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01.04.2000 - tributi

LOCAZIONE – REGISTRAZIONE D’UFFICIO E SANZIONI PER I CONTRATTI NON REGISTRATI

LOCAZIONE – REGISTRAZIONE D’UFFICIO E SANZIONI PER I CONTRATTI NON REGISTRATI LOCAZIONE – REGISTRAZIONE D’UFFICIO E SANZIONI PER I  CONTRATTI NON REGISTRATI
(Ministero finanze, Nota 24/2/00, n. 24173)
Parte la sperimentazione per alcuni uffici pilota dell’Amministrazione finanziaria che avranno il compito di individuare fenomeni evasivi dell’imposta di registro nel settore delle locazioni immobiliari, mediante l’utilizzo di controlli incrociati dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modd. 740 o 730, quadro B), con riferimento al periodo d’imposta 1995, con i dati relativi ai contratti di locazioni di immobili urbani registrati, disponibili al sistema centrale.
Il Ministero delle finanze ha reso noto che l’attività di controllo riguarderà i soggetti persone fisiche che per il periodo d’imposta 1995 hanno dichiarato redditi di fabbricati concessi in locazione e, sulla base dei dati disponibili al sistema informativo, risultano inadempienti alla registrazione dei relativi contratti.
L’attività degli Uffici è volta prima a verificare il mancato adempimento dell’obbligo di registrazione degli immobili locati e successivamente a procedere d’ufficio alla registrazione dei contratti (art. 15, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 131/1986) entro 5 anni dal giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodi d’imposta 1995.
Le operazioni di accertamento delle evasioni dovranno essere completate entro il 30 giugno del 2001 e saranno precedute da una fase di sperimentazione per verificare la funzionalità e la proficuità delle procedure che si concluderà entro il 31 maggio 2000.
Ad ogni Ufficio saranno inviati dei tabulati contenenti i nominativi dei contribuenti selezionati, residenti nell’ambito territoriale di competenza, ordinati per presunta imposta totale evasa decrescente, corredati dei dati anagrafici.
Saranno, inoltre, forniti i dati identificativi della dichiarazione dei redditi per il 1995, della rendita catastale e del canone di locazione relativo a ciascun immobile locato, indicato dal contribuente nel quadro B della dichiarazione dei redditi, nonché il canone di locazione calcolato ai fini dell’imposta di registro.
L’attività degli Uffici consisterà nell’invio per posta di richieste informali di notizie ai soggetti segnalati sui tabulati dall’anagrafe tributaria.
In particolare, verranno inviati ai contribuenti dei prospetti in cui si dovranno indicare le notizie relative ai contratti di locazione immobiliare.
Il plico, compilato e sottoscritto, dovrà essere restituito all’Ufficio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Nel caso in cui siano individuati dati incompleti, l’Ufficio contatterà telefonicamente il contribuente per invitarlo presso la propria a sede a fornire le notizie mancanti o ulteriori chiarimenti.
Conseguentemente all’invio della richiesta informale, potranno verificarsi tre situazioni:
1) Risposta del contribuente dalla quale risulta l’avvenuta registrazione del contratto
In questo caso l’Ufficio verificherà i dati e, qualora ravvisi l’inesattezza del dato procederà alla registrazione d’ufficio, da effettuare dopo la notifica dell’avviso di liquidazione e la riscossione dell’imposta di registro dovuta e le relative sanzioni.
2) Risposta del contribuente dal quale risulta la mancata registrazione del contratto
Se dalle informazioni riportate sui prospetti risulta l’esistenza di un contratto verbale di locazione, l’Ufficio procederà alla registrazione con le modalità sopra evidenziate.
3) Nessuna risposta del contribuente
In questo caso l’Ufficio procederà ad inviare al contribuente una formale richiesta di notizie a cui saranno allegati i prospetti da compilare e le avvertenze in caso di mancata restituzione, già allegate alla precedente richiesta informale.
Se alla scadenza del termine di riferimento non sarà inviata all’Ufficio nessuna risposta, scatterà la sanzione da lire 500.000 a 4 milioni, mediante la notifica all’autore della violazione di un atto di contestazione (art. 74, D.P.R. n. 131/1986); (art. 16, D.Lgs. n. 472/1997).
Inoltre, si procederà alla registrazione d’ufficio previa notifica della liquidazione, riscossione dell’imposta e irrogazione della sanzione.


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