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01.06.2000 - tributi

STUDI DI SETTORE PER L’EDILIZIA – MANUALE DI COMPILAZIONE

STUDI DI SETTORE PER L’EDILIZIA – MANUALE DI COMPILAZIONE STUDI DI SETTORE PER L’EDILIZIA – MANUALE DI COMPILAZIONE

Sul S.O. n.67 alla Gazzetta Ufficiale n.101 del 3 maggio 2000, è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle finanze 11 aprile 2000 con il quale sono stati approvati i modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche dei servizi, tra i quali l’edilizia, da utilizzare per il periodo di imposta 1999. Con riferimento all’attività edilizia il Decreto contiene 5 diversi modelli ciascuno caratterizzato da una sigla riferita a uno o più codici di attività sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche:
1-SG69A
– demolizione di edifici e sistemazione del terreno, codice di attività 45.11.0;
2-SG69B
– trivellazioni e perforazioni, codice di attività 45.12.0;
3-SG69C
– costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e campi sportivi, codice di attività 45.23.0;
4-SG69D
– costruzione di opere idrauliche, codice di attività 45.24.0;
5-SG69E
– lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, codice di attività 45.21.0; posa in opera di coperture e costruzione di ossature di edifici, codice di attività 45.22.0; altri lavori speciali di costruzione, codice di attività 45.25.0.

Ogni impresa che nel periodo di imposta 1999 dichiari ricavi o incrementi di rimanenze sino a 10 miliardi di lire è tenuta a compilare uno dei suddetti 5 modelli tenuto conto della propria attività prevalente (e del codice di attività utilizzato). Il modello può essere utilizzato altresì dalle imprese che esercitano una delle suddette attività come attività secondaria, a condizione che si sia tenuta annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Si precisa, in merito, che gli studi di settore non trovano applicazione nel caso di esercizio di due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo studio di settore per i quali non si è tenuta annotazione separata, se l’importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti supera il 20% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, devono essere trasmessi all’amministrazione finanziaria unitamente alla dichiarazione dei redditi:
– entro il 31 luglio 2000, per tutte le imprese individuali e le società di persone:
– entro un mese dall’approvazione del bilancio o entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di imposta (per i soggetti IRPEG non tenuti all’approvazione del bilancio) per tutte le società di capitali. In ogni caso, per i soggetti IRPEG con termine di presentazione della dichiarazione di redditi con scadenza tra il 1 gennaio 2000 ed il 20 luglio 2000, il termine per la presentazione scade il 20 luglio 2000.
Nell’ipotesi di trasmissione telematica delle dichiarazioni contenenti la trasmissione dei dati per gli studi di settore il termine ultimo è fissato al 15 novembre 2000 (D.P.C.M. 20 aprile 2000, in G.U. 28 aprile 2000, n.98).
Con riferimento al software GERICO 2000, si raccomanda di provvedere ad installare i successivi aggiornamenti rilevabili dal sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).
Per quanto riguarda la compilazione dei modelli si riporta di seguito una guida predisposta dall’ANCE.

STUDI DI SETTORE PER L’EDILIZIA
GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DEL MODELLO PER LA
COMUNICAZIONE DEI DATI
AL MINISTERO DELLE FINANZE

