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07.12.2001 - urbanistica

COMMENTO AL NUOVO TESTO UNICO DELL’EDILIZIA

COMMENTO AL NUOVO TESTO UNICO DELL’EDILIZIA COMMENTO AL NUOVO TESTO UNICO DELL’EDILIZIA (a cura del Geom. Antonio Gnecchi)

Il D.p.R. 06.06.2001, n.380 (G.U.  S.o. n. 239/ L. 20.10.2001, n. 245 e pubblicato sul Notiziario 11/2001) entrerà in vigore 01.01.2002, ma si prevede che il governo rinvierà tale data almeno di 6 mesi in modo di poterlo coordinare con le novità della legge obiettivo;
ridefinisce gli interventi di recupero edilizio, comprendendo per la prima volta anche la nuova costruzione;
diventa facoltativa la commissione edilizia;
al posto della concessione arriva il permesso di costruire.
E’ una revisione della normativa edilizia, mentre rimane escluso l’ambito urbanistico e l’ambito culturale/ambientale.
Costituisce materia edilizia e non governo del territorio: sarebbe stato meglio prima procedere alla riforma urbanistica.
Ci sono inoltre regioni che hanno già legiferato sulla materia e che, in base a quanto stabilisce   l’art. 2 ,comma 3, devono adeguare le proprie norme ai principi di riordino del testo unico.

Innovazioni
Interventi di recupero edilizio (con riferimento all’art. 31, legge n. 457/78).
In tale elencazione sono stati inseriti, nella lettera d) (interventi di ristrutturazione edilizia), quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione.La terminologia utilizzata deriva da una sentenza della giurisprudenza amministrativa che però è stata inopportunamente inserita nel testo normativo a vincolare l’ambito applicativo di tali interventi con l’obbligo di rispettare sagoma (quindi in nessun modo modificabile), volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali come quelli preesistenti.
Oltre agli interventi di recupero edilizio stabiliti dal comma 1, dalla lettera a) alla lettera d), sono state comprese nelle definizioni degli interventi edilizi (ex articolo 31 legge n. 457/78) anche le nuove costruzioni (lettera e), nelle quali si devono pure ricondurre altri interventi, quali:
– costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento all’esterno della sagoma dei manufatti esistenti;
– opere di urbanizzazione (e.2);
– pertinenze che sostanzialmente non devono prevedere un volume superiore al 20% dell’edificio principale (e.6).
I comuni possono modificare le definizioni previste dall’articolo 3 in relazione alle disposizioni regionali.
Art. 3 – In tale elencazione è stata inserita anche la nuova costruzione.
Le definizioni di tali interventi sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni di regolamento edilizio e dello strumento urbanistico generale.
Non sono più differenziati i precedenti titoli abilitativi che si riferivano agli interventi edilizi stabiliti con le leggi n. 10/77, n. 457/78 e n. 94/82.
E’ rilevabile la tripartizione dei titoli abilitativi: esenzione, permesso di costruire e  d.i.a.. Questi titoli non costituiscono principi fondamentali per cui non è impensabile che le regioni possano da essi discostarsi.
Art. 6 – Le attività di edilizia libera .
E’ la soglia massima degli interventi liberi, al di sopra dei quali le regioni non possono andare, semmai possono legiferare solo in senso riduttivo.
Vengono introdotte due tipologie di titoli abilitativi agli interventi edilizi: permesso di costruire e d.i.a.
Al primo, cioè al permesso di costruire, (art.10) sono subordinati:
a.interventi di nuova costruzione;
b.interventi di ristrutturazione urbanistica;
c.interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici ovvero che, limitatamente agli immobili in zona A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
In riferimento alla lettera b)-ristrutturazione urbanistica- si deve far rilevare che si tratta di una serie di interventi edilizi nell’ambito di una ristrutturazione urbanistica.
Trattandosi di una norma regolamentare la regione può modificarla, con il potere che le è attribuito, assoggettando al permesso di costruzione interventi in più e non in meno (comma 2). Nel terzo comma è previsto che per le opere soggette a d.i.a. che possono ora essere sottoposte a permesso di costruire non vengono applicate le sanzioni previste per il permesso, ai sensi dell’articolo 44.
Alla seconda, cioè alla d.i.a., vengono ricondotti tutti gli interventi tipizzati dal legislatore, con l’art. 22, non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 e art. 6 (ordinaria manutenzione, eliminazione di barriere architettoniche, con alcune limitazioni, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo).
Rispetto al regime previgente vengono così maggiormente utilizzate le possibilità della DIA sia perché vengono ampliate le tipologie soggette a questo strumento e  perché è caduta la limitazione,  presente  nella legge n. 662/96, all’impiego della DIA nelle zone o sugli immobili vincolati.
L’articolo 22, infatti, dispone l’obbligo della preventiva acquisizione dei pareri in materia paesaggistico/ambientale e storico/artistico.
Rispetto al regime previgente deve essere segnalato in senso negativo il divieto di ricorrere alla DIA per ristrutturazioni con mutamento d’uso nelle zone A e la facoltà concessa alle regioni di prevedere con legge le tipologie di intervento (e, quindi, anche quelle soggette a DIA) che possono essere soggette a oneri.
Una causa dello slittamento della data di entrata in vigore del nuovo testo unico consiste nell’esame di un nuovo regime di controlli edilizi differenti da quelli contenuti nel testo unico, con la conseguenza che verranno introdotte ulteriori modifiche.
La cosiddetta legge-obiettivo infatti estende l’area della DIA ai seguenti interventi:
a.gli interventi edilizi minori di cui all’articolo 4, comma 7, del d.l. n. 398/93 (già previsti);
b.le ristrutturazioni edilizie comprensive di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma;
c.gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificatamente disciplinati dai piani attuativi  che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale, in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
d.i sovralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c, ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

Nuova costruzione:
nuovi edifici e ampliamento di quelli preesistenti all’esterno della sagoma dell’edificio medesimo (per gli ampliamenti interni, ossia gli aumenti di superficie lorda di pavimento, rimangono soggetti a  d.i.a.).

