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01.02.2000 - ambiente

RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINANTI

BONIFICA SITI INQUINANTI BONIFICA SITI INQUINANTI

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre ’99 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 sulla bonifica dei siti inquinati in attuazione dell’art. 17 del D.lvo 5 febbraio 1997 n. 22.
Inquinamento suoli, acque superficiali e sotterranee
Le nuove norme prevedono i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ; le procedure di riferimento per il prelievo e l’analisi dei campioni ; i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale e la redazione dei relativi progetti ; il censimento dei siti potenzialmente inquinati ; l’anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati dalla Pubblica amministrazione ed i criteri per l’individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale.
Messa in sicurezza , bonifica e ripristino ambientale
Il Regolamento prevede essenzialmente tre tipi di intervento nei siti inquinati : la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale.
La messa in sicurezza può essere d’emergenza o permanente : la prima consiste in un intervento urgente per rimuovere le fonti inquinanti e contenere la diffusione degli inquinanti ; la seconda è rivolta all’insieme degli interventi adatti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto all’ambiente circostante quando ci siano rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla loro rimozione a costi sopportabili applicando le migliori tecnologie disponibili. In questo caso oltre alle misure di sicurezza ed a piani di monitoraggio e controllo si possono prevedere limitazioni di uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.
La bonifica tende ad eliminare o ridurre le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti mentre la bonifica con misure di sicurezza è l’insieme degli interventi atti a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in quanto non è possibile raggiungere i valori limite accettabili con le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili.
In questo caso vengono previste misure di sicurezza, piani di monitoraggio e limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.
Infine il ripristino ambientale consiste in interventi di riqualificazione che consentono di recuperare il sito alla definitiva fruibilità.
Notifica di pericolo di inquinamento
Chiunque cagiona il superamento dei valori accettabili o un pericolo di superamento degli stessi è tenuto a darne comunicazione al Comune, alla Provincia o alla Regione.
Il Comune o la Regione, se il sito interessa più Comuni, entro trenta giorni verifica l’efficacia degli interventi e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi.
Ordinanza di diffida
Qualora gli organi pubblici accertino nell’esercizio delle proprie funzioni una situazione di inquinamento o la presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento siano superiori ai valori limite ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia o al Comune.
Il Comune con ordinanza, che è notificata anche al proprietario, diffida il responsabile dell’inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza di emergenza, di bonifica e ripristino ambientale.
Il responsabile dell’inquinamento deve provvedere nelle quarantotto ore successive alla notifica dell’ordinanza. Se non vi provvede gli interventi sono adottati dalla Regione o dal Comune.
Il proprietario di un sito che intenda provvedere di propria iniziativa è tenuto a comunicare alla Regione, alla Provincia ed al Comune gli interventi che intende attivare.
Progettazione
Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza sono effettuati sulla base di apposita progettazione secondo le linee guida previste nell’allegato 4 : piano della caratterizzazione, progetto preliminare e progetto definitivo.
Il Comune o la Regione se si tratta di più Comuni approva il piano di caratterizzazione, il progetto preliminare ed il progetto definitivo sentita una Conferenza dei servizi alla quale partecipano gli enti locali interessati, l’ARPA e tutte le altre amministrazioni competenti.
Anagrafe dei siti
Le Regioni predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’anagrafe dei siti da bonificare su indicazione degli interessati, degli organi pubblici o da chi ha cagionato il superamento dei limiti di accettabilità dell’inquinamento.
L’inserimento di un sito nell’anagrafe deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica e dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale ed essere comunicati all’U.T.E.


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