Con la pubblicazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore si ha ora un quadro completo degli adempimenti posti a carico delle imprese per l’applicazione e la comunicazione dei dati per gli studi di settore.
In particolare le imprese sono tenute:
1- alla compilazione dell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi relativo ai “dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e degli studi di settore” nel quale devono essere indicati gli elementi contabili da utilizzarsi ai fini dello studio di settore;
2-alla compilazione del “modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore” (SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E a seconda del codice di attività utilizzato).
Tale modello contiene anche il “quadro z”nel quale devono essere inserite nuove informazioni che saranno utilizzate per la manutenzione e la modifica degli studi di settore per gli anni successivi.
Si richiama l’attenzione sull’importanza di completare correttamente anche tale ultimo quadro, essenziale per apportare i correttivi alle anomalie riscontrate negli studi in questo primo anno di applicazione.
Una volta in possesso di tali informazioni è possibile procedere con l’applicazione del supporto informatico GERICO 2000  per verificare la congruità o meno dei ricavi che l’impresa si appresta a dichiarare. In caso di ricavi stimati dagli studi di settore inferiori a quelli risultanti dagli atti contabili, l’impresa può decidere di adeguarsi in sede di dichiarazione, versando la maggiore imposta senza applicazione di sanzioni. In relazione alle anomalie riscontrate nella costruzione degli studi di settore per l’edilizia, per il solo anno 1999 per le imprese che dichiarano ricavi superiori a 2 miliardi di lire (e sino a 10 miliardi), l’applicazione dello studio avrà carattere sperimentale. Ciò significa che l’impresa che si discosta dai ricavi stimati sulla base degli studi di settore potrà invocare la non attendibilità della stima causata, ad esempio, dalla presenza di rimanenze valutate a costo per le quali GERICO 2000 stima erroneamente ricavi, a causa della incompletezza del questionario con il quale erano state chieste le informazioni (il nuovo modello di comunicazione dei dati, quadro Z, prevede come nuova richiesta di informazione di indicare la presenza di esistenze iniziali e rimanenze finali relative a lavori di propria promozione in corso di esecuzione o eseguiti su commessa di durata infrannuale valutati a costo). Allo stesso modo l’impresa potrà evidenziare tutte le informazioni fornite nel modello per la manutenzione degli studi che rendono inattendibile, nel caso concreto, le stime di GERICO 2000.
Sul punto il Ministero delle finanze fornirà dei chiarimenti in una circolare di prossima emanazione. L’ANCE si sta adoperando affinché, in ogni caso, sia specificato che, per le imprese con ricavi dichiarati superiori a 2 miliardi, lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli stimati da GERICO 2000 non è sufficiente a motivare, da solo, l’accertamento sulla base degli studi di settore.
Si forniscono di seguito alcune precisazioni utili alle imprese associate, da tener presente in sede di compilazione dei modelli, ad integrazione delle istruzioni ministeriali che si ritiene non essere sufficienti in alcuni punti per comprendere cosa e dove inserire sia i dati contabili che quelli strutturali. Per le singole voci dei prospetti non richiamate si rinvia alle istruzioni ministeriali.

UNICO 2000 – DATI RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEGI STUDI DI SETTORE