In tale definizione vengono altresì inseriti: opere di urbanizzazione, infrastrutture e impianti  che comportino la trasformazione in via permanente del territorio inedificato, ecc., l’installazione di manufatti leggeri o prefabbricati (roulottes, case mobili) utilizzati per soddisfare esigenze umane quali abitazioni, magazzini,ambienti di lavoro, le pertinenze che comportino l’esecuzione di un volume superiore al 20% di quello dell’immobile principale o che gli strumenti urbanistici abbiano qualificato come nuova costruzione in considerazione del pregio ambientale o paesaggistico dell’area in cui sono inseriti (art. 3 ,comma 1 , lettera e).

Ristrutturazione edilizia
In tale definizione vengono ora incluse anche le opere di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato che deve risultare identico al precedente per sagoma, volumi, area di sedime, e caratteristiche dei materiali (articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo), (questo per rimuovere controversie interpretative della giurisprudenza amministrativa).

Natura facoltativa della commissione edilizia (stabilita  dall’art. 4, comma 2)
Dispone la nuova normativa che, soltanto nel caso in cui il Comune voglia istituire la commissione edilizia, il regolamento edilizio dovrà indicare gli interventi da sottoporre al parere di tale organo consultivo (a parere di chi scrive quelli soggetti al permesso di costruire e quelli soggetti a DIA limitatamente agli interventi sottoposti a vincolo ambientale/paesaggistico) .

Regime degli atti di controllo
La concessione edilizia è stata rinominata  “permesso di costruire”, mentre l’autorizzazione edilizia non è più prevista, così come l’applicazione della relazione asseverata per le opere interne di cui all’art. 26 della legge n. 47/85.
E’ stata invece ribadita la d.i.a. (articoli  22-23) per tutti gli interventi non assoggettati al permesso di costruire.
In questo atto confluiscono gran parte degli interventi soggetti precedentemente ad autorizzazione edilizia.
Il permesso di costruire costituisce un diritto sulla proprietà del terreno, che è oneroso e condizionato in modo significativo.
Viene previsto il permesso di costruire per le tipologie individuate dall’art. 10, attribuendo alla d.i.a. carattere generale e residenziale.
Tale impostazione è comunque modificabile dalle regioni le quali potranno estendere l’elenco delle opere soggette al permesso di costruire, tenuto conto dell’incidenza sul territorio e del carico urbanistico, senza modificare le sanzioni penali di cui all’art. 44.
In buona sostanza i comma 3 e 4 dell’art. 10 prevedono che le regioni potranno ampliare il numero degli interventi soggetti a permesso di costruire senza che però tale estensione possa determinare l’applicazione delle sanzioni penali.
Art. 22:
d.i.a. con  preventiva acquisizione dei pareri in materia paesaggistico/ambientale e storico/artistico.
La d.i.a. viene,  in ogni caso, mantenuta come facoltativa rispetto al permesso di costruire per le tipologie di opere soggette alla procedura semplificata.

Sportello unico dell’edilizia  (art. 5)
L’istituzione dello sportello unico non è un principio fondamentale che il testo unico stabilisce (articolo 1, comma 1), con riferimento all’articolo 117 della Costituzione tenuto conto:
– del nuovo sistema statutario degli enti di cui il comune fa parte con una propria e piena autonomia; – che costituisce una norma regolamentare.
E’ parere che lo sportello unico debba acquisire i pareri obbligatori (comma 3), mentre per quanto riguarda l’acquisizione delle autorizzazioni previste dal successivo comma 4 (conferenza dei servizi) c’è da puntualizzare la diversità tra parere e autorizzazione, che tra l’altro, deve essere richiesta e documentata e comporta responsabilità penale.
Relativamente ai pareri, il privato può, autonomamente, richiedere ed ottenere pareri ASL, da presentare, in allegato, alla richiesta edilizia.
Relativamente alle autorizzazioni, dovrebbe essere il privato a presentare all’organo competente la propria richiesta e la documentazione necessaria e, dopo aver avuto la stessa, presentare tale atto in allegato alla richiesta edilizia.
C’è pure da sottolineare che lo sportello unico deve occuparsi di tutto e quindi non può chiedere al privato che non li presenti direttamente, di acquisire pareri che  competono d’ufficio allo sportello stesso.
Per il problema dei vigili del fuoco è auspicabile fare convenzioni con l’ufficio onde poter perfezionare le procedure che riguardano tali pratiche sia in procedure normali sia in sede di conferenza di servizi .
Viene istituito con l’obiettivo di offrire agli utenti un unico referente con il quale interloquire. Questo ufficio svolge tutte le funzioni riguardanti la materia edilizia e urbanistica.
Riceve delle domande, cura le fasi istruttorie, acquisisce i pareri di competenza comunale proponendo la conferenza di servizi, adotta i provvedimenti finali.
Cura i rapporti con i soggetti interessati alla realizzazione di interventi edilizi, con i cittadini in genere e le amministrazioni chiamate ad intervenire con il comune nei procedimenti connessi.
Si fa rilevare come l’articolo 5 del nuovo testo unico sgombri il campo delle passate perplessità in ordine alla competenza per l’emissione dei provvedimenti delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della legge regionale n. 18 del 1997 che al suo interno citava il sindaco quale soggetto legittimato al rilascio. Il secondo comma infatti stabilisce che tale ufficio (sportello unico) provvede agli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati in base al decreto legislativo n. 490 del 1999.

