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01.04.2000 - tributi

STUDI DI SETTORE – ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI

STUDI DI SETTORE – ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI STUDI DI SETTORE – ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI
(Min. finanze, Circ. 25/2/00, n. 31/E)

Il Ministero delle finanze, con una circolare ricca di esempi e casi concreti, ha spiegato come deve essere effettuata l’annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da parte dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa non comprese nello stesso studio di settore, ovvero una o più attività (per le quali trovano applicazione gli studi di settore) in diverse unità di produzione o di vendita (D. M. 24 dicembre 1999).
L’introduzione dell’obbligo di annotazione separata amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali possono trovare applicazione gli studi di settore, in quanto rimuove, in linea di principio, alcune delle cause di inapplicabilità degli studi stabilite dai decreti ministeriali di approvazione.

Decorrenza dell’obbligo di annotazione
separata
Le disposizioni sull’annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore si applicano a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 1999, quindi dal 1° gennaio 2000 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che esercitano le sole attività comprese negli studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999. I decreti di approvazione degli studi di settore in corso di emanazione prevedono che l’obbligo di annotazione separata decorre, invece, dal 1° maggio 2000 per i contribuenti che esercitano anche una soltanto delle attività dagli stessi considerate.
Tali contribuenti hanno facoltà di indicare a quale attività esercitata o a quale punto di vendita o di produzione debbano essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti il mese di maggio. Qualora tale facoltà non venga esercitata, i ricavi relativi all’intero periodo d’imposta vanno ripartiti, in sede di dichiarazione dei redditi, applicando ai ricavi complessivamente conseguiti fino al 30 aprile 2000 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1° maggio 2000 per ciascuna attività esercitata o per ciascun luogo di svolgimento della stessa.
Non sono previste particolari modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, pertanto i contribuenti interessati possono procedere all’annotazione utilizzando il sistema di memoria ritenuto più idoneo (codici causali, registri sezionali, schede extracontabili, ecc.).

Soggetti che esercitano più attività
Per quanto riguarda i soggetti che esercitano più attività, il Ministero ha precisato che l’obbligo di annotare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate sussiste anche se una o più attività risultano marginali, in termini di ricavi conseguiti, rispetto ai ricavi complessivamente realizzati con tutte le attività esercitate.
La sussistenza dell’obbligo prescinde, quindi, dalla verifica del limite percentuale del 20 per cento dell’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo, al quale si fa riferimento solo per determinare se sussiste l’obbligo di annotazione separata per gli altri componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Esclusioni
L’obbligo di annotazione separata non sussiste:
– in caso di “multiattività”, per le attività contraddistinte da codici Istat compresi nel medesimo studio di settore;
– quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica dell’attività esercitata;
– nel caso in cui sussistano obiettive difficoltà nel distinguere i ricavi derivanti dalle diverse attività esercitate o quelli realizzati nei diversi luoghi di esercizio dell’attività (cessioni di beni in parte acquistati per la rivendita e in parte di propria produzione, cessioni di prodotti di pasticceria, in parte acquistati da terzi e in parte di produzione propria; cessioni di prodotti di maglieria, anche in questo caso prodotti in proprio e acquistati per la commercializzazione; ricavi realizzati dall’imprenditore esercente attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli e attività di riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli; esercizio di una attività in più unità produttive presso le quali vengono svolte fasi diverse della produzione).

Annotazione separata degli altri
componenti rilevanti
L’obbligo di annotazione separata dei componenti extracontabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (numero delle giornate retribuite, tipologia della clientela, superfici dei locali, caratteristiche dei beni strumentali, ecc.) deve ritenersi assolto mediante la sola indicazione separata in sede di dichiarazione dei redditi.

Esercizio dell’attività in più luoghi
Relativamente ai dati contabili, per il primo periodo d’imposta di applicazione, l’obbligo di annotazione separata, dei soli componenti oggettivamente imputabili a ciascun punto di vendita o di produzione, deve ritenersi assolto mediante l’indicazione separata in sede di dichiarazione dei redditi.
Infatti, ha ricordato la circolare delle Finanze, è prevista la facoltà di indicare “a posteriori” i dati relativi ai diversi punti di produzione o di vendita. Per i soggetti esercenti attività comprese negli studi di settore già approvati o che saranno approvati entro il 31 marzo 2000 sarà, quindi, possibile indicare in sede di Unico 2001 anche i dati contabili relativi a ciascun luogo di esercizio dell’attività.
L’obbligo di annotazione separata non sussiste nel caso in cui l’utilizzo dei beni e/o servizi non risulti specificamente riferibile a uno dei luoghi di svolgimento dell’attività ovvero nei casi in cui si determinino complessità operative non giustificate dall’obiettivo che si intende perseguire (ad esempio beni e servizi a destinazione “promiscua”, cioè comune ai diversi punti di produzione o di vendita).

Esercizio di più attività
Nel caso in cui in più punti di produzione o vendita vengano svolte più attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi, fermo restando l’obbligo di annotazione separata solo se per tutte le attività dalle quali si conseguono ricavi sono stati approvati gli studi di settore, il contribuente, qualora ricorra tale obbligo, sarà innanzi tutto tenuto alla separata annotazione dei ricavi e degli altri componenti riferibili ai diversi punti di produzione e vendita. All’interno di ciascun punto di produzione e vendita il contribuente annoterà separatamente i ricavi afferenti alle diverse attività svolte mentre provvederà alla distinta annotazione degli altri componenti solo se l’importo dei ricavi relativo alle attività non prevalenti conseguito nel periodo d’imposta precedente in quel punto di produzione o vendita è superiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo nel medesimo punto di produzione e vendita.


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