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01.05.2000 - ambiente

RIFIUTI – CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE DI SMALTIMENTO

RIFIUTI – CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI – CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE DI SMALTIMENTO
(Com. naz. dell’albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, Del.1/2/00)

Il Comitato nazionale dell’albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ha stabilito i criteri per l’iscrizione all’albo nella categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto e nella categoria 7 – gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 12, comma 1, D.M. n. 406/1998).

Categoria 7 Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le attività della categoria 7 sono ripartite in:
gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti non pericolosi; gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi.
Documentazione Le imprese che intendono iscriversi all’albo nella categoria 7 devono corredare la domanda d’iscrizione con la seguente, ulteriore documentazione:
– copia autentica dell’autorizzazione regionale (art. 28, comma 7, D.Lgs. n. 22/1997);
– relazione sui costi annuali di gestione dell’impianto o degli impianti gestiti o che si intendono gestire.

Dotazione minima di personale La dotazione minima di personale è costituita da:
il titolare di impresa individuale; i lavoratori dipendenti; i collaboratori in via coordinata e continuativa; i soci delle società purché prestatori d’opera all’interno dell’impresa.
Categoria 10 Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le attività della categoria 10 sono ripartite in:
attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d’attrito a base di amianto, materiali contententi amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto; attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o cazzuola, feltri e materassini di amianto (art. 8, D.M. n. 406/1998).


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