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01.01.2000 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – DECISIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO – DECISIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO – DECISIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO

Come è noto la Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni del Ministero del Lavoro è chiamata, fra l’altro, ad esprimere pareri su questioni connesse all’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
Salvo i casi espressamente previsti dalla normativa (vedasi, per esempio, la validazione degli studi sul rumore) tali pareri non sono vincolanti per il Ministero ma, vista l’autorevolezza della Commissione e la sua composizione ampiamente rappresentativa, il Ministero del Lavoro si è sempre attenuto a quanto deliberato.
Tra le decisioni più recenti e che interessano il settore si segnala quanto segue.
1. Validazione,ex art.16 del D.Lgvo n.494, dello studio per la valutazione del rumore presentato dal CTP di Padova e riconferma della validazione del “Manuale per la valutazione del rischio rumore” del CTP di Torino.
La decisione della Commissione è immediatamente operante.
2. Circolare sulle verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi.
Lo schema di circolare, riaffermato il principio della impossibilità di stabilire una durata limite di vita del ponteggio, fornisce agli utenti una linea guida per effettuare correttamente i controlli previsti agli artt.36 e 37 del D.P.R. n.164/56
Nello schema di circolare si ribadisce, fra l’altro, che l’obbligo di conservazione delle annotazioni relative alla effettuazione delle verifiche si riferisce solo all’ultima verifica effettuata.
In sede di approvazione dello schema di circolare, la Commissione ha confermato quanto contenuto in precedenti circolari riguardo la possibilità di utilizzazione nello stesso ponteggio, di elementi prodotti da fabbricanti diversi. Per opportuna documentazione si riporta quanto verbalizzato a tale proposito.
“Resta inteso che mantenendo l’unicità del fabbricante nell’ambito di una stessa realizzazione (ad. es. parasassi, trave carraia, raddoppio del montante, partenza ravvicinata, etc.) è consentito utilizzare elementi in tubi e giunti appartenenti a fabbricanti diversi.
Cioè, ad esempio, il parasassi può essere realizzato con elementi in tubi e giunti appartenenti ad un unico fabbricante diverso da quello che ha prodotto gli elementi in tubi e giunti relativi alla trave carraia.”
La circolare il cui schema è stato approvato dalla Commissione sarà emanata dal Ministero del Lavoro quanto prima.
3.  Risposta a quesito sulle indicazioni da riportare sui quadri elettrici
In sede di vigilanza alcune ASL hanno richiesto che, in attuazione di quanto previsto dall’art.287 del D.P.R. n.547/55, sui quadri di manovra fosse indicata la specifica attrezzatura connessa al singolo circuito.
La Commissione ha ribadito che l’indicazione da riportare sul quadro deve risultare di sicura intellegibilità e quindi riguardare le singole utenze alimentate, specificando che “per singole utenze si intendono anche le singole prese a prescindere dall’attrezzatura che ad esse possa essere collegata”.
4. Obbligo di registrazione degli esposti al rumore (art.49 D.Lgvo n.277/91)
Ribadito che la mancanza dei modelli e delle modalità di tenuta dei registri rende praticamente “impossibile di ottemperare ad un obbligo penalmente perseguito se non con mezzi del tutto inutili ai suddetti fini”, la Commissione ritiene che il “valore di esposizione dal quale si fa obbligo di registrazione debba essere pari a 90 d B (A)” e non pari a 80 d B (A) come sostenuto da taluni procuratori della Repubblica.


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