’IVA nel caso dell’auto aziendale concessa in uso dall’azienda al dipendente dietro corrispettivo, porta a risultati incompatibili con il sistema complessivo dell’imposta sul valore aggiunto.
Il ragionamento, infatti, dovrebbe applicarsi anche nel caso in cui l’indetraibilità originaria del’IVA relativa ai beni acquistati non si ricollega a una preclusione oggettiva (cioè all’art.19-bis1), ma al fatto che il soggetto acquirente effettua solo operazioni esenti e quindi non è legittimato ad alcun recupero dell’IVA a monte. Ma in questo caso si verificherebbe l’effetto, potenzialmente distorsivo della concorrenza, che tutte le locazioni finanziarie, i noleggi, le locazioni e simili, poste in essere da soggetti con percentuale di detraibilità pari a zero, sarebbero assoggettate al regime di esenzione, a prescindere dalla natura del cespite oggetto dell’operazione.
Ad esempio, un istituto bancario con pro-rata di detraibilità zero potrebbe applicare il regime di esenzione a tutte le locazioni di unità immobiliari strumentali per natura (normalmente soggette all’aliquota del 20%) effettuate.
Il fatto che la norma comunitaria volta ad evitare le doppie imposizioni si riferisca solo alle cessioni di beni e non anche alle prestazioni di servizi risponde ad una logica precisa. Vuole evitare, infatti, la doppia tassazione del bene che si ricollegherebbe al trasferimento definitivo dello stesso, ma non intende detassare anche le utilizzazioni che del bene, acquistato senza operare la detrazione, si facciano prima di cederlo.
Quanto al fatto che la disposizione sull’applicazione ai contratti di locazione della stessa aliquota prevista per le cessioni (art.16, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972) sia stata ritenuta applicabile a fattispecie del tutto analoghe, il Ministero ha precisato che il prestito d’uso d’oro è un contratto che determina il passaggio della proprietà in capo all’usuario del metallo, il che avvicina di molto la fattispecie a quella della cessione.
Mentre per quanto riguarda il regime di sospensione dell’imposta previsto per i rottami ed altri materiali di recupero, l’estensione alle prestazioni concernenti le lavorazioni è stata motivata dall’esigenza di garantire un trattamento uniforme al comparto che per la sua peculiarità è assoggettato a una particolare disciplina di applicazione del tributo, tesa ad evitare pratiche frodatorie.


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