Conferenza di servizi
La funzione è quella di accelerazione e di contestualità delle soluzioni. Relativamente alla con testualità è necessario però che chi partecipa alle riunioni abbia il potere decisionale.
I comuni è bene che sollevino il problema delle conflittualità tra le componenti delle diverse amministrazioni chiamate ad esprimere il proprio parere nella conferenza dei servizi (ASL e vigili del fuoco), formalizzandole in modo che si possano, alla fine, concordare tempi, modi e che i partecipanti si presentino già preparati e a conoscenza degli argomenti da trattare e capaci di dare delle risposte scritte.

d.i.a.  (articolo 23)
E’ una norma regolamentare. Stabilisce il termine di 30 giorni per poter dare corso ai lavori degli interventi previsti nella stessa, salvo eventuali slittamenti dei termini stabiliti dal comma 6.
Per quanto riguarda gli elaborati grafici progettuali si ritiene che siano quelli prescritti dal regolamento edilizio.
Lo sportello unico è obbligato, nei 30 giorni concessi dalla norma, a controllare l’eventuale presenza di vincoli o mancanza di nulla osta, pareri e autorizzazioni per notificare eventualmente  all’interessato l’ordine motivato di non iniziare i lavori
Per gli interventi sottoposti a vincoli (articolo 22, comma 3 e articolo 23, comma 3), quando viene emanato l’atto di assenso, si può procedere con la d.i.a. .

certificati di agibilità  (articoli 24 e 25)
Si è cercato di semplificare il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità.
A questo proposito il testo unico ha provveduto ad eliminare il duplice riferimento dei termini         “abitabilità“ e “agibilità“, optando per “agibilità“.
Viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio e non dal sindaco.
La misura di semplificazione del procedimento è data dalla previsione dello sportello unico che è, come per il rilascio del permesso di costruire, l’ufficio che provvederà ad espletare tutte le funzioni necessarie.

Regolamento Edilizio (articolo 4)
Qualora il comune abbia deliberato di mantenere la commissione edilizia (tale decisione doveva essere assunta entro il giugno 2001), il regolamento edilizio deve prevedere le norme del suo funzionamento.
Adozione ai sensi articolo 2, comma 4. Le norme di tale strumento che disciplina l’attività edilizia riguardano sostanzialmente i caratteri tecnico/estetici, igienici/sanitari, di sicurezza e vivibilità degli immobili.
Se il comune intende mantenere la commissione edilizia, il regolamento edilizio deve indicare gli interventi da sottoporre al preventivo parere di tale organo consultivo.
La norma, così come formulata, prevede che il regolamento edilizio sia sottoposto alle prescrizioni e ai limiti delle normative, e quindi di tutte le normative, anche di quelle statali che non fissino un principio.
L’espressione “normative“ ricomprende non soltanto le leggi regionali, ma anche i regolamenti governativi, ministeriali e regionali.
In questo modo l’ambito del Regolamento Edilizio comunale è ridottissimo e l’autonomia normativa del comune è vanificata .
Il testo unico ha ribadito che il regolamento edilizio deve contenere le norme igienico/sanitarie.

Competenze
Ai dirigenti e  responsabili degli uffici sono state affidate competenze anche nei procedimenti edilizi e per le sanzioni.
Con questa espressa attribuzione ex lege delle competenze ai dirigenti, si hanno ora anche le norme specifiche di riferimento per escludere ogni possibilità di intervento sulle singole pratiche da parte di organi politici.
L’articolo 107 attribuisce al dirigente i compiti gestionali anche con rilevanza esterna . L’articolo 109 si occupa poi degli enti locali di ridotte dimensioni, privi di personale inquadrato come dirigente, prevedendo che con delega del sindaco siano delegati, ai funzionari responsabili degli uffici compiti di natura dirigenziale.
Oltre alle competenza previste dagli articoli 13, 20 e 23, ricade in capo al dirigente/responsabile dell’ufficio l’onere dell’informazione all’autorità giudiziaria in ordine alle false attestazioni dei professionisti per il rilascio del certificato di agibilità (articoli 24 e 25). Ai sensi dell’articolo 27 il medesimo soggetto  esercita la vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia nel territorio comunale, con tutto ciò che ne consegue  (emissione di ordinanze di demolizione, di rimessa in pristino, di sospensione dei lavori, rilascio di permessi in sanatoria, irrogazione delle sanzioni pecuniarie).

Rapporti tra il testo unico e le leggi regionali
Tali rapporti sono regolati, in via generale, dall’articolo 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997 come recentemente modificato dall’articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 340 del 2000, a norma del quale “nelle materie di cui all’articolo 117, comma 1 della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesimi“.
Il successivo comma 6 del medesimo articolo 20 stabilisce altresì che “le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in esse contenute, che costituiscono i principi generali dell’ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia“.
Il testo unico dedica una norma specifica all’argomento ( articolo 2), ma sembra evidente la fragilità di tale meccanismo ed i dubbi di legittimità costituzionale che rischiano  di inficiarne il buon esito.
Pur considerando il periodo transitorio per l’entrata in vigore, il testo unico lascia intatto il problema del raccordo con le legislazioni regionali e soprattutto con quelle che hanno già legiferato sulla materia (Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna) in modo autonomo, rendendo possibile avviare tramite d.i.a. anche interventi che nel testo unico vengono vincolati al rilascio del permesso di costruire.
L’articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, stabilisce che le regioni “esercitano il potere legislativo concernente la materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibile dalle disposizioni contenute nel testo unico“.
Si tenga presente che le norme delle leggi delle regioni sopra  citate hanno avuto già l’approvazione dai rispettivi commissari di governo (al tempo non ancora aboliti), che ne hanno già valutato, e positivamente, la coerenza con i principi della legislazione statale  allora vigente.
Sono evidenti anche le difficoltà che dovranno incontrare le regioni ad adeguare la propria legislazione ai principi contenuti nel nuovo testo unico.
Relativamente al problema dell’applicazione della legge regionale lombarda n. 23/97, si deve valutare se le disposizioni contenute nel testo normativo regionale possano essere ritenute vigenti in conformità alle norme stabilite dal nuovo testo unico in ordine al rispetto dei principi fondamentali (articolo 1, comma 1) ai quali non possono essere ricondotti i tre titoli abilitativi (attività edilizia libera, permesso di costruire e d.i.a.), e se debbano essere adeguate, per le regioni a statuto ordinario, alle disposizioni di dettaglio (articolo 1, comma 3) dello stesso testo unico, ovvero debbano essere adeguate perché in contrasto con i principi in esso contenuti .