Per le imprese in contabilità ordinaria (pressoché la totalità delle imprese associate) il quadro da compilare è quello contraddistinto dalla sigla RF (da RF55 a RF72 per le imprese individuali ; da RF58 a RF75 per le società di persone e per le società di capitali).
Di seguito si fa riferimento al modello unico per le persone fisiche (da RF55 a RF72). I medesimi chiarimenti si intendono riferiti anche al corrispondente rigo della dichiarazione delle società di persone e di capitali che presenta l’identica richiesta di informazioni:
RF55 – RF56 < vedi istruzioni ministeriali>
RF57 < vedi istruzioni ministeriali>
RF58 < rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale> . Deve essere qui indicato il valore complessivo di tutte le rimanenze finali relative a merci e lavori in corso o già ultimati alla fine del periodo di imposta, valutati < a costo> ai sensi dell’art.59 del TUIR 917/86, e, in particolare, la somma di tutte le rimanenze presenti alla fine del periodo di imposta 1999 relative a:
– costo delle merci (tra i quali i cd beni finiti per l’edilizia quali porte, infissi, sanitari, termosifoni, caldaie, ecc.);
– costo delle materie prime e semilavorate;
– costi sostenuti per i lavori in corso di propria promozione;
– costi sostenuti per i lavori ultimati, di propria promozione;
– costi per i lavori su commessa di durata inferiore ai 12 mesi (a cavallo tra due esercizi).
Sempre nel rigo RF58 nella voce < di cui relative a prodotti finiti> occorre indicare distintamente il costo sostenuto per lavori ultimati di propria promozione e, cioè, non eseguiti su commessa (es. edifici o opere ultimate presenti come rimanenze alla fine del periodo di imposta 1999). Tali costi costituiscono parte integrante del valore indicato nel rigo RF58, che qui deve essere indicato separatamente.
RF59 – Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Va indicato il valore delle rimanenze finali relative a lavori eseguiti su commessa con tempo di esecuzione superiore a 12 mesi, valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti (art.60 del TUIR), ovvero sulla base dei costi sostenuti, ai sensi dell’art.60, comma 5 del TUIR. Sempre nel rigo RF59, nella sottovoce , deve essere indicato separatamente il valore delle eventuali rimanenze finali relative a lavori su commessa di durata ultrannuale valutate a costo. Tale valore, come già detto, è già compreso nella cifra indicata nel rigo RF59.
RF60 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale. In tale rigo vengono chieste le stesse informazioni già indicate nel rigo RF58 con riferimento, però, alle esistenze iniziali presenti all’inizio del periodo di imposta 1999 (merci e lavori in corso o ultimati, valutati a costo ai sensi dell’art.59 del TUIR 917/86).
In particolare, deve essere indicata la somma delle esistenze iniziali relative a:
– costo delle merci (es. beni finiti per l’edilizia);
– costo delle materie prime e semilavorate;
– costi sostenuti per lavori in corso di propria promozione;
– costi sostenuti per lavori ultimati, di propria promozione;
– costi per i lavori su commessa di durata inferiore a 12 mesi (a cavallo tra due esercizi).
Sempre nel rigo RF60 nella sottovoce: deve essere indicato il costo sostenuto per il lavori ultimati, direttamente promossi dall’impresa (cioè non eseguiti su commessa, es. edifici e opere ultimate presenti all’inizio del periodo di imposta e, quindi, realizzati con costi sostenuti in anni precedenti). Tali costi costituiscono parte integrante del valore già indicato nel rigo RF60, che qui deve essere indicato separatamente.
RF61 – Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Va indicato il valore delle esistenze iniziali presenti in bilancio all’inizio del periodo di imposta 1999 relative a lavori eseguiti su commessa con tempo di esecuzione superiore a 12 mesi, valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti (art.60 TUIR), ovvero sulla base dei costi sostenuti (art.60, comma 5 del TUIR). Sempre nel rigo RF61, nella sottovoce : deve essere indicato separatamente il valore delle eventuali esistenze iniziali relative a lavori su commessa di durata ultrannuale valutate a costo. Tale valore è già compreso nella cifra indicata nel rigo RF61.
RF62 – Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci. Devono essere indicati i costi sostenuti nell’anno di materie prime e semilavorate, di merci (beni finiti per l’edilizia) e per la realizzazione dei lavori di propria promozione affidati a terzi esterni all’impresa (dati in appalto o altre prestazioni di servizi). Non devono essere qui indicati i costi sostenuti in relazione a lavori non di propria promozione acquisiti su commessa (cioè acquisiti in appalto) e realizzati mediante la concessione di subappalti (questi ultimi devono essere indicati tra i costi di cui al successivo rigo RF63).
RF63 – Costo per la produzione di servizi. Devono essere qui indicati i costi sostenuti per la realizzazione dei lavori acquisiti su commessa (cioè in appalto) e realizzati mediante l’affidamento dei lavori in subappalto, cioè a terzi esterni all’impresa appaltatrice.
RF64-RF69 – Vedi istruzioni ministeriali alla dichiarazione dei redditi.
RF70 – Spese per acquisti di servizi. Devono essere qui indicate, sostanzialmente, le spese sostenute nel periodo di imposta 1999 per la gestione amministrativa dell’impresa affidata a terzi esterni all’impresa (es. contabilità, paghe e contributi, consulenze organizzative ecc.).
RF71-72 – Vedi istruzioni ministeriali.