Caratteri e natura delle disposizioni del testo unico
Previsto dalla legge n. 50 del 1999, il testo unico contiene norme primarie (a contenuto sostanziale), norme primarie delegificate in secondarie (procedimentali e organizzative) e norme secondarie (già tali in origine).
Sono stati elaborati tre distinti testi ( A, B, C ):
– il testo A, che contiene l’insieme di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, e consente di apprezzare l’impianto normativo nel suo insieme (d.P.R. n. 380 del 06.06.2001);
– il testo B, recante le sole norme di rango legislativo (d.leg.  n. 378 del 06.06.2001);
– il testo C, recante le disposizioni non legislative, regolamentari in materia edilizia (emanato come d.P.R. n. 379 del 06.06.2001, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 50 del 1999 che ha ad oggetto “riordino delle norme legislative e regolamentari”, con un’operazione di “riordino normativo” in materia di attività edilizia).
Le norme regolamentari possono essere cambiate dalla regione. Lo stato non può emanare norme di natura regolamentare.Un aspetto importante è rappresentato dal fatto che non esistono più i controlli sulla legislazione regionale.
I testi dei diversi provvedimenti normativi sono stati ripubblicati sul supplemento ordinario n. 246 del 15.11.2001 della Gazzetta Ufficiale n. 266 (consultabile su questa rivista, nel numero 11/2001).
Il suo fine quindi è quello di fissare un sistema unitario ed omogeneo, dove le relazioni tra gli istituti ed i provvedimenti che caratterizzano i rapporti amministrativi sono definiti essenzialmente con riguardo all’oggetto che, di volta in volta, trattano.
Sono state altresì indicate le norme abrogate espressamente e le norme espressamente non inserite, ma comunque vigenti ancorché contenute in fonte diversa dal testo unico.
E’ comunque da rilevare che, nell’ipotesi in cui una norma non risulti indicata né fra quelle non inserite, né fra quelle abrogate, essa dovrà intendersi in ogni caso abrogata in virtù di quanto disposto dall’articolo 7, comma 3, della legge n. 50 del 1999.
Pur con la prudenza necessaria a riordinare un insieme di norme giuridiche da tempo vigenti, nei confronti delle quali si è ormai stabilizzata l’interpretazione, si è proceduto ad una semplificazione del linguaggio normativo, come voluto dallo stesso articolo 7, comma 2, lettera d), della legge n. 50 del 1999.
Pur se l’articolo 138 stabilisce che le disposizioni del testo unico entrino in vigore a partire dall’ 01.01.2002, il governo da tempo ha annunciato un rinvio di almeno 6 mesi per coordinarlo con le novità della cosiddetta “legge obiettivo”.

Illustrazione generale
Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia riunisce e coordina, nella prima parte, le norme sui titoli edilizi e sugli altri atti di assenso in materia edilizia, nonché le norme in tema di abitabilità e agibilità degli immobili; nella seconda parte, la normativa tecnica dell’attività edilizia.
La materia è, ad oggi, disciplinata da una notevole quantità di disposizioni di varia origine  e differente  rango, creando quella caratteristica situazione di “disordine normativo” che rendeva indispensabile, per il suo superamento, l’armonizzazione ed il coordinamento di tutte tali disposizioni in un unico testo normativo. A tale esigenza cerca di dare risposta il testo unico.

Le principali novità introdotte
Il testo normativo si compone di due parti chiaramente distinte, dedicate la prima all’attività edilizia e la seconda alla normativa tecnica per l’edilizia .

PRIMA PARTE:
titoli abilitativi – riduzione a due soltanto:
– permesso di costruire (dovrebbe conservare le caratteristiche di fondo dell’attuale concessione edilizia); la diversa denominazione dell’istituto consentirà di ritenere superata la questione sulla natura autorizzatoria o concessoria del titolo abilitativo all’edificazione ;
– denuncia inizio attività per interventi edilizi minori .
L’opera di riordino e di semplificazione tiene conto sia dell’evoluzione legislativa che della giurisprudenza.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, il testo unico riproduce in buona sostanza la disciplina vigente, richiamando i principi stabiliti dall’articolo 19 della legge 241 del 1990.
Rispetto a tale disciplina, viene, tuttavia, introdotta un’ importante innovazione laddove si stabilisce che la realizzazione di interventi soggetti a d.i.a. su immobili sottoposti a tutela storico/artistica o paesaggistico/ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle rispettive normative.
Ciò determina un’importante innovazione rispetto al regime finora vigente che escludeva espressamente la possibilità di accedere alla procedura semplificata in caso di sussistenza di un vincolo.
Quanto al problema della gratuità o meno della d.i.a., è da ricordare che la disciplina vigente non affronta espressamente la questione, limitandosi a disporre che “l’esecuzione delle opere per cui si esercita la facoltà della d.i.a. è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia” (articolo 4, comma 10, della legge n. 493 del 1993).
Tale formulazione ha dato luogo a due distinte linee interpretative, l’una nel senso della gratuità, l’altra nel senso dell’onerosità della denuncia.
Con il testo unico si è preferito risolvere l’ambiguità della disposizione demandando all’autonomia legislativa delle regioni l’individuazione delle tipologie di intervento assoggettate  ad oneri, definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

Permesso di costruire – procedura (articolo 20)
Viene stabilito il potere autonomo dei singoli soggetti legittimati a richiedere il permesso di costruire ai sensi dell’articolo 11 (es. un proprietario su tre proprietari).
Questa norma invade il campo del codice civile.
Lo stesso soggetto deve certificare la conformità [………].
Questo pone una domanda : allora perché c’è bisogno di richiedere i pareri, es. ASL e vigili del fuoco?
Pare assurdo comunicare al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 nei 10 giorni dalla presentazione della domanda allo sportello unico, quando la stessa costituisce da sé avvio del procedimento; semmai è bene che sia aggiunto sul protocollo, il nominativo del responsabile del procedimento.
Relativamente ai termini dei 60 giorni (terzo comma) la novità è rappresentata da una forma di collaborazione che viene prevista dalla norma :la sospensione del procedimento (quarto comma) per apportare modifiche di modesta entità fissando un termine per la loro presentazione. Alla data di presentazione di tali modifiche al protocollo  riparte l’iter del procedimento (15 giorni).
Comma 5 – interruzione dei termini: entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda allo sportello unico possono essere richieste solo le integrazioni di documenti non presentati e atti non di competenza del comune.
Il richiedente ha il diritto di conoscere il nome del responsabile del procedimento, che gli deve essere comunicato entro 10 giorni.
Questi ha sessanta giorni per istruire la pratica e per formulare la proposta di provvedimento. Entro 15 giorni dalla proposta il dirigente o (nei comuni sprovvisti) il responsabile dell’ufficio adotta il provvedimento finale e quindi il permesso di costruire ovvero l’eventuale diniego espresso.
I termini sopra indicati possono essere interrotti qualora il responsabile dell’ufficio richieda , entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, integrazione o completamento della documentazione. In tal caso in termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa al protocollo del Comune.
Naturalmente la domanda va presentata allo sportello unico da parte di chi ha titolo. Questo è titolare di un interesse legittimo (la sentenza 500/99 della Cassazione ha stabilito che anche la lesione di interessi legittimi obbliga l’autore della lesione a risarcire il danno). L’inerzia della pubblica amministrazione con superamento dei termini sopra riportati o addirittura il diniego immotivato (sia espresso sia tacito) possono costituire il fatto da cui deriva il danno risarcibile.

d.i.a.–(articolo 22)-interventi subordinati a d.i.a.
         (articolo 23)-disciplina
L’articolo 22, comma 5 ribadisce la facoltatività della d.i.a., disponendo la possibilità, per gli interventi realizzabili mediante tale titolo abilitativo, di richiedere, in alternativa, il permesso di costruire con la conseguenza che, in tal caso, non sono applicabili le sanzioni previste dall’articolo 44 .
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la d.i.a., almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la d.i.a.. Bisognerà dunque aspettare 10 giorni in più prima di poter mettere al lavoro gli operai .
Per la d.i.a., in Lombardia, dovrà quindi osservarsi, dopo l’entrata in vigore del nuovo testo unico per l’edilizia, il termine di 30 giorni per poter dare corso ai lavori.
La  d.i.a.:
– va accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere ………;
– va corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intendono affidare i lavori ;
– è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni .
L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la d.i.a..

Agibilita’ (articolo 24) – procedimento (articolo 25):
Contestualmente alla semplificazione del procedimento per il rilascio dei titoli edilizi, si è provveduto a semplificare anche il procedimento per il certificato di agibilità sulla base di quanto è previsto dall’art. 20 della legge n. 59, del 1997, allegato 1,  n. 112 quinquies. La normativa  principale su cui si è intervenuti è quella del d.P.R. 22.04.1994 n. 425, espressamente abrogato dal testo unico.
Una prima novità è di carattere terminologico: infatti il precedente legislatore aveva operato una diversa distinzione, considerando riconducibile all’“agibilità” la disciplina generale relativa alla stabilità e alla sicurezza  dell’immobile, e all’“abitabilità” la disciplina speciale dei requisiti dell’immobile rispetto a specifiche destinazioni d’uso. Nel testo unico si è provveduto ad eliminare il duplice riferimento terminologico optando per il più ampio termine “agibilità”.
Sotto il profilo delle competenze, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 107 e 109 del    d.leg. n. 267/00, si è precisato che il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale e non più dal sindaco.
Per quanto riguarda gli aspetti procedimentali, oltre agli adempimenti e alle verifiche di ordine sanitario, urbanistico edilizio, statico e catastale (già ricompresi  in un unico procedimento dal d.P.R. 425/94), nel nuovo procedimento per il rilascio del certificato di agibilità sono stati inseriti anche gli adempimenti e le verifiche relative alla sicurezza degli impianti (di cui alla legge n. 46 del 1990, ora inseriti nel capo IV della parte II del testo unico), nonché quelli relativi all’isolamento termico (di cui al titolo II della legge n. 10 del 1991, ora inseriti nel capo V della parte II del testo unico).
Ulteriore misura semplificatrice del procedimento di agibilità è data dalla previsione dello sportello unico quale interlocutore tra l’amministrazione e il richiedente l’agibilità (ivi compreso il direttore lavori e il collaudatore). Lo sportello unico provvederà anche in questo caso, come già per il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, a curare i rapporti con l’interessato, gli altri uffici comunali competenti e con le diverse amministrazioni coinvolte.

NOTE – Non cambiano:
– le disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (d.leg. 490/94) e le altre normative di settore aventi incidenza sulla  disciplina dell’attività edilizia;
– le disposizioni in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione degli impianti produttivi (art. 24 e 25 d.leg. 112/98) .