SCHEDA DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI
DI SETTORE

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore è parte integrante di Unico 2000.
Ferme restando le istruzioni a corredo del modello di comunicazione dei dati che devono essere seguite per evitare errori nella compilazione, si forniscono di seguito alcune ulteriori indicazioni con riferimento al modello SG69E relativo anche al codice di attività 45.21.0, il più ricorrente tra le imprese associate. In ogni caso tali osservazioni valgono anche per tutti e 4 gli altri modelli.
QUADRO D – Elementi specifici dell’attività- Funzioni di produzione. Nei righi da D34 a D36 nella prima colonna relativa all’attività svolta in proprio, il numero dei dipendenti cui far riferimento è quello massimo occupato nel 1999.
QUADRO Z – Dati complementari. La compilazione di tale quadro, che non influenza il calcolo dei ricavi congrui sulla base di GERICO 2000, risulta essenziale per l’aggiornamento, la manutenzione e le correzioni degli studi di settore per il periodo di imposta successivo al 1999:
RIGHI Z03 e Z04 – Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale. Deve essere qui indicato l’ammontare dei costi sostenuti con riferimento a tutti i lavori in corso di propria promozione e, quindi, non ultimati, presenti, rispettivamente, all’inizio e alla fine del periodo di imposta 1999, nonché dei lavori eseguiti su commessa di durata inferiore a 12 mesi (a cavallo tra due esercizi):
– nel rigo Z03 il valore indicato è pari alla somma:
– dei costi sostenuti in anni precedenti al 1999 per la produzione delle esistenze iniziali relative a lavori in corso di propria promozione, presenti all’inizio del periodo di imposta 1999;
– dei costi sostenuti, sempre in anni precedenti al 1999, per i lavori eseguiti su commessa di durata inferiore a 12 mesi (valutati a costo ai sensi dell’art.59, comma 5 TUIR) presenti all’inizio del periodo d’imposta 1999;
– nel rigo Z04 il valore indicato è pari alla somma:
– dei costi sostenuti nel 1999 e in anni precedenti relativamente ai lavori di propria promozione e non ultimati alla fine del periodo di imposta 1999;
– dei costi sostenuti nel 1999 per i lavori su commessa (acquisiti in appalto) di durata inferiore a 12 mesi, non ultimati alla fine del periodo di imposta 1999 (a cavallo tra due esercizi).
RIGHI Z05-Z06 – Modalità di realizzazione dei lavori. Il modello richiede qui di indicare, in percentuale, le diverse modalità di realizzazione dei lavori nel corso dell’anno 1999, rispetto all’intera produzione dell’anno:
– Z05. Indicare la percentuale dei lavori realizzati direttamente dall’impresa a prescindere dalle modalità di acquisizione (propria promozione, appalto o subappalto) ;
– Z06. Indicare la percentuale dei lavori realizzati dall’impresa mediante l’affidamento a terzi, cioè i lavori realizzati nel 1999, mediante la concessione a terzi di appalti (per lavori di propria promozione) o subappalti (per lavori acquisiti in appalto).
Z44 – Z62. Specializzazioni. Indicare in percentuale l’attività effettivamente svolta in rapporto all’intera produzione dell’anno 1999, con riferimento alle singole specializzazioni indicate nel modello.
Attenzione anche se il modello fa riferimento alla la percentuale che deve essere indicata prescinde dal fatto che tale attività abbia determinato ricavi o incrementi di rimanenze, ma si riferisce all’attività effettivamente svolta nel corso del 1999 in rapporto all’intera produzione. Sul punto il Ministero delle finanze fornirà, in ogni caso, delle specifiche precisazioni con una circolare in corso di emanazione.


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