Contenuti:
– l’articolo 3 contiene una serie di definizioni che prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali e nei regolamenti edilizi (comma 2);
– costituzione dello sportello unico per l’edilizia.  I comuni provvedono a costituire lo sportello unico per l’edilizia, anche mediante esercizio in forma associata, sopprimendo gli uffici o gli organi già esistenti (articolo 5, comma 1). Lo sportello unico cura tutti i rapporti tra il privato, l’amministrazione e le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio;
– attività edilizia delle pubbliche amministrazioni , le disposizioni in materia di titoli abilitativi non si applicano (articolo 7):
– ai lavori pubblici (lettera a );
– alle opere pubbliche (lettera b);
– alle opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio, o dalla giunta comunale, assistite dalla validazione  del progetto, in base all’articolo 47 del regolamento generale dei lavori pubblici (D.P.R. 554/99);
– relativamente alle opere di cui alla lettera b) è utile ricordare come i lavori affidati a concessionari di servizi pubblici si possono dividere:
– dati in concessione (es. autostrade, ferrovie);
– autorizzati (es. telefonia); questi rimangono fuori dall’applicazione di questa norma;
– i casi previsti dall’articolo 4, ultimo comma, della legge n. 10/77 e dall’ex legge n. 179     (Botta-Ferrarini) modificativa della legge 457/78 riguardano rispettivamente le ipotesi di decadenza dei vincoli e l’assenza di uno strumento urbanistico generale. La regione Lombardia ha previsto tali ipotesi con riferimento all’articolo 49 della legge regionale 51/75. L’articolo 9 del nuovo testo unico prevede l’attività edilizia nel seguente modo:
– nel centro abitato: applicazione primo comma, lettera a);
– fuori dal centro abitato: applicazione primo comma lettera b);
Il secondo comma: è una norma che consente interventi ristrutturativi in edilizia convenzionata (piano attuativo);
– attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico sono consentiti (articolo 9, comma 1):
– gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli di manutenzione straordinaria e gli interventi di ristrutturazione e di risanamento conservativo che riguardino singole unità immobiliari o parte di esse;
– fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità fondiaria di 0,03 mc x mq in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare 1/10 dell’area di proprietà ;
– attività in assenza di strumenti urbanistici attuativi nelle aree nelle quali non sono stati approvati gli strumenti urbanistici di attuazione degli strumenti urbanistici generali: sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino singole unità immobiliari o parte di esse (articolo 9, comma 2).
Articolo 12 – salvaguardia: prevista di 3 anni. La regione Lombardia, con la legge regionale    n. 51/75, stabilisce 5 anni, che resta per la nostra regione, il termine valido da rispettare.
Articolo 13 – competenza al rilascio del permesso di costruire: il legislatore si è dimenticato che c’è lo sportello unico (e non l’ufficio tecnico comunale) come detto nell’articolo.
Articolo 14, comma 1 – poteri di deroga: è stato dimenticato il regolamento edilizio tra le disposizioni che prevedono la deroga, come stabiliva la legge n. 1150/42.
Articolo 14, comma 3: non si capisce come, oltre alle fattispecie elencate nel testo, non siano contemplate anche altre fattibili ipotesi di applicazione delle deroghe, quali, ad es., distanze dai confini, dalle strade e rapporti di superficie coperta .
Articolo 15 – efficacia temporale del permesso di costruire : per quanto riguarda la proroga (comma 2) tale istituto è previsto per l’ultimazione dei lavori e per l’inizio dei lavori, sempre con provvedimento motivato. Per il primo si è stabilito che può essere prorogato solo se viene richiesto prima della scadenza, altrimenti non può essere prorogato.
Per quanto riguarda il rinnovo (terzo comma) ci si deve riferire alle opere di completamento di interventi edilizi di nuova costruzione e non a quelli ristrutturativi. Se i primi possono essere ricondotti ad interventi di recupero edilizio sono considerati interventi soggetti a d.i.a. e quindi attuabili attraverso la procedura di cui all’articolo 22. Non è chiaro invece il rimando alla necessità ed al ricalcalo del contributo di concessione. Non è infatti comprensibile quando sia necessario e come determinarlo.
Articolo 15, comma 2 – inizio dei lavori: è una norma regolamentare e quindi è necessario fare riferimento alla normativa regionale e, al momento, al regolamento edilizio vigente. Non può essere superiore ad un anno. Per quanto riguarda l’ultimazione dei lavori la norma stabilisce 3 anni dalla data di inizio dei lavori e quindi potrebbe arrivare a 4 anni dalla data del permesso di costruire, salvo quanto sopra detto.
– contributo di concessione. Il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato:
– all’incidenza degli oneri di urbanizzazione;
– al costo di costruzione;
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune:
– all’atto del rilascio del permesso di costruire;
– su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata (in questo caso tale facoltà deve essere precisata già nella richiesta edilizia).

Aggiornamento degli oneri di urbaniz-zazione
Ogni 5 anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d’opera (come nella previgente normativa).

Aggiornamento del costo di costruzione
E’ adeguato annualmente e autonomamente in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall’ISTAT (nel caso di assenza di determinazione periodica regionale).
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, salvo che il comune deliberi di applicare i costi di costruzione per le nuove costruzioni.

Conferenza di servizi
Qualora sia necessario acquisire atti di assenso di altre amministrazioni, diverse dalle Asl o dai Vigili del fuoco, il competente UTC  convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge n. 241/90 e successive modifiche (articolo 20, comma 6). Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l’articolo 25 d.leg. n. 490/99 (articolo 20, comma 6).

Silenzio – rifiuto
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, la domanda di permesso di costruire si intende rifiutata (articolo 20, comma 9). Ne deriva che l’interessato può ricorrere al potere sostitutivo previsto dall’articolo 21 del testo unico.

Vigilanza sull’attivita’ urbanistico – edilizia
Il controllo sull’attività urbanistico edilizia compete al funzionario che sostituisce la tradizionale figura del sindaco. Come già detto in precedenza, tale scelta è in linea con le recenti norme che tendono a separare le funzioni politiche e di gestione.
L’articolo 27 stabilisce chiaramente che è il dirigente o il responsabile del competente ufficio tecnico l’organo responsabile della vigilanza e della repressione in materia edilizia.
Le nuove norme tuttavia non hanno fatto alcun richiamo alla disciplina sulle garanzie procedimentali di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/90 per altro ribadita dalla giurisprudenza prevalente.
Il fatto che la nuova disciplina non si sia occupata di questo aspetto non esime le amministrazioni comunali a confermare la prassi procedimentale da tempo consolidata.
L’applicazione della legge n. 241/90 introduce anche in edilizia la figura del responsabile del procedimento che potrebbe essere distinta da quella del responsabile del provvedimento.

Sanzioni
Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina delle sanzioni, ma non sono stati corretti alcuni errori presenti nella precedente normativa.
a)lottizzazione abusiva (articolo 30): l’unica novità introdotta riguarda la sostituzione della figura del responsabile del competente UTC in luogo di quella del sindaco;
b)interventi senza permesso (articolo 31):
– al comma 1, la parola “opere” è stata sostituita con il termine “interventi “ per raccordare la terminologia dell’articolo 31, legge 457/78, a quella dell’articolo 3 del testo unico che contiene le definizioni generali degli interventi edilizi, compresa la nuova costruzione;
– al comma 2, sono stati individuati in modo esplicito i destinatari dell’ingiunzione, identificandoli sia nei responsabili dell’abuso (articolo 29), sia nel soggetto che riveste attualmente la qualità del proprietario. Si è prevista, in alternativa alla “demolizione” la semplice rimozione che appare una soluzione appropriata per alcuni abusi minori (installazione di manufatti prefabbricati, etc.) che risultano di facile rimozione. Viene inoltre prevista l’indicazione precisa dell’area da acquisire al patrimonio comunale, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione (non viene però prescritta la motivazione che, a  giudizio di chi scrive, dovrebbe comunque essere riportata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 241/90);
– al comma 3, viene indicata solo la figura del responsabile dell’abuso quale soggetto a cui notificare l’ingiunzione, mentre sarebbe stato opportuno indicare anche il proprietario e ciò in analogia a quanto sopra detto (comma 2). Altra lacuna è quella di non aver stabilito, al fine dell’acquisizione dei beni al patrimonio del comune, l’esatta individuazione degli estremi catastali degli stessi e la loro indicazione nell’atto conclusivo del procedimento sanzionatorio, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari, che avrebbe costituito in modo giuridicamente e tecnicamente appropriato l’effetto acquisitivo. Relativamente all’area che deve essere indicata nel provvedimento di cui al comma 2 e nell’acquisizione di cui al successivo comma 3, sarebbe stato opportuno inserire l’obbligo di frazionamento che individuasse esattamente l’area da acquisire;
– il comma 4 è rimasto invariato. Non è stato però chiarito a chi competa l’accertamento dell’ottemperanza che è sempre stato demandato alla polizia municipale, ma che dovrebbe essere affidato a personale tecnico;
– al comma 7 sono stati rivisti gli aspetti che riguardano la pubblicazione delle violazioni edilizie prevedendo l’elenco dei dati (oggettivi) relativi agli immobili ed alle opere abusivamente eseguite, in osservanza all’obbligo di tutela della riservatezza dei dati personali di cui alla legge 675/96;
– sempre al comma 7 viene indicato il presidente della regione quale destinatario degli atti, mentre, per analogia alle altre norme contenute nel testo unico, doveva essere indicato “il dirigente della struttura competente” che, al successivo comma 8 diventa “competente organo regionale” e adotta i provvedimenti eventualmente necessari…….. ;
c)ristrutturazioni (articolo 33):
al comma 1 è stato fissato il termine per ottemperare all’ordinanza di demolizione            (congruo) e ciò significa che il responsabile del servizio tecnico dovrà valutare l’entità delle      opere eseguite in violazione al permesso di costruire per determinare la “congruità” del        tempo necessario alla demolizione.
L’ordinanza deve notificarsi solo ai responsabili dell’abuso in quanto, nel caso di sola        ristrutturazione edilizia, in cui non si procede all’acquisizione del bene, non viene         interessato il proprietario. Ciò non toglie il fatto  che anche a lui venga notificato il provvedimento quale atto di avvio del procedimento e tutti i provvedimenti successivi perché possa tutelare i propri diritti ed interessi e gli si consenta di presentare l’eventuale domanda del permesso di   costruzione in sanatoria ;
d)accertamento di conformità (articolo 36) (articolo 37)
oltre alla possibilità della sanatoria al caso degli interventi eseguiti in assenza o in        difformità del permesso di costruire (articolo 36), con le disposizioni dei commi 4 e 6 del        successivo articolo 37 si è esteso l’istituto dell’accertamento di conformità anche agli       interventi soggetti a denuncia di inizio attività.
Persa, invece, l’occasione di consentire il mantenimento dell’intervento abusivo, anche in assenza della duplice conformità richiesta per il permesso di costruzione in sanatoria, nel caso in cui le opere siano almeno conformi alla disciplina urbanistica attualmente vigente. La giurisprudenza, infatti, nel recente passato, si era pronunciata nel senso che non poteva comunque ordinarsi la demolizione e che poteva invece assentirsi il mantenimento delle opere, che, in forza della disciplina attuale, sarebbe possibile ricostruire subito dopo la loro demolizione.
E’ doveroso considerare che alla repressione degli abusi edilizi concorre anche l’ordine di demolizione penale di cui all’articolo 31, comma 9, in caso la stessa non sia altrimenti eseguita e che tale azione può essere sospesa soltanto o dal rilascio dell’accertamento di conformità o dalla prescrizione del reato edilizio (3 anni o, al massimo 4 anni e mezzo).
Al comma 3 si stabilisce che la decisione sul permesso in sanatoria deve essere congruamente motivata (in ossequio all’articolo 3 della legge 241/90).
L’articolo 37 sostituisce, in parte, l’articolo 10 della legge n. 47 del 1995 in tema di  “opere eseguite senza autorizzazione” e riguarda gli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla d.i.a. .
Come già detto, i commi 4 e 6 hanno esteso anche agli interventi soggetti a semplice d.i.a. la possibilità di ottenere la sanatoria che dovrà avvenire attraverso l’accertamento di conformità previsto dall’articolo 36 e che comporterà il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ovviamente previo pagamento della prevista sanzione pecuniaria.

SECONDA PARTE
Norme tecniche per l’edilizia stabilite nella parte II del d.P.R. 380/01 (legislative e regolamentari)
Sono state traslate le leggi che regolano la materia tecnica afferente l’edilizia.
Di queste non è stata disposta l’abrogazione in quanto il loro campo di applicazione è più ampio rispetto a quello che interessa la materia delegificata nella prima parte.
In questo lavoro sono stati commessi alcuni errori.
La seconda parte del testo unico è stata divisa in 6 capi .
CAPO I: disposizioni di carattere generale.
Riguarda il tipo di strutture realizzabili nelle zone sismiche e le norme tecniche applicabili (riferimento legge 64/74 e legge 1086/71).
CAPO II: disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
– progettazione (riferimento articoli 1-2-3 della legge 1086/71) ;
– denuncia dei lavori e relazione a struttura ultimata. Articolo 65, comma 1: viene indicato il direttore dei lavori quale soggetto obbligato a presentare la denuncia.Questo è un errore evidente in quanto l’articolo 4 della legge 1086/71 stabiliva che era il costruttore a dover provvedere alla denuncia delle opere. Tale errore viene rimarcato da quanto stabilisce il successivo articolo 72 che, invece, cita il costruttore quale soggetto che omette o ritarda la denuncia. Relativamente alla relazione a struttura ultimata, è confermato che dovrà essere depositata dal direttore dei lavori presso lo sportello unico (prima era da depositare al genio civile). Contestualmente alla denuncia presentata dal costruttore e non dal direttore dei lavori, come erroneamente riportato all’articolo 63, comma 3 – trattandosi di disposizione regolamentare – è necessario  presentare allo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del tecnico designato, così come prevede l’articolo 7 della legge 1086/71.
La sezione II disciplina la vigilanza sulla realizzazione delle opere in c.a……  è affidata al responsabile del competente UTC.
CAPO III: disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barrire architettoniche.
Sezione I – edifici privati (articoli 77-78-79-80-81): riproduce e coordina le disposizioni contenute negli articoli 1-2-3-6-8 della legge n. 13/89, come modificata dalla legge n. 62/89.
Sezione II – edifici pubblici e privati aperti al pubblico (articolo 82): riproduce l’articolo 24 della legge 104/92, coordinandolo con l’articolo 62, comma 2 del d.leg. 112/98 (soppressione CER).
Non è stato però trasposto il contenuto del comma 8 del succitato articolo 24 nel nuovo articolo 82, che è pertanto da intendersi abrogato.
CAPO IV – provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
Sezione I: riproduce le norme per le costruzioni in zone sismiche di cui  alla legge 64/74, con alcune modeste modifiche.
Sezione II (e non III come erroneamente riportato nel testo unico)- disciplinano la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche. Apporta alcune semplificazioni alle procedure, ma riproduce sostanzialmente quasi integralmente l’articolo 18 della legge 64/74.
Sezione III – disciplina la repressione delle violazioni. E’ riproposto integralmente il contenuto degli articoli 20-27 e 29 della legge 64/74, con la sola modesta differenza della sanzione ex articolo 20.
Sezione IV – disposizioni concernenti costruzioni in zone sismiche di nuova classificazione.
Ex articolo 30 della legge 64/74. Prevede che chiunque abbia iniziato, in zona sismica di nuova classificazione, una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, è tenuto a farne denuncia, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, all’ufficio tecnico della regione.
CAPO V – norme per la sicurezza degli impianti: ripropone le disposizioni contenute nella legge 05.03.1990,  n. 46 (e non 18.05.1990, n. 46).
Si evidenziano di seguito alcuni errori:
a)estendere, per tutti gli impianti l’applicazione della legge 46/90 agli “edifici quale ne sia la destinazione d’uso” (articolo 107, comma 1 );
b)eludere il comma 2 dell’articolo 1 della legge 46/90 (sono soggetti all’applicazione della legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed altri usi) nel testo riprodotto nell’articolo 107 che ha esteso il campo di applicazione della legge;
c)i richiami ai contenuti del comma 2 dell’articolo 107 (che non è presente nel testo) negli articoli 110-111-117.
Il regolamento di attuazione della legge 46/90 chiarì definitivamente l’ambito di applicazione della stessa. Sarebbe stato meglio ed utile riproporre l’intero testo dell’articolo 1 della legge 46/90 che opera una distinzione fondamentale nel definire l’ambito di applicazione per le diverse tipologie di impianto, riferendosi solamente per gli impianti elettrici agli edifici con qualsiasi destinazione d’uso.
L’articolo 111 introduce una semplificazione che riguarda il collaudo degli impianti.
Il legislatore fa comunque salvo il potere dell’amministrazione di procedere, successivamente ai collaudi, all’effettuazione di controlli e di applicare, in caso di false attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Con l’articolo 117 si è semplificata la procedura per la presentazione della certificazione di conformità dei lavori, da parte della ditta installatrice, in alternativa al deposito del progetto presso il comune.
CAPO VI – norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.
Ripropone, coordinandolo, il testo delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 10/91 che è il solo pertinente all’edilizia, materia delegificata.
L’articolo 125 (ex articolo 28) dispone che il proprietario, o chi ne abbia titolo, depositi presso lo sportello unico, in duplice copia, la denuncia dei lavori relativa alle opere da realizzare ed il loro progetto, corredato da una relazione tecnica sottoscritta dal progettista, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni contenute nel capo VI . Tale denuncia deve essere presentata allo sportello unico prima dell’effettivo inizio dei lavori.


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